La validità di una cartella dipende dall’esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge d’imposta e non dalla ritualità della notificazione, che integra un atto distinto e successivo, esclusivamente finalizzato a portare a conoscenza del contribuente la pretesa creditoria dell’ente impositore.
La Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – con
la recente sentenza n. 9197 depositata il 06
maggio 2016 ha stabilito il seguente, importante
principio di diritto.
Il ruolo è lo strumento fondamentale della riscossione,
poiché contiene l’indicazione del periodo
d’imposta, dell’imponibile, dei versamenti
e dell’importo effettivamente dovuti, oltre che
degli accessori.
Il momento determinante per l’instaurazione del
rapporto giuridico di riscossione è proprio la formazione
del ruolo e non già quello della notificazione
della cartella, che ad esso si rifà e costituisce
solo lo strumento col quale la pretesa
creditoria del fisco è portata a conoscenza del debitore
d’imposta. Tant’è che il contribuente può
impugnare la cartella di pagamento della quale,
a causa dell’invalidità della relativa notifica, sia
venuto a conoscenza aliunde, ad esempio attraverso
un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario
della riscossione (Sez. Unite, sentenza n.
19704 del 02/10/2015). Ne deriva che le condizioni
legali di validità della cartella devono essere
tenute distinte dalle condizioni di validità della
sua notificazione. Pertanto, la non ritualità della
notificazione può essere fatta valere dal contribuente
unicamente per eccepire la decadenza
dell’Amministrazione fiscale dalla possibilità di
esercitare la pretesa tributaria, o la prescrizione dell’azione, ovvero al fine di dimostrare la tempestività
dell’impugnazione, altrimenti il contribuente
non ha interesse a dedurre un vizio della
notificazione che non ridonda, di per sé stesso,
in vizio dell’atto (Sez. 5, sentenza n. 16407 del
03/11/2003, Rv. 567831; conf. Sez. 5, Sentenze
n. 3936 del 18/03/2002, Rv. 553120, e n. 11354
del 03/09/2001, Rv. 549141).
La eccepita e pacifica mancanza della data di
consegna nella copia della cartella in possesso
del destinatario comporta la nullità della notificazione
e impedisce la decorrenza del termine per
proporre op¬posizione. (Sez. L, sentenza n. 398
del 13/01/2012).
Infatti, ai fini della validità e regolarità della
notificazione, va fatto riferimento alle risultanze
della copia consegnata al destinatario dell’atto.
Consequenzialmente, se in detta copia manchino
gli elementi essenziali della relata, in particolare
manchi l’indicazione della data, si verifica la nullità
della notifica, ancorché sull’originale dell’atto
la relata stessa possa essere completa degli
elementi richiesti (Sez. L, Sentenza n. 6309 del
04/07/1994, Rv. 487279). Ciò esclude, nel caso
in esame, l’intempestività del ricorso introduttivo
non essendo contestato che nella specie la copia
della cartella manchi della data di notifica o recapito
all’indirizzo del contribuente.
Però, come si è visto, la validità di una cartella
dipende dall’esistenza dei requisiti stabiliti dalla
legge d’imposta e non dalla ritualità della notificazione,
che integra un atto distinto e successivo,
esclusivamente finalizzato a portare a conoscenza
del contribuente la pretesa creditoria dell’ente
impositore, mentre eventuali irregolarità rilevano
solo nelle ipotesi che presuppongono l’effettiva
sua partecipazione all’interessato, quali quelle in
cui si discuta della validità o dell’impugnabilità
di atti successivi, o dell’intervenuta decadenza
dell’amministrazione dal suo potere di rettifica.
Pertanto, il contribuente che, ricorrendo contro
la cartella dimostra di averne avuto comunque
conoscenza, non ha interesse a dedurre la pura e
semplice nullità della notifica, che potrebbe invece
eccepire unicamente per far valere la tempestività
dell’impugnazione o l’eventuale decadenza di
controparte. Mancando questo secondo aspetto,
nonché ogni rilievo sul contenuto sostanziale del
credito del fisco, l’impugnazione del contribuente
è priva d’interesse e, in tal senso, il ricorso è
inammissibile.
di Maurizio Villani
Avvocato Tributarista in Lecce
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