LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA
II 10 marzo 2016 è stato approvato, in prima lettura, dal Senato - e, al momento della stesura di queste brevi note, è in attesa dell'altro passaggio parlamentare alla Camera - il disegno di legge di delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace", che prevede l'attribuzione della competenza "esclusiva" di questi ultimi, ossia senza più alcuna ripartizione con il tribunale (l'altro ufficio giudiziario di primo grado), per "le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio negli edifici".
In disparte l'opportunità di tale "devoluzione totalitaria" - su cui ci sarà modo di ritornare - preme in questa sede rilevare che, in tal modo, ritorna di viva attualità la vexata quaestio relativa alla possibilità o meno di applicare la mediazione obbligatoria, inaugurate dal d.lgs. 28/2010, affossata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 272/2012 e resuscitata ad opera del c.d. decreto del fare n. 69/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 98/2013, alle controversie trattate dal giudice di pace.
Attualmente, in forza dell'art. 7, comma 1, c.p.c. - così come modificato dalla legge n. 69/2009 - il giudice di pace è competente per "le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro", ed è, altresì, competente, a norma del comma 3, per materia ("qualunque ne sia il valore"):
- per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
- per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
di Alberto Celeste
Magistrato
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