Visualizzazione post con etichetta tomatis andrea. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta tomatis andrea. Mostra tutti i post

giovedì 17 novembre 2016

Change di conciliazione nelle cause condominiali davanti al Giudice di Pace?


LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA


II 10 marzo 2016 è stato approvato, in prima lettura, dal Senato - e, al momento della stesura di queste brevi note, è in attesa dell'altro passaggio parlamentare alla Camera - il disegno di legge di delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace", che prevede l'attribuzione della competenza "esclusiva" di questi ultimi, ossia senza più alcuna ripartizione con il tribunale (l'altro ufficio giudiziario di primo grado), per "le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio negli edifici".
In disparte l'opportunità di tale "devoluzione totalitaria" - su cui ci sarà modo di ritornare - preme in questa sede rilevare che, in tal modo, ritorna di viva attualità la vexata quaestio relativa alla possibilità o meno di applicare la mediazione obbligatoria, inaugurate dal d.lgs. 28/2010, affossata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 272/2012 e resuscitata ad opera del c.d. decreto del fare n. 69/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 98/2013, alle controversie trattate dal giudice di pace.
Attualmente, in forza dell'art. 7, comma 1, c.p.c. - così come modificato dalla legge n. 69/2009 - il giudice di pace è competente per "le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro", ed è, altresì, competente, a norma del comma 3, per materia ("qualunque ne sia il valore"):
  1. per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  2. per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
  3. per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità. 

di Alberto Celeste
Magistrato
Continua a leggere...

IL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

Oggi, in tutte le suddette controversie, direttamente o indirettamente afferenti alla realtà condominiale - e, in un prossimo futuro, per tutte le cause condominiali - il giudice di pace, in forza dell'art. 320, comma 1, c.p.c., deve, alla prima udienza, interrogare liberamente le parti e tentare la conciliazione, che resta, pur sempre, un connotato caratterizzante la sua figura, infatti, interrogate liberamente le parti, il giudlce di pace dovrebbe aver tratto dalle loro risposte ulterlori elementi rispetto a quelli contenuti nelgli atti introduttivi - atto di citazione e comparsa di risposta - ed essersi fatto un quadro sufficientemente chiaro della fattispecie oggetto della controversia condominiale, sicché potrebbe procedere al tentativo obbligatorio di conciliazione.
In questa prospettiva, l'interrogatorio libero nel procedimento davanti al giudice di pace risulta strettamente implicato con l'attività conciliativa, che deve essere contestualmente svolta da tale magistrato onorario; l'indicativo usato dal legislatore - nella prima udienza il giudice tenta la conciliazione - induce a ritenere come obbligatorio l'espletamento di tale incombente processuale, a differenza del giudice togato per il quale, a norma dell'art. 185 c.p.c. (come modificato dalla legge n. 80/2005), lo stesso è diventato facoltativo, in pratica, prima, il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al tribunale era previsto come adempimento necessario della prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., in cui era espressamente contemplata la comparizione personale dei contendenti, mentre oggi, ai sensi del novellato comma 3, è rimesso alla "richiesta congiunta delle parti", solo in forza della quale il giudice fissa una nuova, apposita, udienza, "al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione".
A questo punto, se la conciliazione riesce, il comma 2 dell'art. 320 c.p.c. prevede che si debba redigere processo verbale a norma dell'art. 185, ultimo comma, c.p.c., separato da quello di udienza (art. 88 disp. att. c.p.c.), e sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere, che ha valore di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., alla conciliazione - che, dal punto di vista sostanziale, produce effetti simili alla transazione - consegue, sotto il profilo processuale, l'estinzione del giudizio che dovrebbe operare di diritto senza formali dichiarazioni, anche se la prassi opta per un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo.
Se, invece, la conciliazione fallisce - salvo che il magistrato onorario non intenda fissare un'altra udienza per ripetere l'incombente visti gli esiti della trattativa - il processo prosegue il suo iter (art. 320, comma 3, c.p.c.), senza escludere la possibilità di rinnovare il suddetto anche in seguito ex artt. 117 e 185 c.p.c., perché il relativo espletamento è rimesso al potere discrezionale del giudice di pace, al quale compete il dovere funzionale di valutare, dall'esame preliminare del fascicolo nonché in relazione anche agli assunti delle parti ed al loro comportamento processuale, se sussista la possibilità, anche remota, di un esito favorevole, individuando così gli eventuali margini di composizione della lite condominiale.
Una considerazione a parte merita, invece, la conciliazione extragiudiziaria dinanzi al giudice di pace prevista dall'art. 322 c.p.c., attesa la somiglianza e, quindi, il rischio di duplicazione rispetto alla mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010, poiché entrambi i rimedi sono extragiudiziari e rivolti alla soluzione di una controversia insorta tra le parti.
Le principali differenze consistono nella base volontaria, anziché obbligatoria, che caratterizza la conciliazione stragiudiziale dinanzi al giudice onorario, e nel soggetto cui è affidata, ossia un organo giurisdizionale che opera in veste pubblicistica, attraverso un meccanismo caratterizzato da minori costi ed intrinsecamente dotato di maggiori garanzie di autonomia, indipendenza e terzietà, rispetto alla mediazione, la quale può avvenire anche dinanzi ad organismi privati.
La base volontaria della conciliazione dinanzi al giudice di pace, ai sensi del citato art. 322, escluderebbe, poi, che l'istituto possa rientrare tra "i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati", le cui disposizioni "restano ferme" in base all'art. 23, comma 2, delle norme delegate, con la conseguenza che - proprio, o soltanto, perché non obbligatorie - tali conciliazioni non sono esperibili in luogo dei procedimenti di mediazione previsti dal d.lgs. n. 28/2010.
Dunque, accanto all'esercizio della "giurisdizione in materia civile", in ordine alla quale il giudice di pace agisce come un vero e proprio magistrato, onorario, appartenente all'ordine giudiziario (art. 1 della legge n. 374/1991), il legislatore ha contemplato, in capo allo stesso, la "funzione conciliativa in materia civile", regolata da norme specifiche (art. 322 c.p.c.), che richiede ladozione di stili e metodi diversi.
Il tentativo di conciliazione in sede non contenziosa si distingue, comunque, da quello che lo stesso giudice di pace deve esperire in sede contenziosa (art. 320, comma 1, c.p.c.): il primo é un procedimento autonomo rispetto al successivo ed eventuale giudizio, preventivo (in quanto finalizzato ad evitare quest'ultimo) e facoltativo rispetto all'inizio della lite giudiziaria (quale che sia la materla o/e il valore della causa), mentre il secondo è obbligatorio e finalizzato a comporre amichevolmente una lite giudiziaria già in atto (esclusivamente nelle controversie che rientrano nella competenza del giudice onorario).
Continua a leggere...

LA MEDIAZIONE COME CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA'

Orbene, reintrodotta Ia mediazione obbligatoria, in primis, nelle cause condominiali, a seguito del novellato art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010, si pone il problema se, qualora la controversia debba essere decisa dal giudice di pace, é necessario provvedere a tale incombente.
Alcuni hanno avuto modo di evidenziare che potrebbe non apparire conforme ai canoni di ragionevolezza ritenere che la mediazione obbligatoria si applichi anche alle controversie di competenza (per valore o per materia) del giudice di pace, per il rapporto di "sovrapposizione" o di "pregiudizialità necessaria" che si instaura tra la procedura obbligatoria di mediazione ed il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Infatti, l'una non esclude l'altra, sicché, per le controversie attribuite alla cognizione del giudice di pace, le strade obbligate per giungere all'accordo conciliativo - quella prevista dal novellato art. 5-comma 1-bis da coltivare ante causam, o con assegnazione di un termine da parte del giudice onorario quando la mediazione sia iniziata e non sia stata conclusa o non sia stata esperita, oppure quella "indirizzata" dallo stesso giudice in corso di causa - potrebbero addirittura triplicarsi, senza contare il richiamato disposto dell'art. 322 c.p.c., nel senso che, qualora una delle parti intenda avvalersi del rimedio conciliativo in sede non contenziosa, "le vie che portano allaccordo" potrebbero ulteriormente moltiplicarsi.
In quest'ordine di concetti, si é posto il Giudice di Pace di Civitanova Marche, il quale, con l'ordinanza del 24 gennaio 2014, a fronte dell'eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto - reo, l'attore, di non aver attivato il preventivo procedimento obbligatorio di conciliazione - ha osservato che listituto della conciliazione è già presente nel codice di rito ed é considerato obbligatorio, laddove il d.lgs. n. 28/2010 sulla mediazione non contiene alcun richiamo al processo dinanzi al giudice di pace.
Atteso che l'art. 320 c.p.c., contenente disposizioni espresse in ordine all'obbligo del tentativo di conciliazione, non risulta essere stato abrogato e/o modiflcato dal citato d.lgs. n.28/2010, l'applicazione dell'istituto della mediazione per le materie del giudice di pace comporterebbe "un'inutile duplicazione" di quanto già assegnato alla competenza di questo ufficio giudiziario e riuscirebbe di ostacolo alla celerità del processo ed alla sua ragionevole durata (artt. 111 Cost. e 6 CEDU).
Ad avviso del magistrato onorario marchigiano - in senso conforme, v. Giud. Pace Cava dei Tirreni 21 aprile 2012, e Giud. Pace Napoli 23 febbraio 2012 una diversa interpretazione si manifesterebbe paradossale, e comunque contra legem, in evidente contrasto con il delineato quadro sistemico, finendo per vanificare lo scopo del legislatore diretto proprio a favorire la conclliazione delle controversie di competenza del giudice di pace che già svolge ex lege la funzione affidata al mediatore, altrimenti, verrebbe conculcato il diritto di cui all'art. 24 Cost. (tertium comparationis, in collegato con l'art. 111, commi 1 e 2, Cost.).
Per converso, si potrebbe obiettare - v. Giud. Pace Salerno 2 luglio 2012, e Giud. Pace Monza 28 gennaio 2015 - che la nuova normativa non prevede, per la mediazione, nessuna distinzione tra i procedimenti dinanzi al tribunale o al giudice di pace, lasciando intendere l'obbligatorietà della mediazione per "tutti" i procedimenti previsti nell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 (in altri termini, ove il legislatore avesse avuto intenzione di non applicare tale decreto legislativo alle controversie dinanzi al giudice di pace lo avrebbe stabilito espressamente, mentre non ne fa cenno alcuno).
Inoltre, è vero che, in tale decreto, non si menziona la procedura conciliativa davanti al magistrato laico, ma ciò non é sufficiente per ritenere che l'obbligatorietà non vi sia, tanto più che lo stesso legislatore non avrebbe certamente inserito, in tale obbligatorietà, alcune materie che pacificamente sono di competenza proprio del giudice di pace (in primis, le cause condominiali le quali, de iure condendo, dovrebbero essere appannaggio esclusivo di tale giudice onorario, inclusi i procedimenti di volontaria giurisdizione).
Continua a leggere...

MEDIAZIONE: LE DIFFERENZE TRA I DUE ISTITUTI DEFLATTIVI

A stretto rigore, nel nostro ordinamento, l'istituto della conciliazione é contemplato da diverse disposizioni (artt. 185, 185-bis, 198, 199, 320, 322, 350, 410, 412-ter, 420, 442, 652, 696-bis e 708 c.p.c.): esso si configura come un metodo alternativo di risoluzione delle controversie con cui le parti cercano, all'interno del processo, di raggiungere la soluzione concordata di una controversia attraverso il giudice, la disciplina della mediazione implica, invece, l'attività svolta da un terzo diverso dal giudice, come attività imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, la conciliazione é la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione, sicché la mediazione si configurerebbe piuttosto come un'attività, mentre la conciliazione come il risultato di questa attività.
L'opinabilità della questione é acuita nel testo di riforma della magistratura onoraria, il quale, per un verso, riconosce al giudice di pace una determinata indennità per ogni verbale di conciliazione in materia civile, e, per altro verso, affida allo stesso magistrato onorario il compito di provvedere, in luogo del presidente del tribunale, all'omologazione degli accordi conclusi in sede di "mediazione".
Ad ogni buon conto, qualora dovesse prevalere la tesi sulla non obbligatorietà della mediazione nelle controversie di competenza del giudice di pace - superando, per la peculiare materia condominiale, l'argomento che fa leva sulla lex specialis rappresentata dall'art. 71 quater disp. att. c.c., inserito dall'art. 25, comma 1, della legge n. 220/2012 - ci si augura un potenziamento dell'istituto della conciliazione giudiziale, affinché, avvantaggiandosi della maggiore capillarità del magistrato onorario sul territorio nazionale e di una certa specializzazione via via acquisita in relazione ad un determinato contenzioso (quale, appunto, quello condominiale), possa effettivamente rappresentare un utile strumento di prevenzione delle controversie nonché un mezzo efficace per alleggerire il carico dei processi civili, considerando anche i vantaggi per il cittadino sia in termini di rapidità nella composizione della lite sia sotto il profilo economico.
Continua a leggere...

giovedì 3 dicembre 2015

Amministratori

Gli elenchi di amministratori condominiali, ti resta solo da selezionare la tua provincia:

Elenco Provincie Italiane:

Continua a leggere...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...