giovedì 17 novembre 2016

MEDIAZIONE: LE DIFFERENZE TRA I DUE ISTITUTI DEFLATTIVI

A stretto rigore, nel nostro ordinamento, l'istituto della conciliazione é contemplato da diverse disposizioni (artt. 185, 185-bis, 198, 199, 320, 322, 350, 410, 412-ter, 420, 442, 652, 696-bis e 708 c.p.c.): esso si configura come un metodo alternativo di risoluzione delle controversie con cui le parti cercano, all'interno del processo, di raggiungere la soluzione concordata di una controversia attraverso il giudice, la disciplina della mediazione implica, invece, l'attività svolta da un terzo diverso dal giudice, come attività imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, la conciliazione é la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione, sicché la mediazione si configurerebbe piuttosto come un'attività, mentre la conciliazione come il risultato di questa attività.
L'opinabilità della questione é acuita nel testo di riforma della magistratura onoraria, il quale, per un verso, riconosce al giudice di pace una determinata indennità per ogni verbale di conciliazione in materia civile, e, per altro verso, affida allo stesso magistrato onorario il compito di provvedere, in luogo del presidente del tribunale, all'omologazione degli accordi conclusi in sede di "mediazione".
Ad ogni buon conto, qualora dovesse prevalere la tesi sulla non obbligatorietà della mediazione nelle controversie di competenza del giudice di pace - superando, per la peculiare materia condominiale, l'argomento che fa leva sulla lex specialis rappresentata dall'art. 71 quater disp. att. c.c., inserito dall'art. 25, comma 1, della legge n. 220/2012 - ci si augura un potenziamento dell'istituto della conciliazione giudiziale, affinché, avvantaggiandosi della maggiore capillarità del magistrato onorario sul territorio nazionale e di una certa specializzazione via via acquisita in relazione ad un determinato contenzioso (quale, appunto, quello condominiale), possa effettivamente rappresentare un utile strumento di prevenzione delle controversie nonché un mezzo efficace per alleggerire il carico dei processi civili, considerando anche i vantaggi per il cittadino sia in termini di rapidità nella composizione della lite sia sotto il profilo economico.

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