Ai sensi dell'art. 1117, n. 1, c.c., rientrano tra le parti comuni spettanti ai proprietari delle singole unità site nell'edificio condominiale, tra l’altro, le scale, i vestiboli, gli anditi, ovvero comunque tutte le parti necessarie all'uso comune ed essenziali alla funzionalità del fabbricato, e quindi anche gli annessi pianerottoli, passetti, corridoi, pur se posti in concreto al servizio delle singole proprietà.
Per sottrarre tali beni alla comproprietà dei condomini e dimostrarne l’appartenenza esclusiva al titolare di una porzione esclusiva, è necessario un titolo contrario, contenuto non già nella compravendita o nella donazione delle singole unità immobiliare bensì nell'atto costitutivo del condominio.
Titolo idoneo a vincere la presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c., infatti, è non l'atto di acquisto del singolo appartamento condominiale, quanto il negozio posto in essere da colui o da coloro che hanno costituito il condominio dell'edificio, in quanto tale negozio, rappresentando la fonte comune dei diritti dei condomini, ne determina l’estensione e le limitazioni reciproche. (Cass. 13450/2016).
- AZIONI POSSESSORIE E PETITORIE
- LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE
- BENI CONDOMINIALI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
- QUALIFICAZIONE DI SPOGLIO O TURBATIVA, PRINCIPIO DI DIRITTO
- EFFICACIA DELLA SENTENZA RESA NEL GIUDIZIO POSSESSORIO IN QUELLO PETITORIO
- RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE CHE OMETTE DI AGIRE
- CASISTICA
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