Non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l’esercizio del possesso.
- AZIONI POSSESSORIE E PETITORIE
- LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE
- BENI CONDOMINIALI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
- QUALIFICAZIONE DI SPOGLIO O TURBATIVA, PRINCIPIO DI DIRITTO
- EFFICACIA DELLA SENTENZA RESA NEL GIUDIZIO POSSESSORIO IN QUELLO PETITORIO
- RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE CHE OMETTE DI AGIRE
- CASISTICA
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