Non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l’esercizio del possesso.
- AZIONI POSSESSORIE E PETITORIE
 - LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE
 - BENI CONDOMINIALI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
 - QUALIFICAZIONE DI SPOGLIO O TURBATIVA, PRINCIPIO DI DIRITTO
 - EFFICACIA DELLA SENTENZA RESA NEL GIUDIZIO POSSESSORIO IN QUELLO PETITORIO
 - RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE CHE OMETTE DI AGIRE
 - CASISTICA
 

Nessun commento:
Posta un commento
Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.