Il giudizio possessorio e quello petitorio sono caratterizzati dalla diversità di "petitum" e "cause petendi", giacché il giudizio petitorio è volto alla tutela della proprietà o di altro diritto reale, mentre il giudizio possessorio tende soltanto al ripristino dello stato di fatto mediante un'azione che culmina in un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale, indipendentemente dall'esistenza o meno del diritto al quale il possesso corrisponde e il cui eventuale contrasto col giudicato petitorio va risolto attraverso le opportune "restitutiones in integrum" (Cass. 13450/13).
Da ciò consegue che la sentenza resa sulla domanda possessoria non possa avere autorità di cosa giudicata nel giudizio petitorio.
- AZIONI POSSESSORIE E PETITORIE
- LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE
- BENI CONDOMINIALI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
- QUALIFICAZIONE DI SPOGLIO O TURBATIVA, PRINCIPIO DI DIRITTO
- EFFICACIA DELLA SENTENZA RESA NEL GIUDIZIO POSSESSORIO IN QUELLO PETITORIO
- RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE CHE OMETTE DI AGIRE
- CASISTICA
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