mercoledì 12 aprile 2017

Il compenso dell’amministratore di condominio

L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi.
  • IL CONDOMINIO
Il legislatore del 1942, per ciò che attiene alla disciplina giuridica del condominio, ha ripreso il R. d. 15 gennaio 1934 n. 56, rielaborando il cod. civ. e il codice del commercio rispettivamente del 1865 (R. d. 25 giugno 1865, n. 2358) e del 1882 (R. d. 27 dicembre 1882, n. 1139), che hanno costituito la prima disciplina di natura civilistica dopo l’unità d’Italia. Del resto il condominio, già conosciuto dal diritto romano, seppure riferito a una differente struttura di domus, si è sviluppato a decorrere dal 1920 circa, con l’introduzione in Italia del cemento armato che ha facilitato la costruzione di edifici sviluppati in altezza.
Il legislatore del 2012 con la legge 11 dicembre 2012, n. 220, non ha modificato la natura del condominio che è dotato esclusivamente di soggettività giuridica e non di personalità giuridica (Cass. civ., Sezz. Unite, 18 settembre 2014, n. 19663). Si è, infatti, limitato ad adeguare la disciplina codicistica alle intervenute, soprattutto negli anni più recenti, particolari trasformazioni nel campo tecnologico, che necessariamente coinvolgono un edificio in condominio.
  • L’AMMINISTRATORE
Nel condominio, come negli enti collettivi, si riscontrano due organi, deliberante ed esecutivo, che consentono la corretta e proficua gestione delle parti e degli impianti comuni dello stabile che, essendo funzionalmente e strutturalmente collegati alle unità immobiliari di proprietà esclusiva, si pongono al loro servizio.
Dunque, nonostante l’utilizzo usuale, in riferimento all’amministratore, del termine “organo”, considerato il difetto di soggettività del condominio, è parso sin ante legem 220/2012 più appropriato far riferimento al mandato quale cornice giuridicamente più adeguata alla natura dei poteri che pure vengono attribuiti all’amministratore. Gli atti che l’amministratore compie entro i limiti della propria competenza devono, infatti, non già ritenersi imputati ad un ente in forza di un nesso organico, bensì di semplice rappresentanza, riferibile direttamente ai singoli condomini. L’attività dell’amministratore di condominio, quindi, è disciplinata dagli artt. 1129-1131 cod. civ., dall’art. 71 bis disp. att. cod. civ. e dalle norme codicistiche sul mandato, con particolare riferimento all’art. 1710 cod. civ., che impone al mandatario l’obbligo di diligenza ex art 1176 cod. civ. nell’espletamento del suo incarico. Correlato al precitato art. 71 bis disp. att. cod. civ., come integrato dall’art. 1, IX c., lettera a), d. l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito in l. 21 febbraio 2014, n. 9, vi è l’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 inerente al riconoscimento delle professioni prive di ordini.
Quest’ultima normativa specifica che il professionista deve esercitare un’attività economica e, prevalentemente, intellettuale.
L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi.
Le leggi hanno decretato il riconoscimento della professione di amministratore che, ora, non può più essere esercitata da chiunque; la trasformazione culturale è stata legislativamente disposta e tocca a tutti attuarla concretamente.
La cultura dell’amministratore, che applica concretamente le leggi ai rapporti umani tra coloro che frequentano, a qualsiasi titolo, lo stabile, ispirato per ciò stesso alla solidarietà tra loro, deve, pertanto, essere l’obiettivo principale degli amministratori di condominio. Anche per gli amministratori devono valere i dettati, anche non stabiliti legislativamente, di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo (Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 10 dicembre 1948).
  • IL COMPENSO
L’incarico di amministratore è normalmente retribuito per l’intera annualità della gestione in cui l’Amministratore stesso dura in carica, considerato che il testo dell’art. 1135, c. I, n. 1 cod. civ. prevede come “eventuale” la retribuzione dell’amministratore (Cass. civ., Sez. II, 31 maggio 2010, n. 13235).
Considerato che lo stesso legislatore, con il comma XIV dell’art. 1129 cod. civ., stabilisce che, per quanto non previsto dagli artt. 1129, 1130 e 1131 cod. civ., al rapporto contrattuale che s’instaura tra condominio e amministratore si applica la disciplina del mandato, per il combinato disposto degli artt. 1135 e 1709 cod. civ., l’attività prestata da quest’ultimo può essere a titolo gratuito; in questo caso l’onere della prova di tale gratuità compete al condominio che intenda farla valere.
Il compenso dell’amministratore, che è gravato dalle aliquote concernenti la previdenza pensionistica, è soggetto alla ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 7, c. IX, del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 605, così come integrato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, che deve essere versata dal condominio in conseguenza dell’assoggettabilità del suddetto compenso alla tassazione Irpef; se l’amministratore svolga l’attività in modo sistematico e abituale, il compenso è soggetto anche a Iva (Cass. civ., Sez. V, 13 marzo 2009, n. 6136).
La retribuzione dell’amministratore deve essere approvata con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina, ex art. 1136, comma II, cod. civ., vale a dire con una maggioranza che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (cinquecento millesimi) e la maggioranza degli intervenuti all’assemblea condominiale. Qualora l’amministratore non venga confermato, sino alla nomina del suo successore, deve svolgere la sola attività finalizzata alla soluzione delle problematiche urgenti in forma gratuita ex art. 1129, c. VIII, cod. civ..
La problematica riguarda, in particolare, proprio la fattispecie relativa alla mancata conferma dell’incarico. L’espressione testuale “ulteriore” può essere interpretata nel senso che per le attività urgenti espletate, oltre al rimborso delle eventuali anticipazioni e delle spese sostenute in virtù del disposto dell’art. 1720 cod. civ., sono, pur sempre, dovuti soltanto gli onorarti per le voci del tariffario originariamente approvate dall’assemblea, computato il passaggio delle consegne.
Normalmente non ha diritto ad alcun compenso extra l’amministratore che presti un’attività che esuli dal suo mandato gestionale ordinario, dovendosi ritenere ricompresa nel corrispettivo riconosciutogli al momento del conferimento dell’incarico (Cass. civ., Sez. II, 30 settembre 2013, n. 22313; Cass. civ., Sez. II, 28 aprile 2010, n. 10204). Il compenso de quo può essere, però, specificatamente approvato dall’assemblea condominiale. Tale approvazione può avvenire, sia in sede di assemblea annuale allorché si nomina un amministratore e il suo compenso, sia in sede di assemblea, così detta, straordinaria allorché si debbano deliberare opere di manutenzione o di ristrutturazione dello stabile, ovvero interventi innovativi ai beni e servizi condominiali, se non ne sia già previsto l’importo nel tariffario dell’amministratore.
Va, infatti, ribadito che in tema di condominio, l’attività dell’amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, deve ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell’incarico per tutta l’attività amministrativa svolta nella vigenza della durata contrattuale e non deve, pertanto, essere retribuita a parte.
Si deve rammentare che il compenso inerente alle voci del tariffario sono sempre comprensive di tutta l’attività preparatoria e strumentale alla realizzazione concreta della stessa.
Peraltro, non opera, ai fini del riconoscimento di un compenso suppletivo, in mancanza di una specifica delibera condominiale, la presunta onerosità del mandato, allorché sia stabilito un compenso forfetario a favore dell’amministratore, spettando comunque all’assemblea condominiale il compito generale di valutare l’opportunità delle spese sostenute dall’amministratore che, quindi, non può esigere neppure il rimborso di spese da lui anticipate non potendo il relativo credito considerarsi liquido ed esigibile senza un preventivo controllo da parte dell’assemblea (Cass. civ., Sez. II, 30 settembre 2013, n. 22313).
Per contro, qualora un singolo condominio chieda copia della documentazione del condominio, giustificandone la richiesta, deve corrispondere all’amministratore il compenso considerato che trattasi di una attività extra mandatum; peraltro, per la semplice visione della documentazione, il legislatore stabilisce che l’attività dell’amministratore deve essere prestata in forma gratuita ex art. 1129, c. II, coc. civ. e, quindi, si applica il principio ubi voluit, dixit.
Il diritto al compenso dell’amministratore, che parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto prescriversi nel termine di cinque anni ex art. 2948, n. 4 cod. civ., si prescrive in dieci anni a parere della Corte di Cassazione ex art. 2946 cod. civ. non trattandosi di obbligazione periodica, in quanto la durata annuale dell’incarico comporta la cessazione ex lege del rapporto (Cass. civ., Sez. II, 4 ottobre 2005, n. 19348; Trib. Napoli, Sez. II, 29 ottobre 2013, n. 11943).
Il compenso dell’amministratore deve essere stabilito in base a un proprio tariffario di studio, non potendo egli riferirsi a tariffari di categoria non esistendo, questi, e non potendo essere previsti in relazione a quanto, già da tempo, ha stabilito l’Autorità garante della concorrenza (Antitrust). Anche l’amministratore nominato dal Tribunale, non essendo un suo ausiliario, deve farsi approvare dall’assemblea il suo tariffario (Cass. civ., Sez. II, 27 luglio 2014, n. 16698).
Da quanto dedotto, deriva che il compenso dell’amministratore deve essere sempre deliberato dall’assemblea e deve essere limitato all’attività effettivamente prestata, con la conseguenza che, ove il suo incarico sia interrotto prima della naturale scadenza del mandato, l’amministratore non ha diritto di percepire l’intera retribuzione deliberata (Cass. civ., Sez. II, 30 dicembre 2012, n. 18667).
Qualora l’amministratore venga revocato, senza giusta causa, nelle more del rapporto, pur essendo legittima la revoca, considerato che l’assemblea gode di questo diritto potestativo del quale può avvalersi ex lege in ogni tempo, si ritiene che questi possa pretendere il compenso corrispondente alle mensilità residue di mandato, venendo meno l’aspettativa del guadagno complessivo, ai sensi dell’art. 1725 cod. civ., attuabile per l’espresso richiamo al contratto di mandato previsto dall’art. 1129 cod. civ., ut supra dedotto, purché adeguatamente provato. Si deve argomentare diversamente nell’ipotesi di dimissioni dell’amministratore.
In questo caso l’amministratore ha diritto di percepire il compenso per il solo periodo durante il quale è rimasto in carica e, se abbia percepito il compenso per l’intera annualità, deve restituire l’importo corrispondente alle mensilità successive alla data delle sue dimissioni; per contro, i condomini sarebbero svantaggiati non potendosi prevedere un loro pari diritto, considerato che questi sono consumatori ex d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Nulla impedisce, però, che, anche in vigenza dell’art. 1129 cod. civ. novellato, nei suoi ampi poteri, l’assemblea possa ratificare a posteriori un’attività, se necessaria e urgente, espletata dall’amministratore e ne determini, solo in tale frangente, il relativo compenso. Si tratta di una scelta di opportunità che l’assemblea può assumere con il quorum deliberativo di riferimento (Cass. civ., Sez. II, 22 luglio 2004, n. 13780), e se validamente approvata, non può essere impugnata, considerato che il sindacato dell’autorità giudiziaria non può estendersi al merito della delibera (Cass. civ., Sez. II, 3 dicembre 2008, n. 28734); anche il potere discrezionale dell’assemblea, di quantificare il compenso dell’amministratore all’atto del conferimento dell’incarico, non può essere valutato dal giudice se inerisca esclusivamente la congruità economica (Trib. Cagliari, Sez. II, 18 giugno 2015, in Leggi d’Italia). Si ritiene, altresì, ammissibile un’approvazione del compenso, soltanto con il richiamo all’importo corrispondente nel rendiconto preventivo. In tal modo l’oggetto del contratto di mandato è comunque determinato o facilmente determinabile solo che dal testo del verbale emerga chiaramente questa circostanza, anche in occasione di ogni rinnovo tacito, sempre che non ne sia modificato l’ammontare.
 Sempre ante legem n. 220/2012, la prassi concernente il compenso dell’amministratore consisteva nel predisporre, da parte dell’amministratore, un proprio tariffario modulato ad hoc sulla consistenza strutturale ed economica del condominio dal quale, una volta approvato dall’assemblea, si determinava la certezza dell’importo, senza che l’amministratore dovesse esprimere una sua adesione.
In forza del comma X dell’art. 1129 cod. civ., l’amministratore deve specificare il suo compenso, precisando le voci del suo tariffario, che deve essere il più completo possibile. La sanzione, disposta dal legislatore, consiste nella nullità dell’intero contratto di mandato e non soltanto della determinazione del quantum del compenso, poiché non sussistendo tariffe, questo non può essere stabilito dall’autorità giudiziaria, in relazione al combinato disposto dagli artt. 1419 e 1709 cod. civ..
Ut supra dedotto, se l’ammontare del compenso sia indicato nel rendiconto consuntivo, al quale deve essere allegato il tariffario, e il verbale dell’assemblea approvi sia l’uno sia l’altro, la nomina non può essere invalida, considerato che l’oggetto del contratto è facilmente determinabile per il combinato disposto dagli artt. 1418 e 1346 cod. civ..
Tra l’altro, considerato che l’amministratore dura in carica un anno, rinnovabile di un ulteriore anno, qualora al secondo anno l’amministratore intendesse mutare la sua retribuzione, cambiando una clausola contrattuale, la durata del rapporto deve essere deliberata quale nomina ex novo.
Due sono le problematiche che il disposto del comma XIV dell’art. 1129 cod. civ. pone:
  1. l’amministratore deve far approvare, dall’assemblea, un proprio tariffario analitico, per evitare di omettere l’inserimento di alcune prestazioni che intenda farsi retribuire, non potendo più pretenderle successivamente; infatti, con il nuovo testo legislativo inerente alla nullità del contratto, si deve ritenere che non sia ammissibile una ratifica a posteriori, poiché un contratto nullo non può essere convalidato ex art. 1423 cod. civ.;
  2. ’amministratore deve far risultare, dal verbale d’assemblea, la proposta di tariffario e la sua accettazione.
Considerato che la sanzione concernente la violazione del dettato legislativo consiste nella nullità dello stesso contratto di mandato, la cui azione è imprescrittibile ai sensi dell’art. 1422 cod. civ., ciascun condomino può, anche a distanza di anni, contestare la nomina. La conseguenza è, dichiarata la nullità del contratto, la sua inefficacia ex tunc, e l’amministratore può essere obbligato a restituire il compenso percepito negli anni, salva la possibilità di richiedere un indennizzo per l’utilità che il condominio ha comunque ricavato dalla sua opera, ai sensi dell’art. 2041 cod. civ..

di Gian Vincenzo Tortorici
Direttore CSN ANACI

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