Tribunale di Roma decreto 1967/2016
Il Tribunale di Roma ha elaborato una delle (ancora) poche pronunce in tema di durata del mandato dell'amministratore, prendendo una posizione basata sul dato testuale della norma.
Analizzando l'art.1129 c.c. ove il mandato, di durata annuale, "si intende rinnovato per eguale durata", il Tribunale di Roma ritiene che la soluzione ermeneutica preferibile, in quanto più attinente al dato letterale, sia quella secondo cui l'incarico dell'amministratore, una volta trascorso l'anno, si rinnovi automaticamente, senza cioè bisogno di una delibera di conferma, ma che tale rinnovo automatico operi una sola volta.
A sostegno della propria posizione il Tribunale considera:
Il Tribunale di Roma ha elaborato una delle (ancora) poche pronunce in tema di durata del mandato dell'amministratore, prendendo una posizione basata sul dato testuale della norma.
Analizzando l'art.1129 c.c. ove il mandato, di durata annuale, "si intende rinnovato per eguale durata", il Tribunale di Roma ritiene che la soluzione ermeneutica preferibile, in quanto più attinente al dato letterale, sia quella secondo cui l'incarico dell'amministratore, una volta trascorso l'anno, si rinnovi automaticamente, senza cioè bisogno di una delibera di conferma, ma che tale rinnovo automatico operi una sola volta.
A sostegno della propria posizione il Tribunale considera:
- l'espressa previsione tra le attribuzioni dell'assemblea del provvedimento di conferma (art.1135 co.1 n.1 c.c.),
- la clausola di predeterminazione della durata (annuale) dell'incarico che quindi è a termine,
- l'esigenza di salvaguardare il potere di autodeterminazione dell'assemblea.
In altri termini il Tribunale di Roma, pur ammettendo che la lettera della norma non sia affatto chiara, smentisce la teoria che vorrebbe l'amministratore alla guida del condominio fino a che non intervenga la revoca assembleare ovvero non rassegni le proprie dimissioni.
di Carlo Patti
consulente Legale ANACI Roma
Fonte: Dossier Condominio
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