lunedì 8 agosto 2016

La responsabilità penale e civile del datore di lavoro per infortuni incorsi ai lavoratori del cantiere edilizio

di Giulio Benedetti
Sostituto Procuratore Generale Corte d’Appello di Milano

Premessa Generale sulla responsabilità penale dell’amministratore per gli infortuni incorsi nel condominio.
La responsabilità penale dell’amministratore condominiale per gli infortuni incorsi ai lavoratori dipendenti è stata stabilita dalle seguenti pronunce giurisprudenziali:
  1. “La responsabilità penale dell’amministratore di condominio va considerata e risolta nell’ambito del capoverso dell’art. 40 c.p. che stabilisce che “non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo”. Per rispondere del mancato impedimento di un evento è, cioè, necessario, in forza di tale norma, l’esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo; detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto e quindi anche dal diritto privato e, specificamente, da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata come è dal rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l’amministratore.” (C.Cass., Sez. 3, sent. n. 332 del 11.5.1967, ud. 24.2.1967 – C.Cass., Sez. 3, sent. N. 4676 del 14.3.1975, dep. il 14.4.1976).
  2. “L’amministratore di uno stabile, sia che operi per conto di un solo proprietario (persona fisica o giuridica), sia che agisca per conto di un condominio ha la titolarietà dei poteri attinenti alla conservazione e alla gestione delle cose e dei servizi comuni fra i quali rientra anche quello di attivarsi per l’eliminazione di situazioni che possono potenzialmente causare la violazione del principio del “neminem laedere” e di provvedere o, quantomeno, riferirne al proprietario ; l’identificazione dei singoli obblighi in concreto incombenti sull’amministratore deve essere effettuata, sulla base delle norme legislative, statutarie o regolamentari, nelle singole fattispecie. (v C.Cass., sez. 4, sent. n. 6757 del 6.5.1983, dep. Il 14.7.1983).
  3. “La responsabilità penale dell’amministratore di condominio va ricondotta nell’ambito della disposizione (art. 40, secondo comma, c.p.) per la quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo”. Per rispondere del mancato impedimento di un evento è, cioè, necessario, in forza di tale norma, l’esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo; detto obbligo può nascere da qualsiasi ramo del diritto e quindi anche dal diritto privato e, specificamente, da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata come è dal rapporto di rappresentanza volontaria intercorrente fra il condominio e l’amministratore.” (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto configurabile a carico dell’amministratore di condominio un obbligo di garanzia in relazione alla conservazione delle parti comuni, in una fattispecie di incendio riconducibile ad un difetto di installazione di una canna fumaria di proprietà di un terzo estraneo al condominio che attraversava le parti comuni dell’edificio”. (C.Cass., Sez. 4, sent. n. 39959 del 23.9.2009, dep. Il 13.10.2009). La giurisprudenza più recente ha ampliato le ipotesi di responsabilità dell’amministratore di condominio operando una profonda riflessione sulla definizione di datore di lavoro contenuta nell’art. 2, primo comma lettera b), del d.lvo n. 81/2008. In particolare si afferma che la stessa deve essere intesa in senso amplissimo anche tenendo conto che l’art. 299 del d.lvo n. 81/2008 equipara al datore di lavoro chi, pur sprovvisto di regolare investitura, ne eserciti in concreto i poteri giuridici dando ordini o disposizioni ai lavoratori. A tal riguardo deve notarsi che la sentenza C. Cass., Sez. IV, sent. n. 16311 del 26.4.2011- ud. 15.3.2011 afferma che l’art. 2, lettera b), primo periodo, del d.lvo n. 626/1994, così come modificato dal d.lvo n. 242/1996 considera come datore di lavoro “il soggetto titolare rapporto di lavoro con il lavoratore” o comunque “il soggetto che, secondo il tipo o l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa, ovvero dell’unità produttiva, quale definita dalla lettera i) in quanto titolare dei poteri decisionali di spesa.” La sentenza afferma che con l’avverbio “comunque” il legislatore ha inteso dare netta preminenza al criterio sostanziale che deve essere in ogni caso rispettato e che prevale quando vi è discordanza tra la situazione formale e quella reale. Vale a dire che in tale materia la sostanza prevale nettamente sull’apparenza e la responsabilità del datore di lavoro di fatto è da attribuirsi ai sui poteri di iniziativa, di preminenza gerarchica su lavoratore e, in definitiva, di spesa. Aggiungasi che il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., deve adottare “nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”


fonte:
Amministrare Immobili

Nessun commento:

Posta un commento

Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...