Visualizzazione post con etichetta stalker. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta stalker. Mostra tutti i post

martedì 22 marzo 2016

Cosa succede quando l'amministratore, di solito insultato,offende la reputazione del prossimo?

Il discrimen tra diritto di critica e offesa del prossimo è assai labile in generale, e anche per l’amministratore di condominio non è agevole talvolta espletare il proprio mandato senza correre il rischio di arrecare pregiudizio alla reputazione di un condomino, rovinandone l’immagine che gli altri partecipanti ne conservano di lui.

Di solito, è l’amministratore di condominio che risulta oggetto degli insulti più vari, ma potrebbe succedere che lo stesso amministratore anziché subire… passi all’attacco, offendendo il prossimo, ossia i condomini o i terzi che, a vario titolo, abbiano a che fare con il condominio (qualora il “bersaglio” sia rappresentato dal legale rappresentante del condominio, si consenta il rinvio a CELESTE, “Apostrofare l’amministratore ‘incompetente’ in assemblea non è reato ma … legittimo diritto di critica del condomino”).
Nella maggior parte dei casi - almeno stando alle cronache giudiziarie - il suddetto amministratore si attira le ire dei propri condomini, a seguito delle rivendicazioni di diritti da parte di questi ultimi o/e delle evidenziate mancanze addebitate al primo; talvolta, però, si passa dalla critica (ci si augura, costruttiva, ma spesso feroce e gratuita) al vilipendio, forse frutto di frustrazioni latenti.
Succede, altresì, che siano gli stessi amministratori - o perché stanchi dall’atteggiamento ostruzionistico e poco collaborativo dei condomini, o perché in reazione alla rabbia riversata da questi ultimi nei loro confronti, oppure più semplicemente perché maleducati - a non riuscire ad esporre serenamente le proprie ragioni, né a chiarire con toni pacati le proprie condotte, finendo per utilizzare parole poco riguardose nei confronti dei loro interlocutori o profferire espressioni volte solo
a mettere in cattiva luce il singolo di fronte alla compagine condominiale.
Nella fattispecie di recente esaminata da Cass. pen. 3 novembre 2015 n. 44387, un amministratore di condominio aveva impugnato la sentenza emessa nei suoi confronti, con cui era stato condannato a pena ritenuta di giustizia per il delitto di diffamazione, commesso in danno di due soggetti, avendo inviato una lettera a tutti i condomini, nella quale aveva rappresentato che un tecnico del medesimo condominio si era espresso nei riguardi dei querelanti, sostenendo che costoro “non capivano niente ed erano malfattori, gentaglia e delinquenti”.
In particolare, uno degli offesi era stato presidente ad un’assemblea condominiale, contestando in quella circostanza alcune voci del bilancio predisposto dall'amministratore, e ciò aveva indotto quest’ultimo a rassegnare le proprie dimissioni, con la nomina di altro amministratore, mentre l’altra persona insultata era un condomino demandato a rappresentare l’ente proprietario di circa un terzo degli immobili del condominio de quo in occasione delle assemblee e che, nella circostanza sopra ricordata, aveva effettivamente votato affinché venisse designato un nuovo amministratore.
Per quel che rileva in questa sede, il ricorrente - prospettando la “mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata” - ribadiva di essersi limitato a consegnare la suddetta missiva ai soli soggetti di cui sopra, mentre l’istruttoria dibattimentale aveva certamente escluso la circostanza della spedizione dello scritto a tutti i condomini (ben 363).
Infatti, le persone offese avevano sostenuto nella querela che la missiva era stata inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, salvo poi correggersi dichiarando che questa fosse stata invece “imbucata in tutte le cassette postali”; peraltro, nelle spese del bilancio condominiale, non risultavano esborsi per la relativa spedizione, e gli stessi querelanti si erano contraddetti rappresentando che, nella stessa lettera, era stata convocata una nuova assemblea, mentre, al contrario, l’assemblea era stata già fissata in precedenza, ossia due giorni dopo la data del presunto scritto diffamatorio.
Il ricorrente denunciava, altresì, l’erronea applicazione dell’art. 595 c.p., in quanto - a suo avviso - nella fattispecie concreta non sarebbe emerso in alcun modo la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone, e sarebbe stata scorretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui, pure ammettendo che l’amministratore avesse consegnato lo scritto ai soli querelanti, egli aveva realizzato modalità di comunicazione tali da far certamente ritenere che il contenuto della lettera non sarebbe stato divulgato ad altri (in altri termini, era suo intendimento che la lettera in oggetto restasse nella disponibilità solo delle parti offese, e che solo loro ne avessero conoscenza).
Lo stesso ricorrente prospettava, inoltre, il difetto di motivazione, per omessa pronuncia sulla ravvisabilità della scriminante di cui all’art. 51 c.p., segnatamente affermando che le frasi ritenute offensive erano state riportate dall’imputato “con l’unica ed evidente finalità di adempiere al proprio dovere di amministratore”, che era quello di rendere edotti i condomini sulle vicende relative alla precedente assemblea e su quelle della vita condominiale in genere.
In particolare, la famosa missiva spiegava le ragioni per cui il tecnico del condominio era stato indotto a cambiare la propria intenzione di voto, essendosi egli espresso per la nomina di un nuovo amministratore solo a causa delle pressioni subite dai querelanti, conseguendone che sussisteva certamente l’interesse dei condomini ad essere informati di episodi incidenti sui loro diritti patrimoniali, essendo anche pacifica la verità del fatto rappresentato.
Il ricorrente argomentava, da ultimo, che, una volta informato dal tecnico del condominio circa le pressioni subite per far sì che venisse nominato un nuovo amministratore, egli aveva in ipotesi agito nello stato d’ira provocato da un fatto ingiusto ascrivibile alle presunte persone offese, non potendo, quindi, condividersi l’assunto del giudice del merito, in base al quale l’imputato non aveva reagito ad un’aggressione altrui, “avendo invece avuto modo di ponderare una più opportuna e composta difesa”, e risultando, al contrario, “un evidente nesso di dipendenza tra il comportamento dei querelanti e quello dell’imputato”, nel senso che quest’ultimo era stato la diretta conseguenza di quello dei primi.
I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto addirittura “inammissibile” il suesposto ricorso, condannando l’amministratore alle spese processuali ed al pagamento di una determinata somma in favore della cassa delle ammende.
Sul punto, si è evidenziato che gli argomenti ivi esposti - circa l’essersi acquisita o meno la prova di una comunicazione con più persone e l’aver riportato frasi in realtà pronunciate da altri - tendevano a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti che riguardavano la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento del materiale probatorio, da riservare all’esclusiva competenza del giudice di merito
e già adeguatamente valutati sia in primo che in secondo grado.
Ad avviso del Tribunale, e quindi della Corte territoriale la quale ne aveva richiamato gli assunti, risultava rilevante che i querelanti avessero rappresentato che - per quanto a loro conoscenza - la missiva di cui sopra fosse stata inserita nelle buche delle lettere dei vari condomini.
Del resto, a sconfessare l’opposta tesi era, sul piano logico, proprio lo stesso tenore delle successive doglianze dell’amministratore.
Invero, nel reclamare successivamente, ai fini della configurabilità della pretesa causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p., il proprio diritto-dovere di informare i condomini, l’imputato aveva sostenuto che questi ultimi “dovevano sapere come erano andate le cose” in occasione della precedente assemblea: in tal modo, egli stesso confermava la destinazione di quello scritto ad essere divulgato, tanto più che era il tenore della missiva ad escluderne una finalità di “informazione” riservata ai soli querelanti, giacché conteneva una serie di altre comunicazioni di interesse del condominio. In ordine, poi, alle scriminanti di cui agli artt. 51 e 599 c.p., si è condiviso il rilievo dei giudici di merito, secondo i quali la libertà di riferire i fatti, ed anzi il dovere, quale amministratore, di informare i condomini doveva accordarsi con l’interesse della persona offesa a che non venisse amplificata l’espressione ingiuriosa asseritamente pronunciata da un terzo ai suoi danni.
In altri termini, mentre poteva essere di interesse per i condomini conoscere la posizione del tecnico del condominio e, quindi, legittimo per l’imputato riferirla (aprendo poi in assemblea un dibattito), non aveva alcun interesse per la comunità dei condomini apprendere dei presunti epiteti pronunciati dal primo, e che invece faceva comodo all'amministratore diffondere, allo scopo di offendere la reputazione dei due condomini (probabilmente, volendosi “vendicare” mediante una condotta volta a mettere in cattiva luce, davanti al condominio, i suoi oppositori).
Offesa, peraltro, realizzata non già contestando al presunto autore del fatto ingiusto la scorrettezza del suo comportamento, bensì ponendosi “come mero ed obiettivo canale di trasmissione” affinché le presunte espressioni del tecnico del condominio venissero amplificate il più possibile.
Le considerazioni di cui sopra - ad avviso degli ermellini - sono apparse lineari e congrue, alla luce dei principi dettati dalla giurisprudenza del Supremo Collegio sui limiti e sul carattere di “proporzionalità” delle condotte da ritenere scriminate ai sensi delle norme richiamate. Quanto, infine, alla possibilità di rilevare nel caso di specie un’ipotesi di “particolare tenuità del fatto”, ai sensi dell’art. 131-bis c.p. - applicabile ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2015, inclusi quelli di legittimità - si è avuto modo di sottolineare anche il particolare che la lettera era stata preparata e divulgata per ottenere il massimo effetto di diffusione di conoscenza all'interno della realtà del grande complesso condominiale, circostanza, questa, manifestamente indicativa di una valutazione di “gravità non minima” della condotta de qua.
E’ andata decisamente meglio ad un collega che è stato, invece, assolto dallo stesso reato di diffamazione, ovviamente in una fattispecie diversa da quella finora esaminata: nel caso concreto posto all'attenzione di Cass. pen. 3 aprile 2014 n. 15364, un amministratore di condominio aveva, infatti, evitato la condanna per il delitto di cui art. 595 c.p. In particolare, all'imputato era stata ascritta la condotta dell’avere, con un comunicato trasmesso a tutti i condomini, unitamente all'avviso di convocazione dell’assemblea, riferendosi ad una contestazione sollevata da un condomino in ordine alla lettura dei contatori dell’acqua, offeso la reputazione di quest’ultimo, mediante le espressioni “da qui sono iniziate le ire del sig. … che si rifiuta di pagare l’acqua uscita dal suo contatore e che, con varie contestazioni anche presso la ditta, l’ha costretta a rifare una nuova ripartizione modificando la sua bolletta dell’acqua secondo la sua personale autolettura, e mi manda una diffida dove in pratica mi dice di non fare il mio dovere di onesto amministratore di tutti i condomini”.
Avverso tale sentenza, aveva proposto ricorso per cassazione la persona offesa, la quale lamentava la ricorrenza dei vizi di violazione di legge e di manifesta illogicità della sentenza impugnata ai fini delle statuizioni civili.
In particolare, si evidenziava che il diritto di critica faceva venir meno la responsabilità penale, purché non sconfinasse nell'attacco gratuito e personale e, comunque, solo due limiti potevano scriminare la condotta “ingiuriosa”, ossia la veridicità del fatto e la correttezza espositiva, limiti questi entrambi travalicati dall'imputato nel caso in esame.
Invero, il limite della veridicità non risultava rispettato, atteso che - come asseritamente emerso dall'istruttoria dibattimentale - la lettura del contatore era stata effettuata dall'amministratore, mentre il ricorrente ne aveva invocata un’altra corretta, dopo essersi visto richiedere un importo palesemente in contrasto con l’effettivo consumo, riguardando la perdita di acqua le tubature condominiali; inoltre, l’amministratore aveva fatto riferimento ad una “autolettura” del condomino, laddove era stata la stessa ditta ad aver preso atto che l'autolettura fornita dall'amministratore era errata.
La portata diffamatoria ed offensiva del comunicato nei confronti del ricorrente - ad avviso di quest’ultimo - si ricavava, poi, dal tono complessivo utilizzato, poiché in sostanza l’amministratore aveva definito la persona offesa come un contestatore disonesto, poco serio e non corretto, che aveva posto in essere un comportamento irresponsabile, creando danno al condominio aggravando l’esborso economico di tutti i condomini al fine di coprire il “personale autosconto”, e screditandolo agli occhi dei medesimi condomini.
D’altronde, la lesività ed il discredito erano stati ampliati proprio dal contesto in cui i fatti si erano verificati, atteso che l’aver costretto i condomini ad un esborso monetario non dovuto inevitabilmente determinava il deterioramento dei rapporti condominiali, e ciò senza colpa del ricorrente che si era limitato soltanto a tutelare le proprie ragioni, pagando quanto effettivamente dovuto.
Il massimo consesso decidente ha ritenuto che tale ricorso non era meritevole di accoglimento, escludendo, in buona sostanza, la valenza offensiva della condotta dell’amministratore.
Si è osservato, al riguardo, che il giudice di merito, previa ricostruzione del contesto in relazione al quale si era inserito il “comunicato” oggetto di contestazione - con ragionamento logico immune da censure, ed applicando correttamente i principi di diritto in merito alla configurazione del reato di diffamazione - aveva correttamente escluso nella fattispecie in esame la sussistenza di tale delitto.
Nella sentenza impugnata, risultava messo in risalto, innanzitutto, che la vicenda oggetto di giudizio si riferiva ad un contrasto insorto tra l’amministratore del condominio ed un condomino in merito alla titolarità - condominiale o esclusiva - di una tubazione posta nell'appartamento del predetto condomino che, nel rompersi, aveva provocato danni per l’ingente fuoriuscita di acqua: nello specifico, l’amministratore sosteneva trattarsi di un “flessibile” installato in cucina, con la conseguenza che i costi derivanti dalla perdita di acqua erano riferibili al suddetto proprietario, mentre quest’ultimo attribuiva la causa dell’allagamento alla colonna portante nel muro, sicché il costo della relativa perdita era da ritenersi condominiale.
Nella sentenza impugnata, si leggeva anche che tale condomino aveva confermato che, nel suo appartamento, si era verificato un allagamento per il quale erano intervenuti i vigili del fuoco, i quali, insieme all'amministratore, avevano verificato, tra l’altro, i valori del contatore dell’acqua, valori che,
in seguito, erano stati da lui contestati alla ditta incaricata della lettura.
Orbene, così descritto il contesto che aveva occasionato l’invio del comunicato ai condomini, contenente le espressioni oggetto di addebito al condomino, secondo i giudici di legittimità si era correttamente escluso che tali espressioni avessero in se portata lesiva della reputazione del querelante, inserendosi invece “nell'ambito di una vivace polemica” per il sostenimento delle spese di consumo dell’acqua.
In quest’ottica, le espressioni utilizzate dall'amministratore non sono apparse in sè pregiudizievoli dell’onore della persona offesa, non contenendo un giudizio negativo sulla persona e sulle sue qualità negative per intaccarne l’opinione tra il pubblico dei consociati (argomentando ex Cass. pen. 21 settembre 2012 n. 43184), ma risultavano piuttosto descrittive di un comportamento che dava conto di una “contrapposizione”, nel senso di una diversità di vedute.
A fortiori, se tali espressioni venivano considerate nel contesto in cui erano state utilizzate, ossia un comunicato rivolto dall'amministratore ai soli condomini, al fine di informarli sulla ripartizione a carico di tutti dei costi dell’acqua, ritenuti in prima battuta di pertinenza esclusiva del suddetto condomino.
L’onere di informazione a carico dell’amministratore, dunque, seppur si era tradotto nell'utilizzo di espressioni vivaci, con i riferimenti “alle ire” ed al “rifiuto di pagare” del condomino interessato, si presentava, tuttavia, funzionale a dar conto delle ragioni che avevano determinato la ripartizione dei costi e della polemica tecnico-giuridica intercorsa tra i due.
Peraltro, la descrizione, quantunque con toni vivaci, del comportamento del condomino, non appariva gratuita ed ultronea, in quanto necessaria proprio per spiegare agli altri partecipanti, naturali destinatari del comunicato e non a terzi, l’attribuzione dei costi dell’acqua, e ciò senza utilizzare circostanze non veritiere, atteso che era pacifico che il condomino aveva contestato i valori del costo dell’acqua a lui addebitati, chiedendo una nuova lettura.
In proposito, le deduzioni del ricorrente, secondo cui l’amministratore lo avrebbe di fatto dipinto come un “contestatore disonesto” e un “piantagrane prepotente” che danneggia il condominio, costringendo i condomini ad un esborso monetario non dovuto, non trovavano concreto fondamento nelle espressioni utilizzate, che risultavano senz'altro indirizzate a dar conto della vicenda e di una diversità di posizioni tra l’amministrazione condominiale ed il condomino, e non ad incidere concretamente sulla reputazione di quest’ultimo (v., tra le altre, Cass. pen. 19 ottobre 2012 n. 5654).
Come si vede, il discrimen tra diritto di critica e offesa del prossimo è assai labile in generale, e anche
per l’amministratore di condominio non è agevole talvolta espletare il proprio mandato senza correre il rischio di arrecare pregiudizio alla reputazione di un condomino, rovinandone l’immagine che gli altri partecipanti ne conservano di lui.
E’ senz'altro umano, in talune occasioni, alzare un po’ i toni della discussione, eccedere nello scritto,
colorire le espressioni usate, censurare anche in maniera non cordiale, purché il tutto si mantenga nell’àmbito della verità, della continenza e della correttezza, senza trascendere mai nell’aggressione
verbale fine a se stessa, nell'offesa gratuita, nel discredito o nell'umiliazione.




di Alberto Celeste
Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione
Continua a leggere...

mercoledì 17 febbraio 2016

L'amministratore denuncia per stalker il condomino troppo impiccione

Già da diverso tempo era diventato l'incubo degli amministratori: un susseguirsi di lettere, raccomandate, mail, pec, telefonate, .... agli ultimi 4 amministratori che si sono susseguiti ad amministrare un condominio in via Monte San Gabriele a Novara. Il denunciato è un ingegnere (categoria pignola per professione) che insisteva sempre per sapere tutto quello che accadeva, dalle spese, agli investimenti ai particolari delle bollette, e richiedeva copie di tutti i documenti. 

Dopo averli analizzati, rispondeva con sottolineature, lettere perentorie e ammonimenti. L'amministratrice è una professionista di circa 40 anni, che era subentrata da qualche tempo al precedente titolare. Tre anni fa, durante un'assemblea infuocata uscirono delle frasi pesanti, quali: «So dove lavora tuo marito», «Il nome della sua società è…», «La casa dove abitate è questa», «I vostri parenti si chiamano…», con tanto di nomi e cognomi. L'amministratrice, senza pensarci troppo, per tutelare lei e la sua famiglia, corse subito a fare denuncia, ed è andata a finire con l'avvio di un processo per stalking ai danni dell'ingegnere sessantenne.

Di fronte al giudice, l'ingegnere si è difeso denunciando l'amministratore, che secondo lui, avrebbe incassato 10 assegni che non gli sarebbe spettati. Per questo giustifica il suo lavoro. Ma d'altro canto, l'amministratrice ha mostrato tutte le mail e documenti, compresi quelli che invitavano l'ingegnere presso il suo ufficio per prendere copia dei documenti, invito sempre rifiutato. Tutto procedeva per lettere e mail, tra le quali le si richiedeva copia di tutti i documenti degli ultimi 10 anni.

Una volta scattata la denuncia, l'amministratrice ha voluto lasciare l'incarico. Il nuovo amministratore ha revisionato tutti i conti senza però trovare nessun ammanco. Però, lo stalkeraggio non è terminato, e anche il nuovo amministratore ha denunciato per lo stesso motivo l'ingegnere.

Ora si deve aspettare la decisione del giudice relativa al caso per sapere chi ha ragione: se il condomino eccessivamente controllore nei confronti dell'amministratore, o l'amministratore che non deve per forza sopportare l'eccessivo controllo dei suoi condomini.

Continua a leggere...

mercoledì 5 agosto 2015

Il vicino di casa, rivelatosi stalker, che si comporta uti dominus anzichè uti condominus

Il reato de quo ha natura plurioffensiva, poiché tutela l’integrità psico-fisica, la tranquillità psichica e la libertà di autodeterminazione, e lo stalker è colui che, con condotte reiterate, provochi, in via alternativa, i tre distinti eventi naturalistici sopra indicati.

“A quello, prima o poi gli sparo”: a quanti di noi, talvolta, non è venuto in mente tale insano pensiero, rivolto al vicino di casa che sporca il cortile con gli escrementi del cane, che parcheggia il suv in modo tale da impedire l’ingresso nel garage, che suona la batteria durante le ore dedicate al riposo, che cammina con gli zoccoli anche a notte inoltrata, che sciorina i panni incurante delle cose che cascano, che lascia la televisione accesa anche quando esce, e quant’altro?
Purtroppo, quando tali situazioni, quasi fisiologiche della vita in condominio, vengono portate all’eccesso e all’esasperazione laddove invece buon senso, educazione e civiltà dovrebbero prevalere succede che si passa alle vie di fatto, alla giustizia fai-da-te, con altrettanti dispetti, ripicche, ritorsioni, per arrivare persino a vere e proprie “sparatorie”. E’ cronaca di questi giorni di alcune liti condominiali trasformatesi in fatti di sangue, con morti e feriti, in cui il condomino, stanco di subire, è andato alla controffensiva, anche perché probabilmente disilluso sul possibile intervento risolutore della magistratura nei confronti di questi mini-abusi, oltre modo difficili da accertare, prevenire, inibire e sanzionare.
Sempre da notizie di stampa, dal lato della vittima delle vessazioni ma senza che quest’ultima desse sfogo ad improprie forme di autotutela, si è venuto a sapere che il Tribunale penale di Genova, con la recente sentenza del 23 aprile 2015 di cui, al momento della redazione di queste brevi note, non è stata ancora depositata la motivazione ha condannato un condomino per stalking, una figura penale di nuovo conio, concepita per le convivenze familiari, ma applicabile anche all’àmbito condominiale, dove esiste un’altra tipologia di convivenza, per così dire forzata, all’interno dell’edificio urbano.
La vicenda registrava piccole, insistenti, destabilizzanti torture psicologiche e persecuzioni quotidiane, subite, per ben quattro anni, da una giovane coppia ad opera del vicino di casa, concretatesi in condotte di vario genere: insulti verbali, ripetuti colpi di bastone e di trapano alle pareti, musica rock nel cuore della notte, spazzatura varia gettata dal balcone, sentirsi osservati dalla finestra, minacce al figlio (“la pagherà”), procurati allarmi non veritieri, e via dicendo. Tali vessazioni risultavano alimentate da banali pretesti, come l’uso contestato del giardinetto o un diverbio sulla canna fumaria, ma era chiaro che fossero solo dei pretesti per coltivare l’odio verso i vicini. Tuttavia, al fine di sopravvivere a tale stato di angoscia, ansia e terrore (provato anche dai referti medici), la famiglia era stata costretta a trasferirsi in un seminterrato, a limitare i movimenti, a
cambiare abitudini, a farsi accompagnare a casa, ad azzerare la vita di relazione. Finalmente, il giudice ligure ha condannato il responsabile del suddetto “martirio” psicologico a quattro mesi di reclusione, più il risarcimento danni, per “stalking condominiale”, dove appunto lo stalker non è il marito nei confronti della moglie o il disperato fan nei confronti della sua beniamina, ma appunto il dirimpettaio, il signore della porta accanto, l’inquilino del piano di sopra. In proposito, appare opportuno rammentare che l’art. 612-bis cod. pen. punisce, a titolo di “atti persecutori”, chi, con condotte reiterate, minacci o molesti taluno, in modo da cagionare un suo perdurante stato di paura o di ansia, o un suo fondato timore di pericolo per l’incolumità propria o di persone prossime, oppure la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita. Si tratta di una nuova fattispecie criminosa, introdotta nel nostro ordinamento in forza dell’art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009 n. 38; antecedentemente, il legislatore codicistico non aveva offerto un’efficace misura (anche preventiva) a fronte di reiterati atti persecutori nei confronti della persona offesa; in particolare, le condotte moleste di cui all’art. 660 c.p. venivano sanzionate solo se correlate a disturbi arrecati, ad un dato soggetto, in un luogo pubblico o aperto al pubblico (o tramite telefono), mentre le altre fattispecie criminose si rivelavano inadeguate a reprimere un comportamento continuo ed assillante, come è lo stalking. 
Il reato de quo ha natura plurioffensiva, poiché tutela l’integrità psico-fisica, la tranquillità psichica e la libertà di autodeterminazione, e lo stalker è colui che, con condotte reiterate, provochi, in via alternativa, i tre distinti eventi naturalistici sopra indicati.
Rimane salvo, ovviamente, che “il fatto non costituisca più grave reato”, come, ad esempio, nell’ipotesi di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, di violenza sessuale, ecc.; in questa prospettiva, il delitto di lesioni personali (art. 590 c.p.) potrebbe concorrere con il delitto di atti persecutori, che assorbe solo quei comportamenti, ripetuti ed insistenti, che non siano ancora tali da integrare i (più gravi) reati contro la vita o l’incolumità personale, sebbene siano idonei a fondare un giustificato timore per tali beni.
La condotta tipica si concretizza in minaccia e molestia, intendendo, per la prima, la prospettazione di un male futuro, e, per la seconda, l’alterazione, in modo fastidioso o inopportuno, dell’equilibrio psico-fisico di una persona normale; tali condotte sono caratterizzate dalla loro reiterazione nel tempo, essendo irrilevante che i comportamenti siano omogenei tra loro.
I giudici di legittimità hanno prontamente perimetrato, in termini generali, i contorni della suddetta new entry nel nostro sistema penalistico. Innanzitutto, riguardo al diritto intertemporale, si è chiarito che é configurabile il delitto di atti persecutori (c.d. stalking) nell’ipotesi in cui, pur essendo la condotta persecutoria iniziata in epoca anteriore all’entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti la commissione reiterata, anche dopo la vigenza del decreto-legge n. 11/2009 di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo status di persona lesa nella propria libertà morale, in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura (v. Cass., sez. V, 8 maggio 2014, n. 18999; Cass., sez. V, 6 marzo 2013, n. 10388).
Sotto il profilo della condotta incriminata, si è puntualizzato che sono idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice anche due sole condotte di minaccia o di molestia (v. Cass., sez. V, 20 novembre 2013, n. 46331); per contro, essendo reato necessariamente abituale, non è configurabile in presenza di un’unica, per quanto grave, condotta di molestie e minaccia, neppure unificando o ricollegando la stessa ad episodi pregressi oggetto di altro procedimento penale, atteso il divieto di bis in idem (v. Cass., sez. V, 20 novembre 2014, n. 48391).
Peraltro, ai fini della rituale contestazione del delitto di stalking (reato “abituale”), non si richiede che
il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un’adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e gli effetti derivatine alla persona offesa (v. Cass., sez. V, 15 dicembre 2013, n. 7544).
Comunque, il delitto delineato dall’art. 612-bis cod. pen. è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo, sicché, ai fini della sua configurazione, non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità (v. Cass., sez. V, 26 luglio 2011, n. 29872; Cass., sez. V, 21 settembre 2010, n. 34015).
Sul versante della prova dell’evento del delitto, si è precisato che, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, la stessa va ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psi cologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando sia la sua astratta idoneità a causare l’evento, sia il suo profilo concreto riguardo alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (v.Cass., sez. VI, 3 dicembre 2014, n. 50746; Cass., sez. VI, 14 maggio 2014, n. 20038; Cass., sez. V, 17 giugno 2014, n. 41040, aggiungendo che l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato non sono inficiate dal fatto che, all’interno del periodo di vessazione, la moglie avesse avuto “transitori momenti di benevola rivalutazione del passato e di desiderio di pacificazione” non il marito persecutore; cui adde, Cass., sez. V, 4 febbraio 2015, n. 5313, secondo cui è irrilevante la situazione di “attenuazione del malessere” in cui la persona offesa dal reato aveva ripristinato il dialogo con il persecutore).
In proposito, ai fini della prova dello stato di ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato, il giudice non deve necessariamente fare ricorso ad una perizia medica, potendo egli argomentare la sussistenza degli effetti destabilizzanti della condotta dell’agente sull’equilibrio psichico della persona offesa, anche sulla base di massime di esperienza (v. Cass., sez. V, 8 maggio 2014, n. 18999, la quale ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata fondata sulla diagnosi del medico di famiglia e sull’accertato uso di ansiolitici per alcuni mesi).
Molto singolare si è rivelata, inoltre, la fattispecie risolta dalla V Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20895 del 25 maggio 2011, che - a quanto consta - costituisce il primo intervento nella configurarazione del reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. nell’àmbito condominiale.
Il fatto registrava un condomino (lo stalker), il quale aveva molestato e minacciato alcune proprietarie di appartamenti nello stesso edificio in cui abitava: più nel dettaglio, una era stata offesa tanto da doversi trasferire per timore a casa della madre, un’altra era stata minacciata di morte, un’altra ancora era stata bloccata nell’ascensore in cui era salita per sfuggirgli, un’altra ancora aveva subìto il distacco dell’energia elettrica, ed analoghe condotte erano state perpetrate nei confronti di altre coabitanti. In primo grado, il tribunale aveva condannato tale condomino a due anni di reclusione, per atti persecutori (art. 612-bis c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) ed ingiuria (art. 594 c.p.).Con l’appello, il condomino aveva invocato l’assoluzione dai reati suindicati, perché talune condotte, valutate dal giudice di prime cure, risalivano al 2007 e per esse vi era già stata condanna, e perché l’esame doveva limitarsi ai fatti successivi all’entrata in vigore dell’art. 612-bis c.p. - 25 febbraio 2009 - sicché si confinava ai soli due episodi successivi alla pubblicazione del decretolegge n. 11/2009, che dovevano valutarsi separatamente per ciascuna persona offesa.
La corte territoriale aveva accolto l’appello relativamente ai fatti di minaccia ed ingiuria nei confronti di una condomina, in ordine ai quali l’offesa aveva rimesso la querela; aveva ritenuto la non punibilità ex art. 612-bis c.p. delle condotte precedenti l’entrata in vigore della norma (chiusura in ascensore, distacco della corrente elettrica) quanto ad altra condomina, seppure punibili ai sensi dell’art. 610 c.p.; nonché aveva ritenuto che costituissero unico reato di cui all’art. 612-bis c.p. lecondotte dell’imputato offensive delle persone di sesso femminile abitanti nello stesso stabile.
Lo stesso condomino era ricorso in cassazione, lamentandosi circa il confinamento dei fatti costitutivi di reato e la necessità di rapportare ciascuna condotta di stalking alla singola persona offesa; osservando che, nel caso di una condomina, il primo episodio precedeva la norma incriminatrice, sicché residuava solo quello in danno di sua figlia, seguita per istrada; rilevando, nel caso dell’altra condomina, che i due episodi, di ingiuria e deterioramento della porta, escludevano che si configurassero condotte reiterate; nel caso di una, si trattava di due episodi di ingiuria e uno di danneggiamento, non costitutivi di condotte violente o aggressive tali da rapportarsi alla fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p., mentre l’inseguimento dell’altra era da considerarsi fortuito; sostenendo, infine, l’esclusione della procedibilità laddove la querela non fosse stata presentata.
Come sopra evidenziato, la nuova legge n.38/2009 si applica solo ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, ma la preclusione per i fatti anteriori concerne l’evento da cui dipende l’esistenza del reato; ne consegue - secondo gli ermellini - che il giudice di appello si sarebbe dovuto domandare se la reiterazione di atti minatori e molesti, nei confronti di persona già offesa da atti dello stesso genere, attuata dopo l’entrata in vigore della norma, integrasse gli estremi del reato, laddove il mancato rilievo ha avuto in concreto incidenza non per escludere il reato, bensì la continuazione, perché la corte d’appello aveva unificato la posizione degli offesi offrendo la lettura suindicata della norma, travisando che gli offesi fossero più d’uno.
E’ stato, quindi, osservato che la locuzione “condotte reiterate” vuol dire che si è in presenza di reato complesso, la cui “condotta criminosa”, cioè l’azione od omissione di cui è conseguenza l’evento da cui dipende l’esistenza del reato (art. 660 c.p.) è - nel caso di specie - integrata da atti per sé costitutivi di condotte di minaccia o molestia; pertanto, il carattere decisivo della condotta criminosa consiste nella ripetizione di atti qualificati “persecutori”, in quanto il loro insieme cagiona l’evento ulteriore assorbente del reato de quo.
ll meno grave degli atti previsti integra contravvenzione di “molestia o disturbo alle persone”, ma si tratta di reato di “sbarramento” (art. 660 c.p.), assorbibile, ad esempio, dall’ingiuria, perciò letteralmente dalla progressiva minaccia di un male ingiusto (art. 612 c.p.); ma già il rilievo della funzione di sbarramento della molestia consente di intendere che la dizione “minaccia o molesta taluno” non implica che ogni atto costitutivo della condotta criminosa dell’art. 612-bis c.p. debba avere ad oggetto la stessa persona. Infatti, la minaccia rivolta ad una persona può coinvolgerne altre o comunque costituirne molestia: si pensi al caso di colui che minacci abitudinariamente qualsiasi persona attenda ogni mattino nel luogo solito un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro, perché la minaccia, in tal caso, assorbe bensì la molestia nei confronti della persona cui è rivolta, ma non la molestia arrecata alle altre persone presenti.
Perciò, può essere decisivo, ai fini dell’art. 612-bis c.p., che, in diversa occasione, altra persona, già molestata, sia oggetto diretto di nuova molestia da parte dell’agente.
E’, dunque, ineludibile - ad avviso del Supremo Collegio - l’implicazione che l’offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi per sé ogni altra che faccia parte dello stesso genere; e se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perché vive nello stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione occasionale destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all’evidenza il turbamento di entrambe.
Nella fattispecie in esame, la molestia e, ancor più, la minaccia, vieppiù se accentuata da costrizione, è dimostrata rivolta occasionalmente per la stessa ragione a ciascuna delle persone offese; perciò, il giudice del gravame ha dato corretto rilievo alla direzione collettiva indiscriminata della minaccia occasionalmente rivolta ad una condomina, che si era fatta accompagnare dal sacerdote per dissuaderlo dal reiterare fatti già commessi anche nei confronti di altre persone abitanti nello stesso edificio, e, quindi, ha incensurabilmente ritenuto che le singole condotte, in quanto ripetute nei confronti di donne di qualsiasi età conviventi nell’edificio - v. il ripetuto arresto dell’ascensore dello stabile, dopo che l’una o l’altra vi si era immessa per sfuggire allo stesso autore dei fatti, ben più del seguirne ostentatamente taluna - le coinvolgesse tutte. Analizzando la fattispecie sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità, la novità va individuata nel fatto che è stato configurato il reato di stalking non necessariamente in atti persecutori nei confronti della stessa persona (nel caso concreto, il condomino, affetto probabilmente da una sindrome maniacale, aveva “messo in croce” alcune condomine del suo stesso stabile).
In altri termini, i giudici di Piazza Cavour affermano, al riguardo, un nuovo principio, secondo cui la minaccia o/e la molestia arrecata ad una persona, per la sua appartenenza ad un “genere”, turba ogni altra che faccia parte dello stesso. Qualora la condotta venga reiterata in presenza di altre persone, che sono destinatarie occasionali degli atti persecutori, il fatto provoca il turbamento e l’ansia anche di queste e non solo quello della vittima diretta dello stalker: il suddetto principio ha trovato la sua applicazione nell’àmbito condominiale, in quanto le persone abitavano nello stesso edificio ed appartenevano allo stesso “genere” femminile. Per completezza, va ricordato che l’art. 612-bis c.p. contempla, poi, due aggravanti, rispettivamente, se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato, o da persona che sia stata legata da una relazione affettiva, nonché se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di un disabile, oppure con armi o da persona travisata.
Si prevede, altresì, l’ammonimento di cui all’art. 8 della legge n. 38/2009, nel senso che la vittima, la quale non abbia ancora proposto querela nei confronti dello stalker, può rivolgersi all’autorità di pubblica sicurezza e chiedere che il Questore appunto “ammonisca” il persecutore “invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge”; in caso di persistenza nell’atteggiamento, il reato diverrà perseguibile d’ufficio e la pena sarà aumentata.


di Alberto Celeste
Sostituto Procuratore presso la Corte di Cassazione
Continua a leggere...

mercoledì 7 gennaio 2015

E' reato apostrofare l’amministratore INCOMPETENTE in assemblea?



I giudici di legittimità hanno considerato integrato il delitto di diffamazione nel comunicato redatto all’esito di un’assemblea, con il quale alcuni condomini erano stati indicati come “morosi” nel pagamento delle quote condominiali ed erano stati esclusi dalla fruizione di alcuni servizi.

Durante lo svolgersi dell’assemblea, l’agone condominiale raggiunge la sua massima espressione e, talvolta, “volano parole grosse”, se non addirittura si ricorre alle vie di fatto. Una fattispecie analizzata, di recente, dai giudici di legittimità tenta di individuare il sottile discrimen tra il comportamento delittuoso volto ad offendere il prossimo ed il legittimo diritto di critica da parte del singolo partecipante (v. Cass. pen. 5 febbraio 2015 n. 5633). Il processo penale giunto fino ai giudici di Piazza Cavour era stato deciso in senso negativo da entrambi i giudici di merito (Giudice di Pace e Tribunale), i quali avevano ritenuto un condomino responsabile del reato di “ingiuria” di cui all’art.594 cod. pen. che punisce “chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente” commesso nel corso di un’assemblea, rivolgendo all’amministratore del suo condominio l’epiteto “incompetente” e, per l’effetto, l’avevano condannato alla pena di euro 800,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile (in realtà, sia l’imputato che l’amministratore erano due donne, e forse questo spiegherebbe molti particolari della vicenda). Con l’impugnazione in Cassazione, il ricorrente deducendo la violazione di legge e prospettando il vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità affermava che la formulazione del termine contestato nell’ambito di un’assemblea condominiale, nel corso della quale l’imputato criticava l’operato dell’amministratore sia per la mancata giustificazione di spese nel rendiconto consuntivo sia per l’esecuzione di lavori nell’edificio, escluderebbe il contenuto offensivo dell’espressione e, comunque, renderebbe ravvisabile la scriminante del diritto di critica; inoltre, risultavano a questi fini gli accadimenti estranei alla condotta specificamente contestata, valorizzati nella sentenza impugnata, peraltro smentiti da un teste escusso nel giudizio di prime cure, con particolare riguardo alla ricezione dall’imputato di un biglietto di contenuto ulteriormente ingiurioso nei confronti del medesimo amministratore.
Il ricorso del condomino è stato ritenuto fondato, sicché la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché “il fatto non costituisce reato”. Gli ermellini hanno avuto debito riguardo al contesto della discussione condominiale, nel corso della quale il termine di cui all’imputazione veniva formulato, nel senso che quest’ultimo risultava senz’altro assistito dall’esercizio di un legittimo diritto di critica nei confronti dell’amministratore, riguardo alle modalità della gestione del condominio da parte dello stesso.
Invero, il termine “incompetente” non trascendeva, di per sé, i limiti di tale esercizio, non investendo la persona dell’amministratore in quanto persona fisica, ma limitando la critica agli atti dallo stesso compiuti nel compimento del proprio incarico. Né il superamento dei limiti di cui sopra poteva essere desunto da altri comportamenti segnalati nella sentenza impugnata, quale in particolare l’affissione nella bacheca condominiale, nei giorni successivi, di un biglietto nel quale l’amministratore veniva definito come un “mentecatto”, trattandosi di fatti estranei a quello specificamente contestato nell’imputazione, esauritosi nell’àmbito della discussione nell’assemblea del condominio.
La fattispecie penale avrebbe potuto essere inquadrata anche nel delitto di “diffamazione”, in quanto l’asserita offesa dell’altrui reputazione era avvenuta nell’àmbito della riunione condominiale, ossia “comunicando con più persone”, come previsto dal successivo art. 595 cod. pen., atteso che nell’assemblea sarebbe legittimati a partecipare anche persone estranee alla compagine condominiale (delegati dei condomini, inquilini, legali, tecnici, ecc.).
In quest’ottica, una remota pronuncia (v. Cass. pen. 2 aprile 1973 n. 4562) ha ritenuto che l’avviso di convocazione dell’assemblea, affisso nell’atrio dello stabile, con all’ordine del giorno la comunicazione che un condomino era indiziato di reità in seguito ad una denuncia dello stesso amministratore, costituisce “comunicazione a più persone” ed integra il delitto di diffamazione, poiché anche persone estranee al condominio avrebbero potuto essere informate della condizione dì indiziato di reità assunta dal condomino.
Per venire più da vicino ai giorni nostri, gli stessi giudici di legittimità (v. Cass. pen. 18 settembre 2007 n. 35543) hanno considerato integrato il delitto di diffamazione nel comunicato, redatto all’esito di un’assemblea, con il quale alcuni condomini erano stati indicati come “morosi” nel pagamento delle quote condominiali ed erano stati conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, in quanto esso risultava affisso in un luogo accessibile - non già ai soli condomini dell’edificio, per i quali poteva anche sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti - ma ad un numero indeterminato di altri soggetti.
Le considerazioni di cui sopra offrono lo spunto per analizzare due sentenze dei massimi giudici penali che si sono occupate dell’argomento, e segnatamente dell’offesa dell’altrui reputazione mediante comunicazioni condominiali e dell’esimente dell’esercizio del diritto nel reato di diffamazione. Nel caso concreto affrontato da Cass. pen. 28 agosto 2014 n. 39986, entrambi i giudici di merito avevano condannato l’amministratore del condominio alla pena di euro 1.000,00 per il reato
di diffamazione oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili per aver disposto l’affissione della missiva diffamatoria nei confronti delle parti civili, consistente nel loro stato persistente di morosità. 
Ricorrendo in cassazione, l’imputato sosteneva l’insussistenza dell’elemento “oggettivo” del reato di cui all’art. 595 cod. pen. rappresentando, in proposito, che la missiva in questione non conteneva alcun epiteto ingiurioso o altre espressioni dalle quali potesse desumersi l’offesa all’altrui reputazione; evidenziava, poi, che la dichiarazione di morosità, che si assumeva essere contraria al vero, risultava invece rispondente a verità, come le stesse parti civili avevano ammesso; eccepiva, inoltre, la carenza del requisito della comunicazione con più persone, in quanto le persone offese avevano dichiarato di avere sùbito rimosso la missiva senza che nessuno ne potesse prendere visione.
L’imputato opinava, altresì, mancante l’elemento “soggettivo” dello stesso reato di diffamazione, stante anche la presenza della causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen. (esercizio di un diritto contemplato da un norma giuridica), esplicitando che la diffusione de qua era volta solamente a sollecitare il pagamento di quanto dovuto, essendo carente, quindi, l’animus diffamandi; si riteneva, poi, che la punibilità del fatto era esclusa, poiché il ricorrente aveva solo portato a conoscenza dei condomini interessati le decisioni assunte, così soddisfacendo un loro oggettivo interesse alla comunicazione. Il Supremo Collegio ha rigettato il suddetto ricorso sotto entrambi i profili. Quanto al primo, trattasi di questioni che attengono a valutazioni di merito, insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare si presenti scevro da vizi logici, come nel caso di specie. Invero, la Corte territoriale ha adeguatamente dato atto degli elementi probatori in forza dei quali il fatto era stato attribuito al ricorrente, facendo riferimento, in particolare, alla circostanza che la comunicazione ritenuta diffamatoria era stata sottoscritta proprio dallo stesso amministratore, il quale sia era avvalso di un altro soggetto per affiggere tale comunicazione al portone di ingresso del condominio.
Relativamente al secondo profilo, si é correttamente evidenziato che la comunicazione contenente i nominativi dei condomini morosi affissa al portone, anche in presenza di un’effettiva morosità degli stessi, costituiva una condotta diffamante, non sussistendo alcun interesse da parte dei terzi alla conoscenza di quei fatti, anche se veri. Sepre con riferimento all’elemento soggettivo del reato, altrettanto correttamente il giudice distrettuale aveva sottolineato che, ai fini dell’integrazione del delitto di diffamazione, era sufficiente il dolo generico, che può assumere anche la forma del dolo eventuale, ravvisabile laddove l’agente faccia consapevolmente uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive.
In ordine, infine, alla ricorrenza, nel caso di specie, dell’esimente del diritto di critica invocato dall’imputato premesso che la scriminante in parole è in astratto ipotizzabile non solo in relazione all’attività di giornalisti o scrittori, ma anche rispetto al comune cittadino si è sottolineato che occorre sempre valutare la rilevanza della diffusione della notizia, che deve essere funzionale al corretto svolgimento delle relazioni interpersonali e dei rapporti sociali.
In quest’ottica, la diffusione della comunicazione, attraverso la sua affissione al portone di ingresso, essendo potenzialmente conoscibile da un numero indeterminato di persone, integrava il delitto contestato, per essere carente, al di fuori del ristretto àmbito condominiale, un qualsiasi interesse alla conoscenza della circostanza relativa alla morosità di alcuni condomini.
Passando ora alla fattispecie risolta da Cass. pen. 19 aprile 2006 n. 19148, il processo prendeva le mosse dall’imputazione, a danno di un condomino, del reato di cui all’art. 595, commi 1 e 2, cod. pen., per avere offeso l’onore di un altro condomino, affermando, durante il corso di un’assemblea, in presenza di una pluralità di persone, di averlo visto danneggiare la fiancata di un’autovettura parcheggiata in prossimità del passo carraio condominiale, mediante l’utilizzo di una chiave. Il Tribunale aveva ritenuto responsabile l’imputato del reato ascrittogli, condannandolo alla pena di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile; a seguito di rituale impugnazione proposta dall’imputato, la Corte d’Appello aveva confermato la decisione di prime cure. Contro tale sentenza, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione rilevando, in particolare, la violazione dell’art. 595 cod. pen., per essersi limitato ad informare l’assemblea di uno dei tanti comportamenti della persona offesa, che già in precedenza avevano provocato la presa di posizione di tutto il condominio; in buona sostanza, il ricorrente aveva solo riferito di comportamento integrante il reato di molestie ex art. 660 cod. pen. in danno dei condomini.
Il massimo consesso decidente penale ha ritenuto tale ricorso meritevole di accoglimento.
Invero, la Corte territoriale aveva rigettato l’istanza di rinnovazione del dibattimento affermando che essa “non porterebbe utilità all’analisi dell’esistenza del reato”, mentre in precedenza aveva affermato che il reato contestato sussiste a prescindere dalla verità o veridicità dell’accaduto”; altrettanto contraddittoriamente aveva rilevato, poi, che “è evidente l’offensività dell’attribuzione di un fatto costituente reato a prescindere dalla verità o veridicità dell’accaduto, per la quale vi è esclusione della prova liberatoria ai sensi dell’art. 596 cod. pen.”. Innanzitutto, si è opportunamente chiarito il rapporto tra tale ultima norma e quella di cui all’art. 51 cod. pen., implicitamente invocata dal ricorrente, in quanto costantemente il Supremo Collegio ha precisato che l’esimente dell’esercizio del diritto ricorre ogni qualvolta si agisce nell’àmbito di un diritto soggettivo nascente direttamente da una norma di legge o da altra fonte. Si é ricordato, inoltre, al fine di riempire di significato l’enunciato normativo in parola che, mentre nell’art. 51 cod. pen. si fa riferimento all’esercizio di un diritto, l’art. 25 dell’abrogato cod. proc. pen. e l’art. 652 del vigente cod. proc. pen. fanno riferimento, più correttamente, alla formula di proscioglimento perché “il fatto è stato compiuto nell’esercizio di una facoltà legittima”; ciò rileva in quanto l’esercizio concerne il contenuto del diritto, ossia la facoltà, non il diritto stesso, essendo le facoltà manifestazioni del diritto che sono prive di carattere autonomo ma sono in esso comprese.
Tali precisazioni sono rese necessarie per meglio comprendere il chiaro insegnamento contenuto in un’altra pronuncia (v. Cass. pen. 2 ottobre 1995 n. 11401), che ha deciso una fattispecie del tutto
simile a quella oggetto del presente procedimento con soluzione opposta a quella accolta dalla sentenza impugnata.
Infatti, in tema di diffamazione, l’esercizio di un diritto scrimina se il fatto offensivo è vero; quando viene attribuito un reato, ciò che scrimina non è soltanto la verità dell’incolpazione, sub specie di nomen iuris del fatto, ma anche la verità del solo dato oggettivo (possesso della refurtiva, ingiusta attribuzione di un debito nel bilancio di una società, ecc.), che è rappresentativo, di per sè, secondo la diligenza dell’uomo medio, del corrispondente reato (falso in bilancio, appropriazione indebita, furto, truffa, ecc.); la verità del fatto, in tal senso intesa, deve essere apprezzata, nella serietà della prospettazione e ai fini dell’accertamento del dolo e dell’esimente, con riferimento al momento in cui viene posto in essere l’atto diffamatorio nonché alle circostanze e ai comportamenti che, in quel tempo, fanno ritenere fondata la propalazione; il post factum, in quanto estraneo alla verità del momento, ed il successivo accertamento giudiziale dell’infondatezza dell’accusa, basata su elementi non conosciuti o non conoscibili al tempo della propalazione, non possono avere incidenza giuridica per escludere la causa di giustificazione. Tanto premesso in ordine alla verità del fatto, si è, altresì, precisato che, poiché nessuno può ergersi a giudice dell’indegnità altrui, in quanto la norma incrimina anche la propalazione di fatti veri, l’esimente postula il limite della continenza, onde evitare che l’esercizio del diritto si risolva in un pretesto ed in uno strumento illecito di aggressione all’altrui reputazione. Il requisito della continenza - secondo l’insegnamento richiamato - ha una duplice prospettazione, soggettiva e oggettiva, in quanto desumibile dai due elementi essenziali, sintomatici di serenità, misura e proporzione qui di seguito elencati:
  1. dalle espressioni usate, che possono essere anche colorate dal gergo corrente, ma non devono essere oggettivamente denigratorie e rappresentative di un dolus malus di gratuita offesa;
  2. dalla sfera di tutela riconosciuta dall’ordinamento giuridico, in quanto la propalazione è giustificata se mantenuta in termini strettamente necessari per esercitare il diritto.
In applicazione dei principi innanzi trascritti, la pronuncia richiamata ha ritenuto non punibile, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., il condomino che, nel corso di un’assemblea, a fronte dell’ingiusta contabilizzazione, oggettivamente falsa, e dell’arrogante resistenza dell’amministratore che si era rifiutato di chiarire la situazione, aveva sollecitato, provocatoriamente, i condomini dissenzienti ad agire in via giudiziaria, affermando, testualmente, “ci hanno fregato dieci milioni, possono fregarcene cento”. Sul punto, si è spiegato che “l’atto è scriminato perché manifestazione dello ius defendendi e postulandi, esercitato nel contesto di un’assemblea condominiale, preparatoria dell’azione giudiziaria,
e mantenuto in termini contenuti, non eccessivi rispetto allo scopo lecito da realizzare, pur se coloriti dal gergo corrente”. Nella fattispecie in esame, non si discorre di continenza, essendo pacifico già dall’imputazione che l’imputato si è limitato a riferire un fatto costituente reato (art. 635 cod. pen.) attribuito ad al condomino ed avente effetti pregiudizievoli secondo l’assunto del ricorrente, e sul punto l’accertamento è demandato al giudice del rinvio sull’interesse del condominio e tale da giustificare un’iniziativa dell’amministratore nei confronti di altro condomino.
D’altronde, una diversa conclusione si porrebbe in contrasto persino con il senso comune, qualora si consideri che, in sede di assemblea applicando erroneamente l’art. 596 cod. pen. come si è verificato nella fattispecie esaminata dal Supremo Collegio ai condomini sarebbe inibito di segnalare all’amministratore la condotta pregiudizievole per il diritto sulla cosa comune posta in essere da altro condomino, come ad esempio la realizzazione senza concessione e, quindi, costituente reato - di una costruzione edilizia in violazione delle distanze legali o di altra servitù in danno dell’edificio condominiale. Da ultimo, è stato segnalato che, quanto innanzi affermato, non si pone in contrasto con la summenzionata Cass. pen. n. 4562/1973, in quanto, nella fattispecie decisa con tale ultima decisione la condotta dell’amministratore, il quale aveva affisso nell’atrio dello stabile un avviso contenente il riferimento di fatto costituente reato ad uno dei condomini, è stata ritenuta non scriminata perché posta in essere con modalità tali da consentire la propalazione del fatto vero denunciato anche a persone estranee al condominio, integrando, così, il delitto di diffamazione; per contro, nella concreta fattispecie, la condotta è stata posta in essere nella sede nella quale la facoltà ricompresa nel diritto del comproprietario può legittimamente essere esercitata (assemblea condominiale). Trattasi, invece, di fattispecie analoga a quella già decisa in cui all’imputato era contestato di avere, nella sua qualità di condomino, offeso l’onore dell’amministratore, spedendo a costui e ad alcuni condomini lettera a mezzo fax con la quale accusava lo stesso “di gestire in maniera illecita la gestione degli appalti e delle spese condominiali in genere traendone profitto”, segnatamente affermando che “i gareggianti invitati senza garanzie vengono indotti ad alzare irregolarmente le offerte onde far fronte a richieste sottobanco ed ignote”. Anche in quell’occasione la sentenza impugnata è stata annullata, affinché il giudice del rinvio ammettesse le prove richieste dall’imputato al fine di dimostrare la verità dei fatti affermati in ordine ai rapporti condominiali messi a conoscenza dei diretti interessati con “diffida stragiudiziale prodromica al promovimento del processo civile” (v. Cass. pen. 3 aprile 2006 n. 12980).
In quest’ultima fattispecie, in particolare, il giudice del merito del tutto apoditticamente aveva ritenuto “irrilevante” la circostanza dedotta dall’imputato “di non poter avere a disposizione la documentazione inerente agli appalti concernenti il condominio, quali il libro cassa ed il libro dei verbali delle assemblee”. Invece, é pacifico - v. ora anche gli artt. 1130, n. 9), e 1130-bis c.c. (come modificati a seguito della legge n. 220/2012) - che ciascun condomino ha la facoltà di ottenere dall’amministratore l’esibizione dei documenti contabili non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, ma anche al di fuori di tale sede, senza la necessità di specificare la ragione per la quale egli intende prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi, sempre che l’esercizio di tale potere non intralci l’attività amministrativa e non sia contrario ai principi di correttezza, ed i relativi costi siano assunti dai condomini istanti (v., tra le altre, Cass. civ. 29 novembre 2001 n. 15159; Cass. civ. 26 agosto 1998 n. 8460). Pertanto, se, da un lato, la circostanza, ritenuta erroneamente irrilevante, doveva essere accertata unitamente all’altra relativa al giudizio civile che il ricorrente afferma essere stato definito dal Tribunale in ordine alla gestione dell’amministratore del condominio al fine di verificare se le critiche mosse dall’imputato al querelante avessero dato causa ad un contenzioso, sì da non potersi escludere aprioristicamente senza, dunque, esaminare la questione nel merito se le censure mosse all’amministratore fossero qualificabili come diffida stragiudiziale prodromica al promovimento del processo civile predetto, dall’altro, l’eventuale diniego di accesso ai documenti dedotto dall’imputato poteva consentire l’applicazione dell’invocata esimente di cui all’art. 599, comma 2, cod. pen. D’altronde, dalla stessa sentenza impugnata, si evinceva che i testi escussi avessero riferito di avere “letto” la missiva inviata dall’imputato all’amministratore, ma non espressamente di averla “ricevuta” dall’imputato, sì che non risultava accertata con sufficiente certezza la condotta del reato di all’art. 595 cod. pen. di cui sopra.

Continua a leggere...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...