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giovedì 18 maggio 2017

Il reato (proprio) di disturbo della quiete domestica

Tra i banchi dell’università, nell’àmbito delle prime lezioni di diritto penale, si insegnava che l’autore, o soggetto attivo del reato, è colui che realizza il fatto tipico: in quest’ottica, la maggior parte dei reati possono essere commessi da chiunque (c.d. reati comuni), mentre altri reati possono essere commessi solo da soggetti che posseggono determinate caratteristiche o solo da soggetti che abbiano una certa qualifica (c.d. reati propri).
Ovviamente scherzando - ma non più di tanto … - sembra che, nella convivenza “forzata” all’interno dell’edificio urbano, il condomino rivesta una posizione specifica per commettere il reato penale di disturbo della quiete domestica (impregiudicata l’integrazione dell’ipotesi civilistica dell’immissione molesta contemplata nell’art. 844 c.c.) Tale opinione risulterebbe avvalorata dalla seguente sintetica carrellata di fattispecie analizzate dalla giurisprudenza di legittimità, che registra la sovente consumazione di tale contravvenzione nel ristretto àmbito del microcosmo condominiale (sull’aspetto “animalesco”, si consenta il rinvio al commento A. CELESTE, Abbaiar di cani tra inibitorie sul versante civilistico e configurazioni di fattispecie penali, in questa Rivista, febbraio 2016, n. 201, p. 11 ss., ed alle pronunce giudiziarie ivi citate).
La panoramica deve prendere le mosse dal disposto dell’art. 659 c.p., che disciplina appunto la contravvenzione di “disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone”, e contempla due distinte ipotesi: in questa sede rileva quella prevista nella prima parte del comma 1, laddove si punisce con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a euro 309,00, “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone”.
In termini generali, si è affermato - anche di recente - per un verso, che la responsabilità per la fattispecie de qua non implica, attesa la natura di “reato di pericolo presunto” e non di danno, la prova dell’effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente “l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato di persone” - v., tra le altre, Cass. pen. 24 gennaio 2012 n. 7748; Cass. pen. 21 ottobre 1996 n. 12984; Cass. pen. 9 dicembre 1999 n. 1394; Cass. pen. 8 ottobre 2004 n. 40393 - e per altro verso, che ’attitudine dei rumori a disturbare il riposo delle persone non va necessariamente accertata mediante consulenza tecnica, sicché il giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità (v., per tutte, Cass. pen. 5 febbraio 2015 n. 11031).
Si è, inoltre, puntualizzato (v. Cass. pen. 24 giugno 2014 n. 8351) che la contravvenzione di cui all’art. 659, comma 1, c.p. è reato “solo eventualmente permanente”, che si può consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui.
Rimane fermo che i rumori, gli schiamazzi e gli strepiti, per costituire l’elemento materiale della contravvenzione ex art. 659 c.p., devono avere una certa “potenzialità diffusa” per modo che l’evento del disturbo possa essere risentito da un numero indeterminato di persone.
In quest’ordine di concetti - venendo più da vicino alla realtà condominiale - è cronaca di questi giorni la conferma, da parte di Cass. pen. 16 novembre 2016 n. 48315, della sentenza che aveva condannato una condomina al pagamento di euro 100,00 di ammenda, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili costituite, per il reato di cui all’art. 659 c.p. correlato all’attività eccessivamente rumorosa messa in atto durante … le pulizie quotidiane dell’appartamento.
La suddetta condomina era insorta contro la decisione del giudice di merito, prospettando, in primo luogo, il vizio di illogicità/contraddittorietà/ mancanza di motivazione sull’affermazione della sua responsabilità penale, argomentando che tale giudice l’aveva ritenuta provata, ponendo a fondamento della statuizione di condanna esclusivamente la denuncia presentata dalle persone offese, e ritenendo integrata la condotta medesima senza valutare il contributo offerto dai testimoni della difesa, ritenuti inconferenti; la motivazione della gravata sentenza sarebbe stata, poi, incompleta/priva di struttura logica, in quanto il giudice a quo si era limitato a fare proprio il racconto delle persone offese, senza argomentare l’attendibilità di costoro.
Inoltre, la ricorrente aveva denunciato la violazione dell’art. 659 c.p., sul rilievo che il giudice di merito aveva omesso di valutare se i rumori emessi dalla condomina fossero tali da disturbare la quiete pubblica, limitandosi a ritenere che le urla della signora avevano arrecato disturbo unicamente ai vicini denuncianti; motivazione, quest’ultima, in contrasto con gli arresti della giurisprudenza i quali richiedevano che, per configurare il reato di disturbo al riposo e alla quiete delle persone, era necessario che le emissioni sonore moleste fossero idonee ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, in presenza di un luogo abitato.
Infine, si era lamentata la mancata applicazione della causa speciale di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., giustificata perché, nella specie, dovevano ravvisarsi elementi per escludere la particolare tenuità del fatto, attesa anche la non abitualità del comportamento e lo stato di incensuratezza dell’imputata.
I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto tali doglianze non meritevoli di accoglimento, esplicitando concetti esportabili in altre situazioni endo-condominiali.
Innanzitutto, è stata considerata manifestatamente infondata la prima censura, con cui la ricorrente aveva dedotto l’illogicità della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 659 c.p.
Invero, la sentenza impugnata poggiava su una motivazione tutt’altro che illogica e/o carente, avendo il giudice del merito fondato il proprio convincimento sul contenuto delle querele delle parti civili, oltre che dall’annotazione di servizio della polizia giudiziaria - acquisite su accordo delle parti ex art. 493 c.p.p. e, dunque, utilizzabili quali prove - di cui aveva dato ampio rilievo. Quanto al contenuto, da questi elementi probatori emergeva che la condomina era solita iniziare le faccende domestiche in prima mattina, “mettendo la radio a volume altissimo e urlando con la figlia”, e, con i suoi inurbani comportamenti, impediva il riposo delle persone in zona altamente popolata, rendendo oltremodo difficile così ai vicini di svolgere qualsiasi attività della vita quotidiana.
Il giudice aveva, altresì, rilevato che la pacifica ed ammessa circostanza che non vi fossero rapporti di buon vicinato tra la suddetta condomina ed i denuncianti, con i quali vi erano liti, scambi di insulti - vicini che, a dire della ricorrente, tentavano in tutti i modi “di farle cambiare casa” - non influiva sulla veridicità del racconto, che non era scalfito dalle deposizioni dei testi della difesa che l’avevano descritta come una persona “calma”; in proposito, si era messo in evidenza, al fine di confutare l’affermazione dei testi della difesa, secondo cui la condomina “non dava fastidio a nessuno”, i precedenti per fatti analoghi. Parimenti manifestamente infondata risultava anche la seconda censura, con cui la ricorrente criticava la sentenza in ordine alla prova del reato di cui all’art. 659 c.p.
Al riguardo, si è ricordato che in tale norma, e precisamente nell’ipotesi prevista dal comma 1 - contestata alla ricorrente - occorre l’accertamento in concreto del disturbo del riposo della quiete di un numero indeterminato di persone, nella specie sussistente perché la condomina, appunto iniziando le faccende domestiche sin dalle sei del mattino, accompagnate da condotte inurbane (accensione della radio ad alto volume e litigi con la figlia) in zona altamente popolata, aveva impedito lo svolgimento delle normali occupazioni da parte dei vicini.
Alla stessa sorte non si sottraeva anche l’ultimo motivo di ricorso, con il quale si era censurata la sentenza per non aver applicato la speciale causa della “particolare tenuità del fatto” ex art. 131-bis c.p., a fronte di una pena esigua di euro 100 di ammenda a cui era stata condannata la ricorrente. Invero, tale speciale causa di non punibilità é applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali sia prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, oppure la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta. La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, però, solo la prima delle condizioni per l’esclusione della punibilità, poiché la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente - come si desume dal tenore letterale dell’articolo - la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento.
Nello specifico, il primo requisito - particolare tenuità dell’offesa - si articola, a sua volta, in due “indici-requisiti”, che sono, da un lato, la modalità della condotta e, dall’altro, l’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 c.p. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa); pertanto, spetta al giudice rilevare se, sulla base dei due suddetti “indici-requisiti”, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133, comma 1, c.p., sussista la particolare tenuità dell’offesa e, poi, che con questo indice, coesista quello della non abitualità del comportamento, in quanto solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.
Riguardo alla non abitualità, il comma 3 definisce il comportamento abituale nell’ipotesi in cui l’autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché qualora trattasi di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Tanto premesso, gli ermellini hanno osservato che, nel caso in esame, trattandosi del reato di cui all’art. 659 c.p., non risultavano superati i limiti di pena, ma, quanto alla verifica degli ulteriori requisiti, la sentenza impugnata ha evidenziato elementi ostativi ad un giudizio di astratta applicabilità dell’art. 131-bis c.p. individuati nella reiterazione della condotta e, in definitiva, nella sua abitualità (“continui, reiterati e inurbani comportamenti ...”), difettando, dunque, il requisito della non abitualità del comportamento. Ed a proposito di quest’ultima condizione, si è rammentato che il concetto di non abitualità del comportamento, che consente l’applicazione della causa di non punibilità, trova specifico aggancio nella relazione illustrativa del d.lgs. n. 28/2015; atteso che il ricorso all’espressione “non abitualità del comportamento” è il risultato della scrupolosa osservanza della legge-delega da parte del legislatore delegato e si pone su un piano diverso rispetto alla “occasionalità” utilizzata dal d.p.r. n. 448/1988 e dal d.lgs. n. 274/2000, si è poi evidenziato che tale comma, aggiunto su sollecitazione espressa nel parere della Commissione giustizia della Camera, descriverebbe solo alcune ipotesi in cui il comportamento non può essere considerato non abituale, ampliando quindi il concetto di “abitualità”, entro cui potranno collocarsi altre condotte ostative alla declaratoria di non punibilità. Ciò posto, con riguardo al caso in scrutinio, il massimo consesso decidente ha sottolineato che la non abitualità del comportamento della condomina è stata implicitamente esclusa, dal giudice del merito, proprio in ragione della accertata condotta “continuata e reiterata”.
I contorni della fattispecie penale di cui all’art. 659 c.p. nell’àmbito condominiale sono stati perimetrati anche in altre pronunce del Supremo Collegio.
Nel caso concreto deciso da Cass. pen. 13 novembre 2013 n. 45616, era stata impugnata una sentenza che aveva dichiarato un condomino colpevole di tale reato, per avere tollerato che, nel suo locale, venissero prodotti rumori, attraverso l’impianto di amplificazione della musica installato nel cortile esterno, che superavano il normale limite di tollerabilità all’interno dell’abitazione di un altro condomino, anche a finestre chiuse del suo appartamento, con evidenti disagi alla vita quotidiana.
Avverso tale decisione, aveva proposto ricorso il proprietario del locale, sostenendo che il reato de quo non sussisteva, poiché le emissioni sonore non erano superiori alla normale tollerabilità, in quanto non erano state percepite da un numero indeterminato di persone, posto che solo il denunciante se ne era lamentato, laddove, invece, i rumori avrebbero dovuto recare disturbo ad una parte notevole degli occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi, per potersi ritenere disturbata o compromessa la quiete pubblica.
Il ricorso è stato considerato fondato e, quindi, accolto dai magistrati del Palazzaccio.
In proposito, si è evidenziato che la condotta illecita dell’imputato era stata circoscritta ad un determinato giorno, in cui il solo condomino denunciante aveva avuto motivo di doglianza, tanto da aver richiesto l’intervento dei carabinieri alle ore 23.30, che avevano accertato la diffusione di musica ad alto volume, che era stata interrotta dopo il loro arrivo.
Stando così le cose, si è ricordato che, per poter configurare la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. - secondo l’ormai costante indirizzo giurisprudenziale (v. Cass. pen. 20 maggio 1994 n. 7753; Cass. pen. 29 novembre 2011 n. 47298; Cass. pen. 5 febbraio 2013 n. 6546) - è necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, abbiano “attitudine a propagarsi in modo tale da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone”; tale modus opinandi si impone considerando la natura del bene giuridico protetto, che è da individuare nella quiete pubblica e non nella tranquillità di singoli soggetti che abbiano a denunciare la rumorosità.
Ne consegue che, se l’attività di disturbo ha luogo in un edificio condominiale - come nel caso in esame - per ravvisare la responsabilità penale del soggetto agente non è sufficiente che i rumori arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti gli appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione, ma occorre una situazione fattuale di rumori atti a recare disturbo ad una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio, poiché solo in questo caso può ritenersi integrata la compromissione della quiete pubblica.
Del resto, qualora i rumori assumano una portata più circoscritta - come nel caso di specie in cui un solo vicino si era lamentato del disturbo - le ragioni della persona o delle persone disturbata potevano essere fatte valere in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato. Tali principi erano stati affermati anche da Cass. pen. 5 febbraio 1998 n. 1406, ad avviso della quale, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, i rumori e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente sanzionabile la condotta che li produce, debbono incidere sulla tranquillità pubblica - essendo l’interesse specificamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l’aspetto della pubblica quiete, la quale implica, di per sè, l’assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati - di guisa che gli stessi devono avere tale “potenzialità diffusa”, nel senso che l’evento di disturbo abbia la potenzialità di essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se, poi, in concreto soltanto alcune persone se ne possano lamentare.
Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all’interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione o nelle zone circostanti: infatti, in tale ipotesi non si produce “il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti”, ma soltanto di quella di definite persone, sicché un fatto del genere può costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile.
Al contempo, però, si è statuito che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 659 c.p., la potenzialità lesiva dei rumori non deve incidere su di un numero rilevante di persone, ma è sufficiente che arrechi “disturbo alla generalità di coloro che sono o si trovano a diretto contatto con il luogo ove i rumori si verificano”, come gli occupanti di tutto un condominio o di parte notevole dello stesso (v. Cass. pen. 23 settembre 1986 n. 9726).
In quest’ottica, si è ritenuta integrata la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone nell’organizzazione di feste e cerimonie all’interno dello scantinato di un edificio condominiale che si protraevano per ore con schiamazzi, rumori e abuso di strumenti sonori, idonei a diffondersi all’interno ed all’esterno dello stabile con pregiudizio della tranquillità di un numero indeterminato di persone (v. Cass. pen. 17 maggio 2010 n. 18517: nella specie, il frastuono determinato dalle feste, che avevano frequenza bisettimanale, era tale da far vibrare le strutture murarie del fabbricato e da impedire di tenere conversazioni normali o di ascoltare la televisione negli altri appartamenti di esso).
Non sempre il soggetto che subisce le immissioni rumorose moleste mantiene, però, la calma.
In un caso concreto, deciso da Cass. pen. 14 maggio 2002 n. 27625, si è (per fortuna) esclusa la sussistenza del reato nella condotta di un imputato, al quale era stato contestato di aver reiteratamente recato disturbo al gestore ed ai frequentatori di un bar, mediante una “serie ripetute di forti colpi sul pavimento della propria abitazione”, sovrastante il predetto esercizio pubblico, nelle ore di massima frequentazione dello stesso. Invero, perché sussista la contravvenzione di cui all’art. 659, comma 1, c.p., occorre la prova della “diffusività” del rumore, da valutarsi con riferimento all’àmbito spaziale di propagazione delle emissioni sonore, prescindendo dal novero delle persone occasionalmente o potenzialmente presenti nel luogo interessato dalle emissioni stesse; pertanto, ove detto luogo risulti circoscritto ad una singola unità di un complesso condominiale, senza attitudine ad ulteriore propagazione verso altre unità abitative dello stesso condominio o verso ambiti ad esso esterni, deve ritenersi irrilevante il numero dei soggetti contingentemente convenuti in detto luogo e disturbati dalla condotta del soggetto agente.

di Alberto Celeste
Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione
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martedì 16 maggio 2017

Il comfort acustico degli edifici

La materia specifica è regolata da uno strumento legislativo poco chiaro, basti infatti pensare come per legge l’insonorizzazione è obbligatoria dal 1998 ma non sono richieste progettazioni o prove specifiche particolari bastando che il Direttore dei Lavori dichiari che l’insonorizzazione esiste e che risponde ai requisiti di legge.

Lo sviluppo urbanistico che ha caratterizzato l’Italia negli ultimi decenni ha prodotto una notevole espansione delle aree abitate con un conseguente, ed esponenziale, aumento delle costruzioni e della densità abitativa senza che molto spesso, questo sviluppo venisse accompagnato da un’adeguata politica di contenimento del rumore. Oggi sempre di più a determinare il disagio acustico che affligge la maggior parte delle abitazioni cittadine, non concorrono solamente fattori esterni come il traffico e le attività produttive, ma anche altri rumori, non meno fastidiosi e che vengono percepiti all’interno degli appartamenti prodotti dall’attività dei vicini o dal funzionamento di apparecchiature tecniche come ascensori, impianti di riscaldamento, climatizzatori ecc...
Pressocchè ogni giorno ormai gli amministratori di condominio si trovano di fronte a disagi prodotti da una cattiva insonorizzazione degli ambienti quando, ad esempio, dal piano superiore si sente distintamente del rumore riconducibile a spostamenti di mobili, a passi un po’ più pesanti, oppure quando si riescono addirittura a distinguere i dialoghi nei locali adiacenti.
Tutti questi disagi nel tempo possono ingenerare anche stress e disturbi psico-fisici portando spesso a discussioni tra vicini potendosi configurare anche il reato di molestie fino ad arrivare, nei casi più gravi, al nuovo reato di stalking condominiale introdotto con una recente sentenza, la nr. 26878/2016, dalla Corte di Cassazione che ha creato questa particolare applicazione giurisprudenziale confermando la condanna per stalking a carico di un condomino che aveva esasperato un suo vicino di casa fino al punto da provocargli un grave stato di ansia, costringendolo a sottoporsi a terapie tranquillanti e ad assentarsi dal lavoro.
Come noto per il reato di stalking è prevista la reclusione da sei mesi a quattro anni, in quanto si inserisce nella categoria dei reati abituali (Cassazione nr. 20993/2012) per la cui configurabilità sono sufficienti anche “due sole condotte di minaccia o molestia” come tali idonee a costituire la reiterazione prevista dalla norma a differenza del reato di molestie che, invece, viene punito con l’arresto fino a sei mesi o con un’ammenda fino a 516,00 Euro.
Per fare fronte a questa difficile situazione, spesso causa di un vero e proprio disagio sociale, se è vero che si rende necessario richiamarsi all’impegno di tutti , in primo luogo da parte di coloro che per primi sono chiamati alla progettazione ed alla realizzazione degli edifici invitandoli a migliorare l’insonorizzazione acustica dei fabbricati così da proteggere per quanto più possibile gli occupanti dal subire rumori indesiderati, è altrettanto vero che la materia specifica è purtroppo regolata da uno strumento legislativo poco chiaro, che lascia ampi spazi alla non sempre scontata serietà da parte di chi progetta e di chi costruisce; basti infatti pensare come per legge l’insonorizzazione, si, obbligatoria dal 1998 ma non sono richieste progettazioni o prove specifiche particolari bastando che il Direttore dei Lavori dichiari che l’insonorizzazione esiste e che risponde ai requisiti di legge.
La materia tecnica risulta poi di difficile comprensione, quasi riservata ad una ristretta cerchia di esperti.
la Sezione ANACI di Bolzano ha ritenuto interessante ed utile concedere il proprio patrocinio gratuito al convegno organizzato dal Collegio dei geometri laureati della Provincia di Bolzano allo scopo di offrire ai propri associati la possibilità di accedere, attraverso un linguaggio semplice, ad una preparazione di base in materia di comfort acustico negli edifici allo scopo di acquisire maggiori nozioni sulla normativa vigente in materia, sia per fornire un complesso di conoscenze e di informazioni tecniche e procedurali utili per affrontare in modo consapevole i più importanti aspetti focalizzando l’attenzione sull’ambiente bagno, spesso causa di malumori e lamentele tra condomini.
Si è voluto stimolare l’attenzione dei nostri associati in modo da promuovere una maggiore sensibilità per un problema che, come detto, aumenta in maniera esponenziale di giorno in giorno impoverendo la qualità della vita dei condomini che, giustamente, si rivolgono al proprio amministratore di condominio per avere un aiuto concreto.

di Marco Lombardozzi
Presidente ANACI Bolzano

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martedì 21 febbraio 2017

La comunità condominiale allargata anche ai migliori amici dell’uomo?

A prescindere dalla proprietà del cucciolo, entrambi i partner manterranno pari diritti e doveri, laddove le decisioni più importanti saranno prese di comune accordo, così come le spese di mantenimento e quelle impreviste andranno salomonicamente divise a metà.

Diceva il Mahatma Gandhi che “la grandezza di una nazione ed il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui essa tratta gli animali”, e sembra che anche i giudici del nostro Paese siano sempre più sensibili a questo importante messaggio.

Si registrano, infatti, provvedimenti dell’autorità giudiziaria che riconoscono il “diritto di visita” in carcere al cane del detenuto, in quanto “membro della famiglia”, o che autorizzano il cane ad andare a trovare in ospedale il paziente ivi ricoverato, costituendo il rapporto uomo-animale “un’attività realizzatrice della personalità umana”; e in quest’ottica che si pone la sentenza del Tribunale di Roma, la quale ha stabilito l’affido “condiviso” di tale bestiola (v. sent. n. 5322 del 15 marzo 2016).
In effetti, allorché una coppia decida di separarsi, potrebbe sorgere il problema a chi vanno attribuiti gli animali domestici, in quanto non si rinviene alcuna disposizione legislativa che contempla tale ipotesi, sicché cani e gatti vengono trattati alla stregua di comuni “cose”.
Nulla vieta a marito e moglie, in caso di separazione consensuale, di concordare i tempi ed i modi della gestione dell’amico a quattro zampe, segnatamente stabilendo con chi vada a vivere l’animale, quando l’altro abbia diritto a portarlo a spasso, come regolarsi durante le vacanze, chi debba sostenere le “manutenzione” ordinaria, come debbano ripartirsi le spese eccezionali, ecc.
Le cose si complicano, però, qualora non vi sia l’accordo tra gli ex coniugi e, in tale situazione di vuoto normativo, si inserisce la decisione di cui sopra che, in buona sostanza, applica per analogia la disciplina vigente per i figli minori (nella specie, in realtà, trattavasi di coppia non sposata, ma la soluzione si rivela in linea con la progressiva assimilazione della convivenza more uxorio ai rapporti fondati sul matrimonio, come di recente sancita dalla legge n. 76/2016).
Nello specifico, il giudice capitolino ha prescritto che Fido (nome ovviamente di fantasia) trascorrerà sei mesi con il suo padrone e sei mesi con la sua padrona, i quali dovranno pagare al 50% le spese relative a cibo, cure mediche e “quanto altro eventualmente necessario al benessere” del cane; nei sei mesi in cui una delle due parti non starà con quest’ultimo, l’altro potrà comunque “vederlo e tenerlo due giorni la settimana, anche continuativi, notte compresa”.
Dunque, a prescindere dalla proprietà del cucciolo, entrambi i partner manterranno pari diritti e doveri, laddove le decisioni più importanti saranno prese di comune accordo, così come le spese di mantenimento e quelle impreviste andranno salomonicamente divise a metà: insomma, quello che rileva, e deve ritenersi preminente, è l’interesse primario dell’animale, proprio come per i figli!
Analoghe sensibilità mostrate per gli animali domestici si trovano in una recente decisione del Tribunale di Cagliari (v. ord. n. 7170 del 22 luglio 2016), che offre lo spunto per interessanti considerazioni riguardo ai limiti dei regolamenti di condominio e agli effetti, anche a livello di diritto transitorio, della riforma della normativa di settore entrata in vigore il 18 giugno 2013 (in argomento, si consenta il rinvio a A. CELESTE, Vietato … vietare cani e gatti negli appartamenti, in questa Rivista, giugno 2013, n. 175, p. 374 ss.).
La causa prendeva le mosse da un ricorso proposto - ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. (disciplinante il procedimento sommario di cognizione) - da un condomino il quale, proprietario di un cane di piccola taglia, aveva chiesto che venisse dichiarato nullo e/o venisse annullato e/o venisse comunque dichiarato privo di efficacia l’articolo del regolamento del condominio che vietava di tenere animali domestici in casa, e che, pertanto, venisse consentito al proprio cane l’accesso al condominio.
Al riguardo, si evidenziava la nullità sopravvenuta della predetta disposizione per effetto sia della modifica dell’art. 1138, ultimo comma, c.c., intervenuta con l’art. 16 della legge n. 220/2012 (in forza della quale le norme del regolamento non potevano vietare di possedere e detenere animali domestici), sia dell’art. 155 disp. att. c.c. (a mente del quale le disposizioni regolamentari contrarie a determinate disposizioni codicistiche cessavano di avere effetto).
Il Condominio si era costituito in giudizio, sottolineando la legittimità del divieto e della conseguente disposizione in merito all’obbligo di tenere il cane all’interno dell’appartamento e, solo in ulteriore subordine, nel giardino di pertinenza. In particolare, il resistente sosteneva, innanzitutto, la natura contrattuale del regolamento, predisposto dall’originario unico proprietario e costruttore dello stabile condominiale e richiamato, in quanto tale, nei singoli atti di trasferimento e, dunque, approvato dai relativi acquirenti - come da atto di acquisto del ricorrente, contenente l’obbligo da quest’ultimo assunto di far osservare il regolamento di condominio depositato presso il notaio - mentre l’innovazione introdotta nel 2013 riguardava i soli regolamenti assembleari assunti a maggioranza; inoltre, si metteva in luce la finalità perseguita dalla disposizione impugnata, ravvisabile nella necessità di tutelare le porzioni condominiali e di proprietà esclusiva dal pericolo contro eventuali imbrattamenti, stante l’assenza di delimitazioni materiali nei giardini, e fastidi derivanti dall’eventuale abbaiare di cani.
Il ricorso è stato ritenuto fondato e meritevole di accoglimento.
In particolare, si è osservato che la disposizione del regolamento del condominio impugnato fosse affetta da “nullità sopravvenuta”, conseguente all’introduzione, con la legge n. 220/2012, del disposto di cui all’art. 1138, ultimo comma, c.c., secondo cui “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Ad avviso del decidente, la suddetta disposizione deve, infatti, reputarsi applicabile - contrariamente a quanto sostenuto dal Condominio resistente - a tutte le disposizioni con essa contrastanti, indipendentemente dalla natura dell’atto che le contiene (regolamento contrattuale o assembleare), ed indipendentemente dal momento dell’introduzione di quest’ultimo (prima o dopo la novella del 2012).
Al contempo, si è affermato che l’eventuale norma regolamentare difforme da tale precetto fosse inficiata da nullità, siccome “contraria ai principi di ordine pubblico”, ravvisabili, per un verso, nell’essersi indirettamente consolidata, nel diritto vivente ed a livello di legislazione nazionale, la necessità di valorizzare il rapporto uomo-animale e, per altro verso, nell’affermazione di quest’ultimo principio anche a livello europeo.
L’introduzione del citato divieto é stata preceduta dai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità che, nel prendere posizione in merito alla legittimità dei regolamenti che vietavano l’accesso e il mantenimento di animali domestici negli appartamenti, aveva più volte sostenuto la necessità che essi fossero espressione, in caso di regolamenti assembleari, dell’unanimità dei consensi dei condomini, siccome “atti ad incidere, menomandole, sulle facoltà comprese nel diritto di proprietà”, sia comune che esclusivo, dei singoli, oppure, in caso di regolamenti contrattuali, ossia quelli predisposti dall’originario unico proprietario, che fossero richiamati negli atti di acquisto delle singole unità immobiliari, costituendosi con essi servitù reciproche (v., tra le altre, Cass. 15 febbraio 2011 n. 3705; Cass. 25 ottobre 2001 n. 13164).
Quanto alla legislazione interna, si richiamano: a) la legge n. 281/1991 (legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), con la quale è stata prevista la condanna degli atti di crudeltà, maltrattamenti e abbandono degli animali, al fine di “favorire la corretta convivenza tra uomo e animale” (art. 1); b) la legge n. 189/2004, che ha introdotto nel codice penale i nuovi delitti di “animalicidio” e di maltrattamento di animali, di cui agli artt. 544-bis ss. c.p.; c) l’art. 31 della legge n. 120/2010 (nuovo Codice della strada) e il successivo d.m. attuativo n. 217/2012, che ha disposto l’obbligo di fermarsi a soccorrere l’animale ferito in caso di incidente.
A livello europeo, poi, vengono citati: a) la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata ed eseguita in Italia con la legge n. 201/2010, nella quale è sancito l’obbligo morale dell’uomo “di rispettare tutte le creature viventi” e l’importanza degli animali da compagnia e il loro valore per la società per il contributo da essi fornito alla qualità della vita; b) il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, ratificato dalla legge n. 130/2008, il quale, all’art. 13, stabilisce che l’Unione e gli Stati membri “tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”.
Alla luce di quanto sopra, non si è condiviso l’orientamento che vorrebbe limitare l’àmbito applicativo dell’introdotto divieto ai soli regolamenti successivi all’entrata in vigore della norma o ai soli regolamenti assembleari, essendo stati con la novella del 2012 sostanzialmente codificati, anche nella realtà condominiale, i principi già operanti nel diritto vivente e nella legislazione nazionale e internazionale, frutto dell’evoluzione, nella coscienza sociale, della rinnovata considerazione del rapporto uomo-animale, assurto ad “espressione dei più generali diritti inviolabili” di cui all’art. 2 Cost.
Ma se così è - ad avviso del magistrato sardo - il divieto scolpito dall’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. deve costituire espressione dei principi di ordine pubblico, dalla cui violazione discende necessariamente la nullità insanabile della statuizione ad esso contraria.
Si aggiunge, in proposito, che, dal “mero inquadramento geografico” della norma, non possa nemmeno trarsi alcun elemento idoneo a restringerne la portata ai soli casi di regolamento c.d. assembleare.
Se è vero che le disposizioni contenute nei commi precedenti dell’art. 1138 c.c. dettano regole in ordine ai casi in cui l’adozione del regolamento diviene obbligatoria e al quorum necessario per la sua approvazione, riferendosi evidentemente al c.d. regolamento assembleare, è altresì vero che nessuna indicazione in merito alla natura del regolamento è contenuta nella rubrica della norma, denominata genericamente “regolamento di condominio”, e neppure nello stesso ultimo comma, ossia quello contenente il divieto, nel quale è citato il “regolamento” senza alcun’altra specificazione.
Se, quindi, nessun indizio può trarsi dall’esame lessicale dell’art. 1138 c.c. e della norma contenente il divieto, appare riduttivo far discendere una qualsiasi conseguenza dal fatto che quest’ultima sia stata “fisicamente” inserita in una disposizione che regola anche le ipotesi di regolamento c.d. assembleare, non soltanto perché la sua stessa ratio conduce a risultati differenti, come si è visto sopra, ma anche perché le stesse conseguenze della sua violazione, specificamente previste dall’art. 155 disp. att. c.c. - secondo il quale “cessano di avere effetto le disposizioni del regolamento di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell’ultimo comma dell’articolo 1138 del codice” - sanciscono definitivamente la correttezza della tesi della nullità del regolamento contrario al divieto, costituendo l’inefficacia mera conseguenza di un’invalidità e non invalidità essa stessa.
Pertanto - secondo la sentenza in esame - “può fondatamente sostenersi come la norma in esame non sia strettamente connessa alle ipotesi di regolamento assembleare, ma costituisca precetto generale, valevole per qualsiasi regolamento, indipendentemente dalla fonte della sua adozione”, conseguendone la declaratoria di nullità della disposizione del regolamento sopra delineata laddove vietava la detenzione tout court di animali domestici.
E’ stata, altresì, rigettata l’ulteriore domanda proposta dal Condominio, con la quale si era chiesto che venisse disposto l’obbligo, in capo al ricorrente, di tenere il cane all’interno dell’appartamento e, in subordine, nel giardino di pertinenza, non soltanto perché il riconoscimento del diritto del condomino di tenere animali domestici nella propria abitazione non esclude l’obbligo di rispettare le proprietà comuni e ancor più quelle esclusive nonché di evitare immissioni, anche sonore, intollerabili, ma anche perché l’inibitoria può ipotizzarsi e, prima ancora, l’interesse processualmente rilevante ad avanzarne richiesta, soltanto quando si presenti la lesione e non anche “in via del tutto precauzionale”.
Ad ogni buon conto, si deve dare atto che l’argomento affrontato dalla sentenza in commento si rivela di viva attualità, non fosse altro che, in Italia, circa una famiglia su quattro ne sembra interessata; ciò ha trovato indiretta conferma, da un lato, negli ultimi resoconti parlamentari sulla riforma della normativa condominiale, in cui la maggiore attenzione dei nostri legislatori si era incentrata sulla detenzione di animali domestici all’interno delle unità immobiliari, e, dall’altro, nella lettura dei giornali e riviste dell’epoca che, occupandosi di tale riforma, avevano dedicato ampio spazio a tale tematica.
Sul versante del “tecnicismo giuridico”, la tesi che fa leva sul disposto dell’art. 152 disp. att. c.c. - a ben vedere - potrebbe … provare troppo, perché tale norma era stata concepita nel momento dell’entrata in vigore del codice civile del 1942, ma non risulta che il legislatore del 2012 abbia introdotto un’analoga disposizione, inducendo a ritenere che le nuove disposizioni valgano soltanto ex nunc.
Del pari, è opinabile che la preclusione debba operare anche nei confronti dei regolamenti contrattuali, e non solo per quelli assembleari (in disparte l’inquadramento giuridico come norma imperativa, che appare un argomento tranchant).
Da un lato, milita a favore della tesi positiva la collocazione della norma posta dopo la previsione dei limiti inderogabili contemplati nel comma 4 dell’art. 1138: in pratica, gli ultimi due capoversi di tale disposto normativo dovrebbero leggersi, in combinato disposto, nel senso che “tutti i regolamenti, anche quelli non assembleari, non possono menomare …, non possono derogare …, e comunque non possono vietare … di detenere animali”.
Non si nasconde, però, che tale soluzione potrebbe comportare una forte riduzione dell’autonomia dei condomini, che si vedrebbero inibita la possibilità di adottare il divieto all’unanimità - ad esempio, per la presenza, all’interno del condominio, di soggetti allergici o sofferenti di gravi forme di asma provocate dal contatto o dalla mera vicinanza con gli animali - e, quindi, di opporre tale limitazione ai proprietari subentranti.
Peraltro, la commissione giustizia del Senato, in sede di approvazione della norma, aveva chiarito che il divieto non riguardava i regolamenti di natura contrattuale in coerenza con i principi dell’autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.), consentendo ai condomini di deliberare limitazioni ai diritti dominicali loro spettanti.
Inoltre, si potrebbe sostenere che la norma de qua sia applicabile solo ai regolamenti redatti successivamente all’entrata in vigore della riforma, in quanto, stante il principio generale sancito dall’art. 11 preleggi, la nuova previsione non può operare retroattivamente, tuttavia, visto il regolamento de quo come contratto ad esecuzione continuata e, quindi, applicabile anche a rapporti successivi alla sua stipula, la previsione potrebbe comportare la “sopravvenuta inefficacia” - come disposto nella sentenza del tribunale isolano - delle eventuali disposizioni, in esso contenute, che contemplino il divieto di tenere animali domestici.
In conclusione, possiamo con serenità sancire il “via libera definitivo” agli animali negli appartamenti, nel senso che “tutti” i regolamenti di condominio, anche se approvati all’unanimità ed anche se redatti prima della riforma del 2012, sono automaticamente nulli nella parte in cui impediscono tale sacrosanto diritto?
In realtà, è un vero rebus, reso complicato dal patrio legislatore, maldestro nel non aver aggiornato l’elenco di cui all’art. 1138 c.c. e sbadato nel non aver introdotto una disciplina transitoria; comunque, va riconosciuto il giusto merito del giudice sardo per aver affermato rilevanti principi, in materia di relazione uomo-animale di affezione, evincibili espressamente dalla legislazione vigente (nazionale e non) nonché desumibili implicitamente dall’evoluzione (e rinnovata considerazione) del comune sentire dei cittadini.
D’altronde, anche la norma de qua è destinata ad un inevitabile aggiornamento, pur consentito dalla lettera e della ratio, ed è, comunque, soggetta ad una costante osmosi con riferimento a nozioni e interessi direttamente derivanti dal corpo sociale e dalla coscienza civile.
In conclusione, per sorridere un po’: quando una persona è triste e ci si interroga sul perché, si suole dire “che c’hai? ti è morto il gatto?”; personalmente, ho assistito a pianti a dirotto per la definitiva scomparsa del cane mentre analoghi sentimenti non li ho riscontrati per la prematura perdita della suocera, ma queste sono altre considerazioni!

di Alberto Celeste
Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione
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giovedì 29 dicembre 2016

STEREO AD ALTO VOLUME: responsabilità dei genitori

Cassazione nr. 53102 del 15-12-2016

La musica ad alto volume proveniente da uno stereo rientra tra i rumori idonei a disturbare la quiete del condominio e, conseguentemente, a ritenere integrato il reato di disturbo dalle occupazioni o del riposo di cui all'articolo 659 del codice penale che recita: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad euro 309,00”.

Nel caso preso in esame dalla Corte di Cassazione la musica ad alto volume proveniva dallo stereo ubicato nella stanza di un giovane minore di anni 18 e per ritenere sussistente il reato, la Corte di Cassazione, nella sentenza nr. 53102, pubblicata in data 15 dicembre 2016, ha ritenuto sufficiente la testimonianza di due agenti della polizia municipale che hanno riferito.
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giovedì 5 maggio 2016

L'ABBAIAR DI CANI ALL'INTERNO DEL CONDOMINIO

L'Abbaiare dei Cani tra inibitorie sul versante civilistico e configurazioni di fattispecie penali

Qualora un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete della collettività, il semplice “possesso” di cani non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato ai condomini sotto il profilo della quiete.

Commentando l’inserimento, ad opera della legge n. 220/2012, di riforma della normativa condominiale, entrata in vigore il 18 giugno 2013, dell’ulteriore comma (a questo punto, il quinto) all’art. 1138 c.c. - a tenore del quale “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici” - si era avvertito che la presenza di questi ultimi, all’interno degli appartamenti privati, dovesse rivelarsi comunque in linea con le altre previsioni normative contemplate dalla legislazione di settore, segnatamente il codice civile, non escludendo nemmeno il concretizzarsi di fattispecie di rango penale. In altri termini, il fatto che, attualmente, è vietato… vietare la detenzione di animali domestici - comportando, in futuro, l’invalidità in parte qua di eventuali clausole regolamentari che stabiliscano preclusioni in tal senso e, forse, anche per il passato, di previsioni limitatrici in regolamenti già esistenti - non fa scattare il riconoscimento tout court di un diritto soggettivo pieno ed incondizionato in capo al relativo titolare. Invero, l’esistenza di animali all’interno di unità immobiliari poste in un edificio in condominio potrebbe essere fonte di immissioni ex art. 844 c.c. e, al contempo, potrebbe recare disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, ai sensi dell’art. 659 c.p. che disciplina la contravvenzione di disturbo alla quiete pubblica.
Non va, parimenti, sottaciuto che, talvolta, a monte dei possibili intollerabili fastidi che le bestie creano al normale svolgimento della vita quotidiana, si nascondono altri tipologie di insofferenze di carattere personale.
Oggetto di queste brevi note è, in particolare, l’abbaiare dei cani che ha interessato il profilo civile e quello penale.
Partendo da quest’ultimo, si ricorda che l’art. 659 c.p. (“disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”), contempla due distinte ipotesi di reato contravvenzionale: per quel ci interessa in questa sede, quella del comma 1, punita con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a euro 309,00, prevede l’ipotesi in cui chiunque, mediante schiamazzi o rumori, o abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, o “suscitando o non impedendo strepiti di animali”, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, oppure gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici.
Al riguardo, vale la pena di citare la recente Cass. pen. 27 ottobre 2015 n. 48460, la quale ha confermato la sentenza di merito che aveva giudicato una condomina (sempre una donna!) colpevole della contravvenzione di cui al citato art. 659 e l’aveva condannata alla pena di euro 200,00 di ammenda, addebitandogli di “non aver impedito lo strepitio del proprio cane, pastore tedesco, così disturbando le occupazioni ed il riposo dei residenti”. La suddetta condomina aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
In primo luogo, la ricorrente aveva evidenziato la mancanza/contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione, in quanto il Tribunale l’avrebbe condannata pur in difetto di qualsivoglia accertamento tecnico, oggettivo, volto a verificare il superamento della soglia di normale tollerabilità. In secondo luogo, la stessa ricorrente si doleva del fatto che la sua condanna sarebbe stata fondata esclusivamente su tre deposizioni, e non vi sarebbe stata alcuna prova, pertanto, del potenziale disturbo ad un numero indeterminato di persone, tali non potendosi ritenere tre soli condomini.
I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto il ricorso “manifestamente infondato”.
Si è osservato che il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità della condomina in ragione di plurimi elementi istruttori e, in particolare, delle deposizioni rese da tre testimoni, il quali - senza alcun motivo di astio o risentimento verso la ricorrente - avevano confermato quanto contestato ai sensi dell’art. 659 c.p., e, nello specifico, che il cane di proprietà della stessa era “solito abbaiare di giorno e quasi tutte le notti, con grande frequenza, sì da disturbare il sonno, reso quasi impossibile, e recare evidente disturbo al riposo” degli stessi, tutti abitanti nello stesso edificio.
La sentenza impugnata aveva anche esaminato gli elementi di prova indotti dalla difesa, ma, con motivazione logica e congrua, ne aveva affermato l’inattendibilità (due testi erano ex fidanzati della ricorrente), fino a precisare - emergenza non contestata neppure in sede di legittimità - che la stessa condomina aveva ammesso che “il cane abbaiava, pure se non così continuamente come mi si accusava ... anche perché il cane dorme, non è che stava 24 ore ad abbaiare di continuo”.
Orbene, in forza di questa motivazione - che gli ermellini hanno apprezzato per completezza, congruità e logicità - la sentenza ha richiamato, per un verso, il costante principio secondo cui l’affermazione di responsabilità per la fattispecie de qua non implica, attesa la natura di “reato di pericolo presunto”, la prova dell’effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente “l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato” (v., per tutte, Cass. pen. 24 giugno 2014 n. 8351), e per altro verso, l’ulteriore principio, del pari consolidato, per cui l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo delle persone non va necessariamente accertata mediante consulenza tecnica, sicché il giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità (v., tra le altre, Cass. pen. 5 febbraio 2015 n. 11031, secondo cui, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete).
Per il resto, la piena attendibilità delle deposizioni assunte, riguardanti il latrato del cane della suddetta condomina, non risultava contestata con argomenti concreti neppure nel ricorso per cassazione, sì da manifestarsi la piena infondatezza degli argomenti dedotti e, segnatamente, l’invocata necessità di esperire comunque accertamenti di natura tecnica, nonché di provare il numero indeterminato di soggetti potenzialmente danneggiati, non risultando a ciò sufficienti tre persone.
In argomento, va ricordato che la richiamata Cass. pen. n. 8351/2014 ha chiarito che la contravvenzione di cui all’art. 659, comma 1, c.p. è reato “solo eventualmente permanente”, che si può consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui (nella specie, si era ritenuto penalmente rilevante l’insistente abbaiare di un cane per una notte intera, sebbene ad intervalli).
Quanto, poi, alla figura del reato di pericolo presunto, Cass. pen. 24 gennaio 2012 n. 7748 ha ribadito che, per la sua integrazione, è sufficiente l’idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non occorrendo l’effettivo disturbo alle stesse, per cui si è considerata integrata la fattispecie a carico del proprietario di cani, tenuti in un giardino recintato, che non aveva impedito il loro continuo abbaiare, tale da arrecare disturbo al riposo delle persone dimoranti in abitazioni contigue (v., altresì, Cass. pen. 21 ottobre 1996 n. 12984, che, sempre in una fattispecie concernente l’abbaiare di un cane, ha confermato che la contravvenzione di cui sopra non è reato di danno, sicché per la sua sussistenza, non è necessario la prova che il disturbo investa un numero indeterminato di persone, essendo sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall’agente sia tale da poter disturbare un numero indeterminato di persone).
Di converso, sempre sul presupposto che il reato di cui all’art. 659 c.p. ha natura di reato di pericolo presunto e che, ai fini della sua configurazione, non è necessaria la prova dell’effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente “l’idoneità del fatto a disturbare” un numero indeterminato di persone, Cass. pen. 8 ottobre 2004 n. 40393 ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva pronunciato la declaratoria di non luogo a procedere per il suddetto reato sulla base della considerazione che l’abbaiare del cane non disturbava tutti i vicini.
Nella stessa lunghezza d’onda, si è posta Cass. pen. 9 dicembre 1999 n. 1394, la quale, dovendo decidere sulla sentenza nella quale il giudice di merito aveva ritenuto sussistere il disturbo all’occupazione e al riposo delle persone nel fatto di un soggetto che non impediva gli strepiti e l’abbaiare di un cane tenuto presso la propria abitazione, ha precisato che, ai fini della configurabilità del reato, è necessario che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire un disturbo per una potenziale pluralità di persone, “ancorché non tutte siano state, poi, disturbate”.
Resta fermo che i rumori, gli schiamazzi e gli strepiti, per costituire l’elemento materiale della contravvenzione ex art. 659 c.p., devono avere una certa “potenzialita diffusa” per modo che l’evento del disturbo possa essere risentito da un numero indeterminato di persone (in quest’ordine di principi, Cass. pen. 20 gennaio 1969 n. 77 aveva escluso l’estremo della molestia nell’isolato abbaiare di un cane).
Sotto il profilo civilistico, viene sùbito in mente il disposto dell’art. 844 c.c., che vieta le immissioni, nella specie rumori, che superino la normale tollerabilità (in questa sede, si prescinde dall’eventuale esistenza di una normativa di tipo pubblicistico, che è volta precipuamente a regolare il rapporto tra il privato, proprietario dell’immobile da cui provengono le immissioni, e l’autorità deputata alla vigilanza sull’osservanza degli standard ambientali fissati dal legislatore).
In questa prospettiva, una pronuncia di merito (v. Trib. Bari 12 aprile 2006) ha ritenuto che la detenzione di un animale può integrare la fattispecie di cui all’art. 844 c.c., poiché tale norma, interpretata estensivamente, è suscettibile di applicazione in tutte le ipotesi di immissioni che provochino una situazione di intollerabilità attuale (nella specie, si trattava di inibire la condotta illecita del proprietario del cane, a causa del danno alla tranquillità e alla qualità della vita conseguenti all’abbaiare rivelatosi improvviso nel manifestarsi e persistente nel tempo, anche in ore destinate al riposo).
Tuttavia, in presenza di un’apposita disposizione regolamentare, è ragionevole ritenere che, stante la sua generica portata, il divieto in essa contemplato non si riferisca al solo fatto di tenere in casa gli animali, ma è necessario che si sia effettivamente verificato quel pregiudizio concreto previsto dalla compagine condominiale (secondo Trib. Milano 22 marzo 1990, il disturbo dell’abbaiare di un cane nel condominio non va presunto ma pur sempre inquadrato nei limiti della normale tollerabilità).
In senso conforme, si è pronunciato Pret. Campobasso 12 maggio 1990, rilevando che, qualora un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete della collettività, il semplice “possesso” di cani non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato ai condomini sotto il profilo della quiete; in altri termini, è vero che la predisposizione di un regolamento impegna coloro che lo hanno recepito, ma è altrettanto vero che la violazione delle relative disposizioni deve essere stata effettivamente posta in essere, sicché, per integrare il suddetto divieto, occorre che gli animali de quibus abbiano turbato, concretamente ed in maniera rilevante, la quiete dei condomini.
Nella stessa lunghezza d’onda, si pone Trib. Milano 28 maggio 1990, secondo cui, in caso di regolamento condominiale che vieti tassativamente di recare disturbo ai vicini con rumori di qualsiasi natura, il continuo abbaiare di tre cani pastore configura la lesione di tale norma regolamentare (contra, appare Trib. Napoli 29 maggio 1998, il quale ha reputato che le immissioni di rumori, che rechino danni o semplice disturbo agli altri partecipanti, consistenti nell’abbaiare di cani - nella specie, quattro huski siberiani - provenienti da un alloggio in un edificio condominiale, devono essere inibite solo nell’ipotesi in cui sussista il divieto assoluto di tenere nel giardino e nei balconi dei singoli appartamenti in base a disposizioni del regolamento di natura contrattuale, aventi valore di legge a norma dell’art. 1372 c.c.).
Qualora, invece, non ci sia un regolamento di condominio o questo sia silente sul punto, il singolo può avere con sé in casa cani di qualsiasi razza, purché impedisca agli stessi di provocare immissioni intollerabili ai vicini ed alla compagine condominiale sotto i diversi profili della quiete, tranquillità, sicurezza, incolumità e quant’altro. Invero, la mera detenzione di un animale può integrare in astratto la fattispecie di cui all’art. 844 c.c., in quanto tale norma, interpretata estensivamente, è suscettibile di trovare applicazione in tutte le ipotesi di immissioni, che abbiano carattere materiale, mediato o indiretto, e siano fonte di una situazione di intollerabilità; pertanto, ad avviso di Trib. Piacenza 10 aprile 1990, in mancanza di un regolamento di tipo contrattuale che vieti al singolo di detenere animali nell’immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione, teoricamente possibile in quanto esplicazione del diritto di proprietà ex art. 832 c.c., deve essere accertata alla luce dei criteri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni; nella specie, il conflitto nasceva tra un singolo condomino e l’inquilino di un appartamento contiguo, il quale aveva adibito il cortile dell’immobile da lui occupato a ricovero e pensione di cani in numero rilevante, e le immissioni provocate da tale situazione si traducevano nel fastidio causato dai continui latrati delle bestie, da indurre il vicino ad abbandonare il proprio immobile (sul presupposto, quindi, che rientra nella nozione di immissione qualsiasi manifestazione immateriale che sia percepita dai sensi dell’uomo come intollerabile, continua, ma anche periodica, pur se non ad intervalli regolari, si è acclarato che i cani in questione, poiché non governati a dovere, abbaiavano oltre misura, tenendo, peraltro, conto dell’alta percentuale di bestie in una sola unità immobiliare che era fonte di disturbo anche dal punto di vista dell’igiene e della pulizia).
In tutte queste situazioni - raggiungimento di livelli insostenibili e non mero fastidio - appare evidente la necessità di ricorrere in via d’urgenza al magistrato per ottenere un provvedimento di allontanamento dell’animale molesto, soprattutto nel caso di abbandono degli animali in totale libertà ed incuria (all’interno delle abitazioni o negli spazi comuni), o nel caso di mancata osservanza delle più elementari regole di buon governo, provocando disagi al resto della compagine condominiale, a causa di latrati, pericoli di aggressioni, e quant’altro.
Il ricorso al provvedimento cautelare inibitorio ex art. 700 c.p.c. è ancor più giustificato, considerando, da un lato, i tempi lunghi di un giudizio ordinario, durante il quale il diritto alla salute degli abitanti nello stabile de quo potrebbe essere minacciato da un pregiudizio “imminente ed irreparabile”, e, dall’altro, lo stato di coazione personale fisica e psicologica che i condomini potrebbero subire per la serie di abusi che si ripetono secondo tempi e modalità indeterminati ed imprevisti, ma permanenti.

di Alberto Celeste
Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione
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mercoledì 17 febbraio 2016

L'amministratore denuncia per stalker il condomino troppo impiccione

Già da diverso tempo era diventato l'incubo degli amministratori: un susseguirsi di lettere, raccomandate, mail, pec, telefonate, .... agli ultimi 4 amministratori che si sono susseguiti ad amministrare un condominio in via Monte San Gabriele a Novara. Il denunciato è un ingegnere (categoria pignola per professione) che insisteva sempre per sapere tutto quello che accadeva, dalle spese, agli investimenti ai particolari delle bollette, e richiedeva copie di tutti i documenti. 

Dopo averli analizzati, rispondeva con sottolineature, lettere perentorie e ammonimenti. L'amministratrice è una professionista di circa 40 anni, che era subentrata da qualche tempo al precedente titolare. Tre anni fa, durante un'assemblea infuocata uscirono delle frasi pesanti, quali: «So dove lavora tuo marito», «Il nome della sua società è…», «La casa dove abitate è questa», «I vostri parenti si chiamano…», con tanto di nomi e cognomi. L'amministratrice, senza pensarci troppo, per tutelare lei e la sua famiglia, corse subito a fare denuncia, ed è andata a finire con l'avvio di un processo per stalking ai danni dell'ingegnere sessantenne.

Di fronte al giudice, l'ingegnere si è difeso denunciando l'amministratore, che secondo lui, avrebbe incassato 10 assegni che non gli sarebbe spettati. Per questo giustifica il suo lavoro. Ma d'altro canto, l'amministratrice ha mostrato tutte le mail e documenti, compresi quelli che invitavano l'ingegnere presso il suo ufficio per prendere copia dei documenti, invito sempre rifiutato. Tutto procedeva per lettere e mail, tra le quali le si richiedeva copia di tutti i documenti degli ultimi 10 anni.

Una volta scattata la denuncia, l'amministratrice ha voluto lasciare l'incarico. Il nuovo amministratore ha revisionato tutti i conti senza però trovare nessun ammanco. Però, lo stalkeraggio non è terminato, e anche il nuovo amministratore ha denunciato per lo stesso motivo l'ingegnere.

Ora si deve aspettare la decisione del giudice relativa al caso per sapere chi ha ragione: se il condomino eccessivamente controllore nei confronti dell'amministratore, o l'amministratore che non deve per forza sopportare l'eccessivo controllo dei suoi condomini.

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giovedì 17 dicembre 2015

Il cane abbaia giorno e notte, che fare?

Il cane che abbaia di giorno e di notte con una frequenza tale da disturbare il sonno ed il riposo di chi abita nelle vicinanze comporta una responsabilità del proprietario che può sconfinare anche nel penale se ad essere molestata non è una singola persona o un piccolo numero di famiglie ma l’intera zona. In questo caso oltre al risarcimento del danno occorre tenere presente che scatta anche il procedimento penale; la frequenza dei latrati segna il confine non solo tra lecito ed illecito ma anche, e soprattutto, tra la responsabilità civile che prevede il solo risarcimento del danno e quella penale che comporta la condanna ad una pena.
La Cassazione con sentenza nr. 48460/15 del 9.12.2015 ha affrontato il problema relativo alla necessità di dimostrare il continuo abbaiare del cane che disturba stabilendo che non serve necessariamente una perizia per provare la continuità dei latrati in quanto possono bastare anche le testimonianze dei vicini che il cane è solito abbaiare di giorno e di notte con una frequenza tale da impedire il sonno ed arrecare evidente disturbo al riposo di tutti gli abitanti nelle immediate vicinanze.
Certamente non potrà bastare una semplice raccolta di firme da parte delle persone che si ritengono danneggiate in quanto nel processo penale è necessaria la deposizione orale del testimone davanti al giudice.
Il reato di disturbo alla quiete di persone è quello che si definisce, tecnicamente, un reato di pericolo presunto il che significa che non serve la prova dell’effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente la potenziale idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato di soggetti.
Conseguentemente l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata accuratamente con una perizia o con una consulenza tecnica ma, al contrario, il giudice può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura come le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, tali da far risultare oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità.
Fonte: Laleggepertutti.it


Il padrone del cane è tenuto a curarsi che il cane non provochi danni a nessuno, compresi i danni morali. In caso ciò non avvenga, è tenuto al risarcimento e può anche incorrere in sanzioni penali. L'art. 2052 stabilisce che il padrone è responsabile del comportamento del proprio cane. Se un cane abbaia troppo, potreste richiedere un risarcimento da parte del padrone del cane, che potrebbe essere condannato a 309 € di multa e anche all'arresto fino a 3 mesi (art. 659 del codice penale). 


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mercoledì 18 novembre 2015

Rumori in condominio: quali sono i limiti delle immissioni sonore?


Corte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 9660 del 12 Maggio 2015


La sentenza definisce i limiti da rispettare in tema di immissioni sonore, di disturbo alla quiete condominiale e di rispetto del decoro architettonico.
“In materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 Codice Civile”. 
Secondo il ragionamento della Corte Suprema le immissioni che, di fatto, non superino il limite consentito dalla norma in automatico non possono essere ritenute idonee a provocare un danno. 
Il giudice procederà comunque a una valutazione caso per caso al fine di verificare comunque la sussistenza di qualsiasi lesione. “Se le immissioni superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accessibilità prevista dalla normativa speciale a tutela degli interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino, ancor più esposto degli altri, in ragione della vicinanza, ai loro effetti dannosi, devono perciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell'art. 844 Codice Civile e, pertanto, illecite, anche sotto il profilo civilistico”.
Non si può prescindere dalla rumorosità di fondo; in definitiva, la valutazione ex art. 844 del Codice Civile è riferita alla “sensibilità dell’uomo medio” e della situazione del caso.
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Regole di installazione dei nuovi impianti termici



Le installazioni in ambito condominiale di nuovi impianti termici, in particolare di nuovi scaldabagni e/o di caldaie a gas ,sono spesso fonte di discussione in quanto spesso i condomini sono all’oscuro della regolamentazione, introdotta recentemente, che richiede particolari cautele per sostituire impianti già esistenti o per installarne per la prima volta; occorre invece avere ben presenti le regole vigenti per evitare di vedersi costretti ad eliminare, con conseguente spreco di denaro, installazioni che si rivelino non essere a norma.
Innanzitutto è bene sapere che la normativa in vigore stabilisce come tutti gli impianti termici, anche solamente quelli per produrre acqua calda, che siano stati installati a partire dal 31 di agosto del 2013 debbano essere obbligatoriamente collegati a sistemi di evacuazione dei gas prodotti che convoglino i residui della combustione obbligatoriamente oltre il livello del tetto della costruzione.
Le eccezioni a questa regola, che impegna perciò anche il progettista dell’impianto a tenerne conto, può non essere applicata soltanto nei seguenti casi specifici:
– casi di riqualificazione energetica dell’impianto nel cui ambito si sostituiscano i generatori individuali di calore che siano stati installati prima del 31 agosto 2013 e che siano dotati di scarico a parete oppure di una canna collettiva;
– casi in cui la realizzazione dello scarico dei fumi al di sopra del tetto risulti non compatibile con eventuali norme (nazionali, regionali o locali) poste a tutela degli edifici sui quali l’intervento debba essere realizzato;
– casi in cui il progettista attesti essere tecnicamente impossibile la realizzazione dello scarico dei fumi al di sopra del livello del tetto della costruzione;
– casi in cui in edifici con più appartamenti vengano avviate ristrutturazioni di impianti termici già installati se essi, nella loro originaria conformazione, non siano dotati di canne fumarie, camini o sbocchi dei fumi di combustione al di sopra del tetto della costruzione e che possano essere adeguabili alla applicazione di apparecchi per la condensazione;
– casi in cui siano installati uno o anche più generatori ibridi con almeno una caldaia a condensazione a gas ed una pompa di calore e che siano dotati di idonea certificazione.
Al di fuori di questi casi sarà obbligatorio progettare e installare impianti termici dotati di camini o altri sistemi di sbocco dei fumi fin sopra il livello del tetto dell’edificio condominiale al fine di evitare possibili contestazioni successive all’installazione oltre che sanzioni da parte delle Autorità comunali preposte alla vigilanza.
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martedì 17 novembre 2015

Animali domestici: la responsabilità è del padrone del cane?



Il padrone del cane è tenuto ad occuparsi del proprio animale domestico curandosi che non provochi danni a nessuno; in caso contrario, è tenuto a risarcimento e può incorrere in sanzioni penali.

Il codice civile prevede, all’articolo 2052, che il padrone sia responsabile del comportamento del proprio cane, sia che provochi danni a persone o cose, sia che aggredisca un altro cane, sia che arrechi disturbo al vicinato.
Per quanto riguarda i rapporti di vicinato il nostro ordinamento, con l’articolo 844 del codice civile prevede che eventuali rumori, come ad esempio il continuo abbaiare del cane, al superamento della cosiddetta normale tollerabilità possa configurarsi una responsabilità del padrone con il conseguente dovere di provvedere al risarcimento del danno causato.
Le sanzioni per i padroni di animali domestici possono essere anche di natura penale, infatti oltre al risarcimento del danno, il padrone può essere destinatario, nel caso di reati minori, di una multa fino a 309,00 Euro arrivando anche a prevederne l’arresto fino a 3 mesi, articolo 659 del codice penale, nel caso che arrechi disturbo al vicinato.
Sempre il codice penale all’articolo 672 prevede espressamente che il proprietario che lasci il proprio cane libero ne sia responsabile; in questo caso la potenziale pericolosità dell’animale giustifica la sanzione a prescindere dal fatto che questi provochi o meno un danno. La pena per il padrone è fissata dalla legge in una somma di denaro compresa tra 25,00 ed i 258,00 Euro.
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Assemblea di condominio: si può allontanare il disturbatore cronico?


Solo nei casi più gravi, allontanamento del condomino molestatore che, con il proprio comportamento ostruzionistico impedisce il regolare svolgimento della riunione.


Assemblea condominiale:

L'Assemblea condominiale è il luogo di scontro preferito da numerose persone. Quasi come in un derby allo stadio, dove le “armi” si affilano già con qualche giorno di anticipo, la riunione dei proprietari degli appartamenti diventa spesso un’occasione dove combattere per il cavillo, il centesimo e, soprattutto, dove far emergere antipatie e piccole rivalità interne. Così, non poche volte, si assiste all’atteggiamento ostruzionistico di alcuni condomini, presenti in veste più di disturbatori cronici che di reali interessati alle delibere. In tali casi, quali sono i poteri dell’amministratore e come si può tutelare il regolare svolgimento dei lavori nei confronti di chi, con il proprio comportamento non consono, ostacoli le attività?
Prima che intervenisse l’ultima riforma del condominio, il codice prevedeva espressamente che l’assemblea fosse presieduta da un presidente di assemblea, figura che ora, però, non viene più menzionata dal codice civile. Tuttavia, con riferimento al funzionamento dell’assemblea di condominio – come per la disciplina dell’invalidità delle delibere – si è sempre fatto riferimento alla normativa dettata in materia di società, ove si prevede che l’assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza semplice dei presenti: è quello che, nella prassi, viene appunto chiamato presidente di assemblea.
Allo stesso modo si procede alla designazione di un segretario. 
Tra i compiti del presidente vi è quello di regolare lo svolgimento dell’assemblea. Perciò la giurisprudenza ha riconosciuto al presidente dell’assemblea di condominio tutti i poteri necessari ad assicurare l’ordinato svolgimento dei lavori, garantendo a ogni condomino la possibilità di esprimere compiutamente le proprie ragioni. 
In particolare, con una sentenza di qualche anno fa, la Cassazione ha ritenuto che, per esempio, il presidente possa, ove necessario, contingentare i tempi degli interventi, stabilendo, per esempio, che ad ogni condomino che chiede di poter prendere la parola, venga dato lo stesso e predeterminato numero di minuti. 
Allo stesso modo deve ritenersi che egli possa adottare ogni altro provvedimento necessario così come – ma solo nei casi più gravi – l’allontanamento dalla assemblea. Una decisione del genere, infatti, priverebbe il condomino della possibilità di votare su decisioni suscettibili di limitare i propri diritti e, dunque, si tratta di una sanzione da assumere come ultima spiaggia. Pertanto, solo la conclamata impossibilità di proseguire i lavori, a causa del comportamento molesto e prevaricatorio di un condomino, può giustificarne l’allontanamento. 
Un semplice atteggiamento polemico, ipercritico o anche ostruzionistico non sono sufficienti. Occorre un comportamento univocamente diretto a rendere impossibile lo svolgimento della riunione, in violazione delle più elementari norme che governano il funzionamento di qualunque assemblea. 
Prima di disporre l’allontanamento, trattandosi di un provvedimento da adottare come extrema ratio, occorre procedere ad ammonire il condomino indisciplinato e a sospendere brevemente la riunione per tentare di contenere gli eccessi. Se si negasse il potere del presidente di disporre l’allontanamento anche in casi estremi, si riconoscerebbe a chiunque la possibilità di paralizzare l’attività dell’organo collegiale con la propria tracotanza.
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mercoledì 5 agosto 2015

Il vicino di casa, rivelatosi stalker, che si comporta uti dominus anzichè uti condominus

Il reato de quo ha natura plurioffensiva, poiché tutela l’integrità psico-fisica, la tranquillità psichica e la libertà di autodeterminazione, e lo stalker è colui che, con condotte reiterate, provochi, in via alternativa, i tre distinti eventi naturalistici sopra indicati.

“A quello, prima o poi gli sparo”: a quanti di noi, talvolta, non è venuto in mente tale insano pensiero, rivolto al vicino di casa che sporca il cortile con gli escrementi del cane, che parcheggia il suv in modo tale da impedire l’ingresso nel garage, che suona la batteria durante le ore dedicate al riposo, che cammina con gli zoccoli anche a notte inoltrata, che sciorina i panni incurante delle cose che cascano, che lascia la televisione accesa anche quando esce, e quant’altro?
Purtroppo, quando tali situazioni, quasi fisiologiche della vita in condominio, vengono portate all’eccesso e all’esasperazione laddove invece buon senso, educazione e civiltà dovrebbero prevalere succede che si passa alle vie di fatto, alla giustizia fai-da-te, con altrettanti dispetti, ripicche, ritorsioni, per arrivare persino a vere e proprie “sparatorie”. E’ cronaca di questi giorni di alcune liti condominiali trasformatesi in fatti di sangue, con morti e feriti, in cui il condomino, stanco di subire, è andato alla controffensiva, anche perché probabilmente disilluso sul possibile intervento risolutore della magistratura nei confronti di questi mini-abusi, oltre modo difficili da accertare, prevenire, inibire e sanzionare.
Sempre da notizie di stampa, dal lato della vittima delle vessazioni ma senza che quest’ultima desse sfogo ad improprie forme di autotutela, si è venuto a sapere che il Tribunale penale di Genova, con la recente sentenza del 23 aprile 2015 di cui, al momento della redazione di queste brevi note, non è stata ancora depositata la motivazione ha condannato un condomino per stalking, una figura penale di nuovo conio, concepita per le convivenze familiari, ma applicabile anche all’àmbito condominiale, dove esiste un’altra tipologia di convivenza, per così dire forzata, all’interno dell’edificio urbano.
La vicenda registrava piccole, insistenti, destabilizzanti torture psicologiche e persecuzioni quotidiane, subite, per ben quattro anni, da una giovane coppia ad opera del vicino di casa, concretatesi in condotte di vario genere: insulti verbali, ripetuti colpi di bastone e di trapano alle pareti, musica rock nel cuore della notte, spazzatura varia gettata dal balcone, sentirsi osservati dalla finestra, minacce al figlio (“la pagherà”), procurati allarmi non veritieri, e via dicendo. Tali vessazioni risultavano alimentate da banali pretesti, come l’uso contestato del giardinetto o un diverbio sulla canna fumaria, ma era chiaro che fossero solo dei pretesti per coltivare l’odio verso i vicini. Tuttavia, al fine di sopravvivere a tale stato di angoscia, ansia e terrore (provato anche dai referti medici), la famiglia era stata costretta a trasferirsi in un seminterrato, a limitare i movimenti, a
cambiare abitudini, a farsi accompagnare a casa, ad azzerare la vita di relazione. Finalmente, il giudice ligure ha condannato il responsabile del suddetto “martirio” psicologico a quattro mesi di reclusione, più il risarcimento danni, per “stalking condominiale”, dove appunto lo stalker non è il marito nei confronti della moglie o il disperato fan nei confronti della sua beniamina, ma appunto il dirimpettaio, il signore della porta accanto, l’inquilino del piano di sopra. In proposito, appare opportuno rammentare che l’art. 612-bis cod. pen. punisce, a titolo di “atti persecutori”, chi, con condotte reiterate, minacci o molesti taluno, in modo da cagionare un suo perdurante stato di paura o di ansia, o un suo fondato timore di pericolo per l’incolumità propria o di persone prossime, oppure la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita. Si tratta di una nuova fattispecie criminosa, introdotta nel nostro ordinamento in forza dell’art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009 n. 38; antecedentemente, il legislatore codicistico non aveva offerto un’efficace misura (anche preventiva) a fronte di reiterati atti persecutori nei confronti della persona offesa; in particolare, le condotte moleste di cui all’art. 660 c.p. venivano sanzionate solo se correlate a disturbi arrecati, ad un dato soggetto, in un luogo pubblico o aperto al pubblico (o tramite telefono), mentre le altre fattispecie criminose si rivelavano inadeguate a reprimere un comportamento continuo ed assillante, come è lo stalking. 
Il reato de quo ha natura plurioffensiva, poiché tutela l’integrità psico-fisica, la tranquillità psichica e la libertà di autodeterminazione, e lo stalker è colui che, con condotte reiterate, provochi, in via alternativa, i tre distinti eventi naturalistici sopra indicati.
Rimane salvo, ovviamente, che “il fatto non costituisca più grave reato”, come, ad esempio, nell’ipotesi di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, di violenza sessuale, ecc.; in questa prospettiva, il delitto di lesioni personali (art. 590 c.p.) potrebbe concorrere con il delitto di atti persecutori, che assorbe solo quei comportamenti, ripetuti ed insistenti, che non siano ancora tali da integrare i (più gravi) reati contro la vita o l’incolumità personale, sebbene siano idonei a fondare un giustificato timore per tali beni.
La condotta tipica si concretizza in minaccia e molestia, intendendo, per la prima, la prospettazione di un male futuro, e, per la seconda, l’alterazione, in modo fastidioso o inopportuno, dell’equilibrio psico-fisico di una persona normale; tali condotte sono caratterizzate dalla loro reiterazione nel tempo, essendo irrilevante che i comportamenti siano omogenei tra loro.
I giudici di legittimità hanno prontamente perimetrato, in termini generali, i contorni della suddetta new entry nel nostro sistema penalistico. Innanzitutto, riguardo al diritto intertemporale, si è chiarito che é configurabile il delitto di atti persecutori (c.d. stalking) nell’ipotesi in cui, pur essendo la condotta persecutoria iniziata in epoca anteriore all’entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti la commissione reiterata, anche dopo la vigenza del decreto-legge n. 11/2009 di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo status di persona lesa nella propria libertà morale, in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura (v. Cass., sez. V, 8 maggio 2014, n. 18999; Cass., sez. V, 6 marzo 2013, n. 10388).
Sotto il profilo della condotta incriminata, si è puntualizzato che sono idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice anche due sole condotte di minaccia o di molestia (v. Cass., sez. V, 20 novembre 2013, n. 46331); per contro, essendo reato necessariamente abituale, non è configurabile in presenza di un’unica, per quanto grave, condotta di molestie e minaccia, neppure unificando o ricollegando la stessa ad episodi pregressi oggetto di altro procedimento penale, atteso il divieto di bis in idem (v. Cass., sez. V, 20 novembre 2014, n. 48391).
Peraltro, ai fini della rituale contestazione del delitto di stalking (reato “abituale”), non si richiede che
il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un’adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e gli effetti derivatine alla persona offesa (v. Cass., sez. V, 15 dicembre 2013, n. 7544).
Comunque, il delitto delineato dall’art. 612-bis cod. pen. è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo, sicché, ai fini della sua configurazione, non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità (v. Cass., sez. V, 26 luglio 2011, n. 29872; Cass., sez. V, 21 settembre 2010, n. 34015).
Sul versante della prova dell’evento del delitto, si è precisato che, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, la stessa va ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psi cologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando sia la sua astratta idoneità a causare l’evento, sia il suo profilo concreto riguardo alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (v.Cass., sez. VI, 3 dicembre 2014, n. 50746; Cass., sez. VI, 14 maggio 2014, n. 20038; Cass., sez. V, 17 giugno 2014, n. 41040, aggiungendo che l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato non sono inficiate dal fatto che, all’interno del periodo di vessazione, la moglie avesse avuto “transitori momenti di benevola rivalutazione del passato e di desiderio di pacificazione” non il marito persecutore; cui adde, Cass., sez. V, 4 febbraio 2015, n. 5313, secondo cui è irrilevante la situazione di “attenuazione del malessere” in cui la persona offesa dal reato aveva ripristinato il dialogo con il persecutore).
In proposito, ai fini della prova dello stato di ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato, il giudice non deve necessariamente fare ricorso ad una perizia medica, potendo egli argomentare la sussistenza degli effetti destabilizzanti della condotta dell’agente sull’equilibrio psichico della persona offesa, anche sulla base di massime di esperienza (v. Cass., sez. V, 8 maggio 2014, n. 18999, la quale ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata fondata sulla diagnosi del medico di famiglia e sull’accertato uso di ansiolitici per alcuni mesi).
Molto singolare si è rivelata, inoltre, la fattispecie risolta dalla V Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20895 del 25 maggio 2011, che - a quanto consta - costituisce il primo intervento nella configurarazione del reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. nell’àmbito condominiale.
Il fatto registrava un condomino (lo stalker), il quale aveva molestato e minacciato alcune proprietarie di appartamenti nello stesso edificio in cui abitava: più nel dettaglio, una era stata offesa tanto da doversi trasferire per timore a casa della madre, un’altra era stata minacciata di morte, un’altra ancora era stata bloccata nell’ascensore in cui era salita per sfuggirgli, un’altra ancora aveva subìto il distacco dell’energia elettrica, ed analoghe condotte erano state perpetrate nei confronti di altre coabitanti. In primo grado, il tribunale aveva condannato tale condomino a due anni di reclusione, per atti persecutori (art. 612-bis c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) ed ingiuria (art. 594 c.p.).Con l’appello, il condomino aveva invocato l’assoluzione dai reati suindicati, perché talune condotte, valutate dal giudice di prime cure, risalivano al 2007 e per esse vi era già stata condanna, e perché l’esame doveva limitarsi ai fatti successivi all’entrata in vigore dell’art. 612-bis c.p. - 25 febbraio 2009 - sicché si confinava ai soli due episodi successivi alla pubblicazione del decretolegge n. 11/2009, che dovevano valutarsi separatamente per ciascuna persona offesa.
La corte territoriale aveva accolto l’appello relativamente ai fatti di minaccia ed ingiuria nei confronti di una condomina, in ordine ai quali l’offesa aveva rimesso la querela; aveva ritenuto la non punibilità ex art. 612-bis c.p. delle condotte precedenti l’entrata in vigore della norma (chiusura in ascensore, distacco della corrente elettrica) quanto ad altra condomina, seppure punibili ai sensi dell’art. 610 c.p.; nonché aveva ritenuto che costituissero unico reato di cui all’art. 612-bis c.p. lecondotte dell’imputato offensive delle persone di sesso femminile abitanti nello stesso stabile.
Lo stesso condomino era ricorso in cassazione, lamentandosi circa il confinamento dei fatti costitutivi di reato e la necessità di rapportare ciascuna condotta di stalking alla singola persona offesa; osservando che, nel caso di una condomina, il primo episodio precedeva la norma incriminatrice, sicché residuava solo quello in danno di sua figlia, seguita per istrada; rilevando, nel caso dell’altra condomina, che i due episodi, di ingiuria e deterioramento della porta, escludevano che si configurassero condotte reiterate; nel caso di una, si trattava di due episodi di ingiuria e uno di danneggiamento, non costitutivi di condotte violente o aggressive tali da rapportarsi alla fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p., mentre l’inseguimento dell’altra era da considerarsi fortuito; sostenendo, infine, l’esclusione della procedibilità laddove la querela non fosse stata presentata.
Come sopra evidenziato, la nuova legge n.38/2009 si applica solo ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, ma la preclusione per i fatti anteriori concerne l’evento da cui dipende l’esistenza del reato; ne consegue - secondo gli ermellini - che il giudice di appello si sarebbe dovuto domandare se la reiterazione di atti minatori e molesti, nei confronti di persona già offesa da atti dello stesso genere, attuata dopo l’entrata in vigore della norma, integrasse gli estremi del reato, laddove il mancato rilievo ha avuto in concreto incidenza non per escludere il reato, bensì la continuazione, perché la corte d’appello aveva unificato la posizione degli offesi offrendo la lettura suindicata della norma, travisando che gli offesi fossero più d’uno.
E’ stato, quindi, osservato che la locuzione “condotte reiterate” vuol dire che si è in presenza di reato complesso, la cui “condotta criminosa”, cioè l’azione od omissione di cui è conseguenza l’evento da cui dipende l’esistenza del reato (art. 660 c.p.) è - nel caso di specie - integrata da atti per sé costitutivi di condotte di minaccia o molestia; pertanto, il carattere decisivo della condotta criminosa consiste nella ripetizione di atti qualificati “persecutori”, in quanto il loro insieme cagiona l’evento ulteriore assorbente del reato de quo.
ll meno grave degli atti previsti integra contravvenzione di “molestia o disturbo alle persone”, ma si tratta di reato di “sbarramento” (art. 660 c.p.), assorbibile, ad esempio, dall’ingiuria, perciò letteralmente dalla progressiva minaccia di un male ingiusto (art. 612 c.p.); ma già il rilievo della funzione di sbarramento della molestia consente di intendere che la dizione “minaccia o molesta taluno” non implica che ogni atto costitutivo della condotta criminosa dell’art. 612-bis c.p. debba avere ad oggetto la stessa persona. Infatti, la minaccia rivolta ad una persona può coinvolgerne altre o comunque costituirne molestia: si pensi al caso di colui che minacci abitudinariamente qualsiasi persona attenda ogni mattino nel luogo solito un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro, perché la minaccia, in tal caso, assorbe bensì la molestia nei confronti della persona cui è rivolta, ma non la molestia arrecata alle altre persone presenti.
Perciò, può essere decisivo, ai fini dell’art. 612-bis c.p., che, in diversa occasione, altra persona, già molestata, sia oggetto diretto di nuova molestia da parte dell’agente.
E’, dunque, ineludibile - ad avviso del Supremo Collegio - l’implicazione che l’offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi per sé ogni altra che faccia parte dello stesso genere; e se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perché vive nello stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione occasionale destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all’evidenza il turbamento di entrambe.
Nella fattispecie in esame, la molestia e, ancor più, la minaccia, vieppiù se accentuata da costrizione, è dimostrata rivolta occasionalmente per la stessa ragione a ciascuna delle persone offese; perciò, il giudice del gravame ha dato corretto rilievo alla direzione collettiva indiscriminata della minaccia occasionalmente rivolta ad una condomina, che si era fatta accompagnare dal sacerdote per dissuaderlo dal reiterare fatti già commessi anche nei confronti di altre persone abitanti nello stesso edificio, e, quindi, ha incensurabilmente ritenuto che le singole condotte, in quanto ripetute nei confronti di donne di qualsiasi età conviventi nell’edificio - v. il ripetuto arresto dell’ascensore dello stabile, dopo che l’una o l’altra vi si era immessa per sfuggire allo stesso autore dei fatti, ben più del seguirne ostentatamente taluna - le coinvolgesse tutte. Analizzando la fattispecie sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità, la novità va individuata nel fatto che è stato configurato il reato di stalking non necessariamente in atti persecutori nei confronti della stessa persona (nel caso concreto, il condomino, affetto probabilmente da una sindrome maniacale, aveva “messo in croce” alcune condomine del suo stesso stabile).
In altri termini, i giudici di Piazza Cavour affermano, al riguardo, un nuovo principio, secondo cui la minaccia o/e la molestia arrecata ad una persona, per la sua appartenenza ad un “genere”, turba ogni altra che faccia parte dello stesso. Qualora la condotta venga reiterata in presenza di altre persone, che sono destinatarie occasionali degli atti persecutori, il fatto provoca il turbamento e l’ansia anche di queste e non solo quello della vittima diretta dello stalker: il suddetto principio ha trovato la sua applicazione nell’àmbito condominiale, in quanto le persone abitavano nello stesso edificio ed appartenevano allo stesso “genere” femminile. Per completezza, va ricordato che l’art. 612-bis c.p. contempla, poi, due aggravanti, rispettivamente, se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato, o da persona che sia stata legata da una relazione affettiva, nonché se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di un disabile, oppure con armi o da persona travisata.
Si prevede, altresì, l’ammonimento di cui all’art. 8 della legge n. 38/2009, nel senso che la vittima, la quale non abbia ancora proposto querela nei confronti dello stalker, può rivolgersi all’autorità di pubblica sicurezza e chiedere che il Questore appunto “ammonisca” il persecutore “invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge”; in caso di persistenza nell’atteggiamento, il reato diverrà perseguibile d’ufficio e la pena sarà aumentata.


di Alberto Celeste
Sostituto Procuratore presso la Corte di Cassazione
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