mercoledì 23 dicembre 2015

Novità della riforma: Gli Impianti non centralizzati


Utilizzando sempre la tecnica del "bis" (ed anche del ter, del quater, ecc.), il legislatore introduce (con l'art. 1122 bis c.c.) tale nuova fattispecie riguardante, sostanzialmente, le "antenne" e i "pannelli solari" (invero, denominati nella norma ben più ampiamente, all'evidente scopo di ricomprendere qualsiasi futura novità tecnologica). Le novità non riguardano tutto il testo dell'articolo ma (fermo restando il diritto all'uso più intenso, riferibile, in realtà, all'inalterato art. 1102 c.c.) comportano solamente:
  1. il dovere di comunicare il contenuto e le modalità dell'intervento (da parte del singolo interessato);
  2. la previsione di un quorum qualificato (!) per deliberare l'imposizione al singolo di modalità alternative di esecuzione, del rispetto di precise cautele o della prestazione di idonee garanzie per gli eventuali danni;
  3. la ripartizione della superficie utilizzabile del lastrico solare (ipotesi che attiene più che altro all'installazione dei suddetti "pannelli").


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