Richiamando una definizione che facilmente ha preso piede tra gli interpreti, un vero e proprio tsunami legislativo ha travolto la figura dell'amministratore di condominio le cui regole vengono completamente trasformate dalla "riforma", mediante la sostanziale riscrittura degli articoli di riferimento (quanto meno, 1129, 1130, 1131) ed anche con l'inserimento di nuove norme. Senza poter qui (causa brevità) analizzare nel dettaglio le varie implicazioni, possono indicarsi come vere e proprie novità introdotte dalla riforma (e, pertanto, da considerarsi in vigore dal 18 giugno 2013) almeno le seguenti:
- innalzamento (da 4 a 8) del numero minimo di condomini rispetto al quale la nomina è necessaria;
- possibilità per l'amministratore dimissionario di richiedere all'Autorità Giudiziaria la nomina di un nuovo incaricato;
- (imperscrutabile) previsione dell'accettazione della nomina da parte dell'amministratore;
- obbligo di comunicazione di alcuni dati personali/professionali da parte del nominato;
- possibilità, per l'assemblea, di richiedere la prestazione di una garanzia assicurativa per la c.d. RC professionale (da parte del nominando);
- previsione (anche in questo caso, di incerta portata e di ancor più dubbio senso) del c.d. "facente funzioni" (sembra, una specie di amministratore "vicario");
- obbligo, per l'amministratore cessato di compiere atti/attività urgenti (anche dopo la cessazione!);
- previsione per l'amministratore dell'obbligo di riscossione delle quote dovute dai condomini entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile;
- introduzione di una specie di rinnovo tacito dell'incarico annuale (dai contorni non meno che fumosi);
- riscrittura dei casi di revoca ai quali viene aggiunto un nutrito elenco di specifiche ipotesi (oltre a quella residuale di "gravi irregolarità" che viene conservata);
- espresso divieto di (ri)nomina dell'amministratore in precedenza revocato;
- obbligo di specificazione analitica dei compensi (all'atto della nomina e/o del rinnovo);
- riscrittura delle regole relative alla tenuta dei reglstri condominiali;
- previsione di un termine (evidentemente perentorio) per la presentazione del rendiconto annuale (180 gg);
- riscrittura delle regole relative alla redazione del rendiconto (e di altri collegati documenti contabili/gestionali).
Normativa di riferimento
LEGGE 11 dicembre 2012 , n. 220 Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. (GU n. 293 del 17-12-2012 ) e Decreto 13 agosto 2014 n. 140 (DM 140/2014)
Art. art. 25
1. Dopo l'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:
«Art. 71-bis. - Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la
legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Durata: ore 72
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