Destando un fragoroso scalpore (per le complicate implicazioni gestionali e giuridiche che comporta), la "novella" ha inserito nell'art. 1135 c.c. (relativo alle prerogative dell'assemblea) la previsione della costituzione (preventiva) di un "fondo" corrispondente ai costi necessari per la realizzazione di dette opere (nella duplice versione del fondo integrale o frazionario, quest'ultimo dipendente dalla previsione di "stati di avanzamento dei lavori" - c.d. S.A.L.). Trattasi di novità assoluta che certamente si applica per le delibere successive al 18 giugno 2013.
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