sabato 20 febbraio 2016

Le (false) novità della riforma: AMMINISTRATORE


A fronte dell’invasiva trasformazione della disciplina sull'amministratore operata dalla riforma attraverso un radicale cambiamento degli artt. 1129, 1130 e 1131 c.c., è possibile rinvenire alcune false novità anche in tale ambito.

Andando sinteticamente per punti:
  • del tutto scontata la previsione di un diritto per il singolo condomino di prendere visione e ottenere copia della documentazione condominiale (art. 1129);
  • altrettanto pleonastica è la possibilità per l’assemblea di subordinare la nomina alla presentazione ai condomini di una “polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile”, considerando che è certamente da riconoscersi ai partecipanti la discrezionale facoltà di pretendere particolari requisiti all'amministratore dello specifico edificio;
  • sostanzialmente riproduttiva di “regole” già presenti nella disciplina ante riforma, e la prescrizione per cui “sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore”. Si tratta, in buona sostanza, della stessa “targa” già prevista da molti provvedimenti degli enti locali (cfr., su tutti, il comma 2 dell’art. 79 del Regolamento Edilizio 2014 del Comune di Milano secondo cui “…gli Amministratori dei condomini, nominati ai sensi dell’art. 1129 del Codice Civile, sono tenuti ad apporre nei pressi dell’entrata dell’edificio da loro amministrato idonea targhetta di dimensioni massime 15 x 20 cm, fissata in modo stabile, contenente i propri dati, recapito e numero telefonico, nonché a comunicare tali dati per via telematica all'ufficio toponomastica, affinché possano essere contattati nei casi di emergenza. La targhetta può essere applicata anche all'interno dell’edificio, purché sia immediatamente visibile dalla strada”, e anche la relativa ivi prevista sanzione da €.25,00 ad €.250,00);
  • già in passato affermata (cfr. Case. n. 7162/2012: “pur in assenza di specifiche disposizioni di legge che ne facciano obbligo) la (assoluta) necessità che la gestione del fabbricato dovesse far capo ad un unico conto corrente appositamente attivato e intestato al condominio (art. 1129 c.c.);
  • scontato, inoltre, l’obbligo di consegna di tutta la documentazione di gestione in sede di “passaggio di consegne”;
  • largamente riproduttive della giurisprudenza precedente (salvo evidenti eccezioni) le integrazioni inserite all'interno dell'art. 1130 c.c. e relative alle c.d. attribuzioni dell'amministratore di condominio (si pensi, ad esempio, all'obbligo di effettuazione degli adempimenti fiscali, all'obbligo di verbalizzazione delle riunioni andate deserte e/o delle dichiarazioni spontanee dei singoli condomini in sede di assemblea, all'obbligo di conservazione della documentazione e/o a quello di certificazione “a richiesta” della situazione debitoria riferibile alla singola unita immobiliare esclusiva, ecc.).

PER "FARE" L'AMMINISTRATORE

Normativa di riferimento
LEGGE 11 dicembre 2012 , n. 220 Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. (GU n. 293 del 17-12-2012 ) e Decreto 13 agosto 2014 n. 140 (DM 140/2014)

Art. art. 25
1. Dopo l'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:
«Art. 71-bis. - Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la
legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari; 
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

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