lunedì 11 aprile 2016

BONUS 65% PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: Regole dell’Agenzia delle Entrate per la cessione del Credito

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento prot. 43434 del 22 marzo 2016 ha emanato le modalità attuative della cessione del credito relativo al bonus fiscale 65% che, come stabilito dalla Legge di Stabilità, consente ad alcune categorie di contribuenti, “contribuenti incapienti” (esenti cioè dal versamento IRPEF), di cedere alle ditte che hanno realizzato gli interventi di riqualificazione energetica nel condominio il credito pari alla detrazione fiscale spettante.

La Legge di Stabilità ha infatti previsto che “ per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti contribuenti della “no tax area”, cioè esenti dal versamento dell’IRPEF (sulla base delle indicazioni previste dal D.P.R. 917/1986, in particolare all’art. 11, co. 2 e all’art. 13, co. 1, lett. a) e co. 5, lett. a), possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Il singolo contribuente che si trova sotto la soglia di reddito minimo ai fini IRPEF può quindi cedere il credito corrispondente al 65% della quota lavori a proprio carico, calcolata sulla tabella millesimale, alla ditta che ha realizzato i lavori nel condominio. In questa maniera il contribuente “incapiente”, che non può quindi usufruire del bonus fiscale ai fini IRPEF, avrà il vantaggio di recuperare direttamente l’importo corrispondente alla detrazione fiscale pari al 65% della spesa dei lavori a proprio carico.

Il Bonus fiscale, oggetto di cessione, deve essere relativo a spese inerenti ad interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dell’edificio sostenute nell’anno 2016 anche se riferite ad interventi iniziati precedentemente all’anno 2016.

Il Contribuente, secondo le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, per accedere a tale agevolazione, deve trovarsi nelle condizioni di “incapienza” nel periodo di imposta anno 2015 cioè nell’anno precedente a quello in cui si sono sostenute le spese per gli interventi di riqualificazione.

Le modalità operative stabilite dall’Agenzia delle Entrate prevedono tre passaggi:

- la comunicazione da parte del soggetto che intende cedere il credito che può avvenire:
  • in sede di assemblea che approva gli interventi di riqualificazione energetica;
  • a mezzo comunicazione al condominio;
- la comunicazione della volontà della cessione del credito da parte dei Condomini alla ditta esecutrice degli interventi di riqualificazione;

- la comunicazione della ditta al condominio, in forma scritta, dell’accettazione della cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati: la ditta, cioè, deve dichiarare di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento, credito che potrà utilizzare nell’arco di dieci anni.

Per garantire la possibile cessione del credito da parte di ciascun Condomino il condominio dovrà preoccuparsi quindi di richiedere alle ditte la disponibilità ad accettare una eventuale cessione di credito e quindi valutare l’opportunità di inserire, tra i criteri della gara di appalto per l’aggiudicazione degli interventi di riqualificazione energetica, la disponibilità da parte della ditta ad accettare l’eventuale cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.
Nella delibera di approvazione dei lavori dovrà risultare la volontà dei soggetti che intendono cedere il credito e poiché tale volontà può essere comunicata anche direttamente all’Amministratore, sarà opportuno fissare una data entro cui far pervenire tali comunicazioni, in modo che, una volta accettate dalla ditta, possano essere inserite nel contratto d’appalto come parte del corrispettivo alla ditta.
L’Amministratore dovrà poi realizzare una serie di adempimenti:
- comunicare la volontà di cessione del credito da parte dei Condomini alla ditta esecutrice dei lavori, e richiedere la relativa accettazione da parte della stessa;
- provvedere alla comunicazione telematica, entro il 31 marzo 2017, all’Agenzia delle Entrate del totale della spesa anno 2016, dell’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese, del codice fiscale dei Condomini che hanno ceduto il credito con il relativo importo, del codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo del credito ceduto. Pena la inefficacia della cessione del credito.
- comunicare ai fornitori l’avvenuta trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Ecco, dunque, che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate introduce un ulteriore adempimento in capo all’Amministratore di Condominio, adempimento che risulterà a mero titolo gratuito qualora il professionista non ne dovesse specificare il relativo compenso all’atto della nomina e dell’accettazione dell’incarico ovvero precisarlo in sede di delibera di approvazione dei lavori.

Centro Studi Nazionale ANACI

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