Fino a qualche anno fa sarebbe sembrato di parlare di una ipotesi non realizzabile, ma forse non tutti sanno che dal 2009 tale possibilità è stata presa in considerazione dal legislatore e dalle autorità ministeriali che, confortati dai pareri degli esperti nel settore, hanno inquadrato tale intervento nell'ambito di quelli finalizzati a favorire il risparmio energetico, tanto che attualmente è anche oggetto di un apposito disegno di legge depositato in Senato.
La deliberazione n. 1/14 del Comitato per lo Sviluppo del verde pubblico, organismo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si è indirizzata in questo senso sulla scia di preesistenti norme legislative quali ad esempio la legge n. 10/2013 (art. 6, co. 1), secondo la quale gli enti locali, nell'ambito delle loro competenze e delle risorse disponibili, devono adottare misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, con particolare riferimento, fra l'altro, alle coperture a verde di cui all'art. 2, Co. 5 del DPR n. 59/2009 da intendersi tali "le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo o con interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde intensive".
Si afferma nella delibera che la legislazione vigente, che ammette alla fruizione del regime fiscale di favore determinati tipi di interventi (quali ad esempio l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e quant'altro), essendo priva di un "elenco ricognitivo con valore tassativo" della tipologia di interventi ammessi alla fruizione del c.d. bonus fiscale, non osta alla detraibilità delle spese sostenute per la copertura a verde, tanto più che la Circolare n. 29/E/13 dellAgenzia delle Entrate "qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla normativa di riferimenlo, é ammessa al beneficio fiscale".
Pur presentando la direttiva in questione profili di carattere meramente fiscale e da approfondire nelle opportune sedi, va considerato che la stessa, nella parte finale, subordina l'applicabilità delle agevolazioni ad un'apposita e successiva delibera che estenda i detti vantaggi anche alla trasformazione dei lastrici in giardini pensili (trasformazione che, correttamente, esclude qualsiasi sgravio nel caso in cui la modifica sia stata realizzata per meri motivi di bellezza che nulla hanno a che fare con il risparmio energetico) e che, dal suo esame, emergono alcuni elementi degni di rilievo. A tale fine si deve considerare che:
- ove tali interventi dovessero essere realizzati su di un lastrico solare comune si potrebbero inquadrare nell'ambito dell'art. 1120, comma 2, n. 2, c.c. (interventi per il contenimento energetico degli edifici) che richiedono per la loro approvazione la maggioranza di cui all'art. 1136, co. 2, c.c.;
- ove, invece, l'intervento sia da realizzare su di un lastrico di uso o di proprietà esclusiva il condomino, come previsto dall'art. 1122 c.c., ne dovrà dare preventiva notizia all'amministratore il quale è tenuto a riferirne all'assemblea. Ciò) significa che l'rgano deliberante, sussistendone fondate ragioni, potrà negare il permesso di procedere. La norma, infatti, se si riducesse ad una mera informativa non avrebbe gran significato;
- in entrambi i casi di appartenenza del lastrico solare, comunque, resta fermo il divieto in relazione alla salvaguardia ed alla sicurezza del fabbricato, Nel caso in questione l'intervento, che indubbiamente presenta caratteri inediti e del tutto singolari, dovrebbe richiedere uno studio di fattibilità molto approfondito proprio per le potenziali conseguenze sulle strutture dell'edificio, anche se la delibera richiamata sembra limitare il tipo di cultura alla messa in opera di verde a copertura;
- non poche perplessità, infine, sorgono in merito al divieto posto nell'ultimo comma dell'art. 1120 c.c. (in relazione alla inservibilità all'uso ed al godimento del bene comune anche di un solo condomino) ed alla sua conciliabilità con il disposto dellart. 1117 ter, a norma del quale la modificazione delle destinazioni d'uso può essere approvata, quando risponda ad esigenze di interesse condominiale, con la maggioranza dei quattro quinti dei partecipanti al condominio e dei millesimi di proprietà. Norma che, tuttavia, non elimina il pregiudizio ostativo della sicurezza e stabilità dell'edificio, mentre ai fini dell'interpretazione della nozione "esigenze di interesse condominiale" sembra corretto lasciare la parola alla giurisprudenza che non mancherà di interpretare l'espressione utilizzata dal legislatore.
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