L’INPS, con il Messaggio n. 99 dell’11 gennaio 2017, nel messaggio l’Istituto rammenta che l’art. 2, co. 71, della Legge Fornero (92/2012) ha previsto, dal primo gennaio 2017, l’abrogazione di alcuni trattamenti erogati in caso di disoccupazione involontaria tra questi si evidenza:
- contributo ordinario di mobilità, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
- indennità di mobilità ordinaria.
I licenziamenti adottati in data successiva non
danno luogo al versamento del suddetto contributo
che potrà, pertanto, essere recuperato tramite
il flusso l’UnimEns di competenza di gennaio
2017, utilizzando il codice “G800”. Parallelamente,
in relazione a detti licenziamenti, le aziende
saranno tenute al versamento del contributo (di
cui all’articolo 2, c. 31 della legge 92/12 -contributo
di licenziamento), moltiplicato per tre volte
nei casi in cui la dichiarazione di eccedenza del
personale non abbia formato oggetto di accordo
sindacale.
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