martedì 4 aprile 2017

INPS: UN PICCOLO CONTRIBUTO ALLA DIMINUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO

L’INPS, con il Messaggio n. 99 dell’11 gennaio 2017, nel messaggio l’Istituto rammenta che l’art. 2, co. 71, della Legge Fornero (92/2012) ha previsto, dal primo gennaio 2017, l’abrogazione di alcuni trattamenti erogati in caso di disoccupazione involontaria tra questi si evidenza:
  • contributo ordinario di mobilità, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
  • indennità di mobilità ordinaria.
Nel messaggio, inoltre, l’Istituto specifica che le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo (ex artt. 4 e 24 della legge 223/9)1 ed adottato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità.
I licenziamenti adottati in data successiva non danno luogo al versamento del suddetto contributo che potrà, pertanto, essere recuperato tramite il flusso l’UnimEns di competenza di gennaio 2017, utilizzando il codice “G800”. Parallelamente, in relazione a detti licenziamenti, le aziende saranno tenute al versamento del contributo (di cui all’articolo 2, c. 31 della legge 92/12 -contributo di licenziamento), moltiplicato per tre volte nei casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale.

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