La Corte di cassazione con sentenza n° 1180 del 18 gennaio 2017 ha precisato che la sussistenza di ampia discrezionalità del datore nel valutare l’esisto del periodo di prova, ha ritenuto il recesso illegittimo non in quanto sia stato determinato da motivi estranei alla prova, ma in quanto il giudizio negativo espresso dal datore non sarebbe giustificato, così contraddicendo le stesse premesse del ragionamento.
Pertanto la S.C. ha accolto il ricorso dell’azienda contro la sentenza di merito, che ha invalidato il recesso del datore per il mancato superamento della prova da parte del lavoratore, dal momento che la motivazione risulta contraddittoria.
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