martedì 4 aprile 2017

APPLICABILITÀ DELL’INDENNITÀ FORFETTARIA ANCHE IN CASO DI CONVERSIONE DEL CONTRATTO A TERMINE IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

La Corte di Cassazione con la sentenza n°1552 del 20 gennaio 2017 ha affermato che dopo la conversione a tempo indeterminato del contratto a termine, il giudice d’appello deve applicare l’indennità a forfait introdotta dal collegato lavoro che è entrato in vigore nelle more della causa.
Nella citata sentenza i giudici della Corte hanno chiarito che l’indennità prevista dall’art. 32, comma 5 della Legge n. 183/2010 (come interpretata autenticamente dall’art. 1, comma 13 della Legge n. 92/2012) è applicabile ai giudizi in corso in tema di contratti a termine, dovendosi escludere che la disciplina risultante dal combinato disposto delle due disposizioni incida su diritti quesiti dei lavoratori, dal momento che è destinata ad operare su situazioni processuali ancora oggetto di giudizio.

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