La Corte di Cassazione con la sentenza n°1552 del 20 gennaio 2017 ha affermato che dopo la conversione a tempo indeterminato del contratto a termine, il giudice d’appello deve applicare l’indennità a forfait introdotta dal collegato lavoro
che è entrato in vigore nelle more della causa.
Nella citata sentenza i giudici della Corte hanno
chiarito che l’indennità prevista dall’art. 32, comma
5 della Legge n. 183/2010 (come interpretata
autenticamente dall’art. 1, comma 13 della Legge n.
92/2012) è applicabile ai giudizi in corso in tema di
contratti a termine, dovendosi escludere che la disciplina
risultante dal combinato disposto delle due
disposizioni incida su diritti quesiti dei lavoratori,
dal momento che è destinata ad operare su situazioni
processuali ancora oggetto di giudizio.
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