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martedì 4 aprile 2017

SENTENZA IN MERITO ALL’EVENTO MORBOSO INSORTO DURANTE IL PERIODODI FERIE, E' UTILE AI FINI DEL CALCOLO DEL PERIODO DI COMPORTO

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 284 del 10 gennaio 2017 è intervenuta in merito ai periodi di malattia da considerare utili ai fini del calcolo del comporto.
n particolare la S. C. ha ritenuto Illegittimo il licenziamento allorquando si basi sul superamento del periodo di comporto e non tenga conto, però, delle prestazioni rese al mattino in funzione del nuovo contratto a tempo parziale. Infatti la corte ha affermato che se il lavoratore in ferie invia in azienda un certificato di malattia, tale periodo di ferie viene commutato in malattia e conseguentemente diviene utile ai fini del calcolo della conservazione del posto.
Al contrario, sempre per il caso di specie, trattandosi di part-time con prestazione solo la mattina, ai fini del comporto non vanno computati i periodi di dialisi svoltasi il pomeriggio di giornate nelle quali vi sia stata comunque prestazione lavorativa di mattina.

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INAIL: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO PER IL REINSERIMENTO E L’INTEGRAZONE LAVORATIVA, IN AZIENDA, DELLE PERSONE CON DISABILITA' DA LAVORO

L’Inail ha pubblicato la circolare n. 51 del 30 dicembre 2016, con la quale fornisce elementi a chiarimento e supporto di quanto contenuto nel “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”.
Il Regolamento in fase di prima applicazione disciplina gli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro, presso il datore di lavoro per il quale l’assicurato svolgeva la propria attività al verificarsi dell’evento infortunistico o del manifestarsi della malattia professionale o al momento del relativo aggravamento.
Tale regolamento prevede, da un lato interventi personalizzati di sostegno nei confronti del lavoratore, dall’altro il rimborso delle spese per interventi di superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche per un massimo di 150 mila euro annui (nei limiti degli importi stanziati) per i datori di lavoro.
Finanziamenti a tasso agevolato per le nuove imprese e i lavoratori autonomi: in primavera la riapertura delle domande.
Sarà riaperta la possibilità, per le imprese piemontesi di nuova costituzione e i neo lavoratori autonomi, di presentare domanda di finanziamento a tasso agevolato per realizzare investimenti, per spese di attivazione e adeguamento di locali e impianti. Una particolare attenzione è riservata alle imprese femminili.

Chi può presentare domanda
Possono accedere al finanziamento a tasso agevolato le società individuali, di persone, di capitali e a responsabilità limitata semplificata, che nella loro composizione abbiano soggetti appartenenti ad almeno una di queste categorie:
  • inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione;
  • occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue o a rischio di disoccupazione;
Caratteristiche del finanziamento
  • da 10 mila a 120 mila euro per le nuove imprese;
  • da 5 mila a 60 mila euro per i lavoratori autonomi imprese femminili: copre fino al 100 per cento degli investimenti e delle spese ritenute ammissibili ed è composto al 60 per cento da fondi regionali a tasso zero (e al 40 da fondi bancari a tasso convenzionato) se a beneficiarne sono imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile o lavoratrici autonome. Si informa che con decorrenza 1 gennaio 2017 da parte di Regione Lombardia sono previsti significativi contributi destinati alle aziende che assumono.
In particolare segnaliamo il contributo pari ad euro 8.060 previsto per ogni assunzione relativa ad una persona con età compresa tra 15 e 29 anni profilata attraverso Garanzia Giovani. Altrettanto sono previsti interessanti incentivi per chi offra assunzioni non rientranti in Garanzia Giovani, nel caso di avvio di contratti di lavoro e di tirocini. Parimenti è possibile ottenere vantaggi anche per chi, senza occupazione, decida di avviare un’iniziativa imprenditoriale e quindi debba aprire la Partita Iva.
Si specifica che gli aspetti burocratici per l’ottenimento dei vantaggi economici sono totalmente e gratuitamente gestiti dall’Ente Accreditato da Regione Lombardia, e quindi per l’azienda, il dipendente o l’aspirante imprenditore non vi sono oneri di alcun genere.
Nel caso di interesse, poiché il contributo va richiesto prima dell’inizio del rapporto di lavoro o dell’apertura della Partita Iva, vi suggeriamo di contattarci per non perdere le favorevoli occasioni in corso.
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APPLICABILITÀ DELL’INDENNITÀ FORFETTARIA ANCHE IN CASO DI CONVERSIONE DEL CONTRATTO A TERMINE IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

La Corte di Cassazione con la sentenza n°1552 del 20 gennaio 2017 ha affermato che dopo la conversione a tempo indeterminato del contratto a termine, il giudice d’appello deve applicare l’indennità a forfait introdotta dal collegato lavoro che è entrato in vigore nelle more della causa.
Nella citata sentenza i giudici della Corte hanno chiarito che l’indennità prevista dall’art. 32, comma 5 della Legge n. 183/2010 (come interpretata autenticamente dall’art. 1, comma 13 della Legge n. 92/2012) è applicabile ai giudizi in corso in tema di contratti a termine, dovendosi escludere che la disciplina risultante dal combinato disposto delle due disposizioni incida su diritti quesiti dei lavoratori, dal momento che è destinata ad operare su situazioni processuali ancora oggetto di giudizio.

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IL DIPENDENTE PUO' ESPRIMERE UNA CRITICA A LIVELLO PROFESSIONALE. NO ALLE INGIURIE

La Corte di Cassazione con la la Sentenza n. 2200 del 17 gennaio 2017, ha affermato che Il potere gerarchico, ovvero di sovraordinazione, consente di richiamare, ma non di ingiuriare il lavoratore dipendente e, comunque, non consente di esorbitare dai limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana, utilizzando, ad esempio, espressioni che abbiano una valenza mortificatrice della persona.

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RECESSO DEL RAPPORTO DI LAVORO DURANTE IL PERIODO DI PROVA

La Corte di cassazione con sentenza n° 1180 del 18 gennaio 2017 ha precisato che la sussistenza di ampia discrezionalità del datore nel valutare l’esisto del periodo di prova, ha ritenuto il recesso illegittimo non in quanto sia stato determinato da motivi estranei alla prova, ma in quanto il giudizio negativo espresso dal datore non sarebbe giustificato, così contraddicendo le stesse premesse del ragionamento.

Pertanto la S.C. ha accolto il ricorso dell’azienda contro la sentenza di merito, che ha invalidato il recesso del datore per il mancato superamento della prova da parte del lavoratore, dal momento che la motivazione risulta contraddittoria.

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INPS: UN PICCOLO CONTRIBUTO ALLA DIMINUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO

L’INPS, con il Messaggio n. 99 dell’11 gennaio 2017, nel messaggio l’Istituto rammenta che l’art. 2, co. 71, della Legge Fornero (92/2012) ha previsto, dal primo gennaio 2017, l’abrogazione di alcuni trattamenti erogati in caso di disoccupazione involontaria tra questi si evidenza:
  • contributo ordinario di mobilità, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
  • indennità di mobilità ordinaria.
Nel messaggio, inoltre, l’Istituto specifica che le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo (ex artt. 4 e 24 della legge 223/9)1 ed adottato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità.
I licenziamenti adottati in data successiva non danno luogo al versamento del suddetto contributo che potrà, pertanto, essere recuperato tramite il flusso l’UnimEns di competenza di gennaio 2017, utilizzando il codice “G800”. Parallelamente, in relazione a detti licenziamenti, le aziende saranno tenute al versamento del contributo (di cui all’articolo 2, c. 31 della legge 92/12 -contributo di licenziamento), moltiplicato per tre volte nei casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale.

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