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venerdì 4 ottobre 2019

Pace fiscale, in una circolare l’elenco delle violazioni formali definibili. Per i contribuenti in buona fede c’è più tempo per rimediare agli errori

k alla definizione agevolata delle violazioni formali anche se non sono state corrette tutte le irregolarità. Più tempo rispetto al termine del 2 marzo 2020 per chi riceve un invito da parte dell’ufficio, che potrà usufruire, in presenza di un giustificato motivo (per esempio se non è riuscito a individuare tutte le violazioni formali commesse) di ulteriori 30 giorni dalla ricezione, ad esempio, di una lettera di compliance per mettersi in regola. Ciò, naturalmente, a patto che abbia provveduto, entro il termine del 31 maggio 2019, al versamento della prima o unica rata. Sono i chiarimenti sulla definizione agevolata delle irregolarità formali (art. 9 Dl n. 119/2018) contenuti nella circolare n 11/E di oggi, che segue il provvedimento del 15 marzo 2019 e la risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019 (con cui è stato istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento). In particolare il documento di prassi si sofferma sull’ambito oggettivo di applicazione della misura, elencando le infrazioni, inosservanze e omissioni di natura formale ammesse alla definizione e quelle che - così come le violazioni sostanziali - restano fuori dalla definizione agevolata.

Quali sono le violazioni definibili - La regolarizzazione riguarda le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse, entro il 24 ottobre 2018, in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta sulle attività produttive, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alle fonte e crediti d’imposta, che non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, ma che possono comunque arrecare pregiudizio all'esercizio dell’attività di controllo. Tra le violazioni definibili rientrano l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute, la mancata o incompleta restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia, la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari, l’omessa comunicazione della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca.


Quando è esclusa la regolarizzazione - Sono escluse dalla definizione agevolata le violazioni sostanziali, ossia quelle che hanno inciso sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo. Non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione: l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, in quanto l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche in assenza di imposta dovuta, l’omessa presentazione del modello F24 con saldo pari a zero, l’indicazione di componenti negativi indeducibili come nell’ipotesi di fatture ricevute a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti, la mancata emissione di fatture, ricevute e scontrini fiscali, quando hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo, l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva quando la violazione ha avuto riflessi sul debito d’imposta.
Euro, Sembrare, Denaro, Finanza, Salvadanaio, SalvareLa rimozione delle irregolarità - Ai fini del perfezionamento della definizione, oltre al versamento delle somme dovute, è necessario provvedere, entro il 2 marzo 2020, alla rimozione delle infrazioni compiute. Qualora il contribuente non abbia rimosso in buona fede tutte le irregolarità commesse, ha la possibilità di provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione di invito da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ad esempio, se il contribuente riceve una lettera di compliance il 5 luglio 2019 con la segnalazione di una violazione formale relativa al periodo d’imposta 2017, l’irregolarità può essere rimossa al più tardi entro il 2 marzo 2020, purché entro il 31 maggio 2019 sia già stato effettuato il versamento della prima o unica rata per lo stesso periodo d’imposta. Se invece la lettera viene ricevuta il 28 febbraio 2020, il contribuente ha a disposizione 30 giorni per rimuovere la violazione purché il versamento per il 2017 sia stato effettuato in tutto o in parte entro il 31 maggio 2019. L’omessa rimozione di tutte le violazioni non pregiudica il perfezionarsi della definizione per le altre violazioni correttamente regolarizzate all’interno dello stesso periodo d’imposta. In alcuni casi non è necessario procedere alla rimozione, come per le violazioni del principio di competenza, se non incidono sull’imposta dovuta o per l’omessa presentazione delle liquidazioni periodiche Iva purché i dati siano confluiti nella dichiarazione Iva annuale.
Modi e tempi per la definizione agevolata delle violazioni formali – La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare. Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. É consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019.
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martedì 26 dicembre 2017

Amazon pagherà al Fisco italiano 100 milioni di euro

Firmato l’accertamento con adesione 



L’Agenzia delle Entrate e Amazon siglano l’accertamento con adesione per risolvere le potenziali controversie relative alle indagini fiscali, condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano, relative al periodo tra il 2011 e il 2015. Amazon pagherà nel complesso 100 milioni di euro.

Gli importi sono riferibili sia ad Amazon EU S.ar.l che ad Amazon Italia Services srl. Con Amazon sarà inoltre ripreso il percorso, a suo tempo sospeso a seguito dei controlli attivati, finalizzato alla stipula di accordi preventivi per la corretta tassazione in Italia in futuro delle attività riferibili al nostro Paese.

L’Agenzia conferma il suo impegno nel perseguire una politica di controllo fiscale attenta alle operazioni in Italia delle multinazionali del web.
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mercoledì 11 maggio 2016

Nuova tranche di inviti del Fisco per mettersi in regola ed evitare i controlli


COMUNICATO STAMPA

Nuova tornata di “alert” via posta elettronica certificata per alcune categorie di contribuenti titolari di reddito d’impresa. Si tratta, in particolare, dei soggetti che gestiscono apparecchi che distribuiscono vincite in denaro (art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). A seguito del confronto dei dati dichiarativi con quelli comunicati dalle società concessionarie della rete telematica per la gestione degli stessi apparecchi, sono infatti emerse delle possibili anomalie nella dichiarazione dei compensi percepiti. Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato oggi, vengono quindi indicate le modalità con le quali sono rese disponibili ai contribuenti le informazioni da verificare. I soggetti interessati dalle comunicazioni potranno così fare una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e fornire eventuali elementi, fatti e circostanze in grado di giustificare la presunta anomalia. Oltre alle mail certificate, le comunicazioni viaggeranno per posta ordinaria, in modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo Pec attivo, oppure non registrato nei pubblici elenchi.
Quali sono i dati condivisi - Per introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle Entrate mette quindi a disposizione anche di questa specifica categoria di contribuenti gli elementi e le informazioni di cui è in possesso. I dati di dettaglio relativi alla comunicazione saranno consultabili all’interno del “Cassetto fiscale” del contribuente, in cui sono resi disponibili, in particolare:
  • l’ammontare complessivo dei compensi percepiti nel 2011 per la gestione di apparecchi che distribuiscono vincite in denaro;
  • il modello di dichiarazione Iva presentata relativa all’anno 2011;
  • il protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione Iva 2011;
  • l’ammontare complessivo delle operazioni esenti indicate nella dichiarazione Iva;
  • l’importo delle operazioni esenti parzialmente o totalmente omesso, emergente dal confronto con l’ammontare complessivo dei compensi comunicati dalle società concessionarie;
  • il dettaglio dei compensi comunicati, con separata indicazione delle società concessionarie e della tipologia di apparecchi.
Strada prioritaria, la Pec - Le comunicazioni vengono inviate agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti o per posta ordinaria, nei casi di indirizzo Pec non attivo o non registrato nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. I contribuenti, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, potranno a loro volta richiedere informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia delle Entrate contattando il numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure lo 06/96668907 da telefono cellulare. Qualora decidano di inviare documentazione a supporto della giustificazione dell’anomalia segnalata, potranno utilizzare il canale telematico CIVIS. In alternativa, potranno regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi mediante l’istituto del ravvedimento operoso (Art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) effettuando due adempimenti:
  1. presentazione di una dichiarazione integrativa (Art.2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322);
  2. versamento delle maggiori imposte dovute, dei relativi interessi e delle sanzioni correlate all’infedele dichiarazione in misura ridotta, riportando nel modello F24 il codice atto indicato nella comunicazione.
Roma, 10 maggio 2016

Fonte: agenziaentrate.gov.it
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venerdì 11 marzo 2016

L’Agenzia delle Entrate con un Comunicato Stampa presenta i risultati 2015 e le strategie 2016 - secondo anno di record consecutivo per il recupero dell’evasione

COMUNICATO STAMPA

L’Agenzia delle Entrate presenta i risultati 2015 e le strategie 2016.
Secondo anno di record consecutivo per il recupero dell’evasione: in cassa 14,9 mld 250 milioni di euro dalle lettere di compliance: 1 su 2 corregge la propria posizione

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