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giovedì 13 luglio 2017

16 ottobre: termine per rispondere alle segnalazioni su omesse o tardive dichiarazioni

COMUNICATO STAMPA

Fissato al 16 ottobre il termine per rispondere alle segnalazioni su omesse o tardive dichiarazioni

Confermata la sospensione feriale dei termini L’Agenzia delle Entrate renderà disponibili agli intermediari le segnalazioni sulle omesse o tardive trasmissioni delle dichiarazioni fiscali relative all’anno 2013.

La scadenza per fornire un riscontro è stata fissata al prossimo 16 ottobre 2017. Anche per questi adempimenti è quindi confermata la sospensione feriale dei termini.

Roma, 12 luglio 2017
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lunedì 27 marzo 2017

Rubrica di approfondimento e ricerca sulle novità riguardanti l’abitare ecosostenibile e il risparmio energetico

Energia
Più controlli per gli APE e incentivi confermati per i condomini

Approvato il Piano dei controlli sugli APE di Regione Lombardia, predisposto da Infrastrutture Lombarde e pubblicato a novembre sul BURL, licenziata dal Governo anche la legge di bilancio 2017 per gli incentivi in materia di riqualificazioni.
Finalmente, a 4 anni dagli ultimi controlli lombardi, possiamo sperare di non ricevere più offerte di certificazioni energetiche a basso costo perché con la DGR n. X/5900 del 28 novembre 2016 “Approvazione del piano dei controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici, previsto dall’art. 11, della l.r. 24/2014”, pubblicata sul BURL n. 48 del 2 dicembre 2016, la Giunta regionale lombarda ha approvato il Piano dei controlli in merito alla conformità degli attestati di prestazione energetica degli edifici (APE) predisposto da Infrastrutture Lombarde S.p.A., in attuazione di quanto previsto dall’art. 11 della legge regionale 24/2014.
I criteri e le penalità per il controllo degli APE redatti sulla base della DGR 3868/2015 e del decreto 6480/2015 saranno definiti con provvedimento del dirigente competente indicando anche le modalità di esecuzione dei controlli documentali, che dovranno essere estesi anche agli APE redatti in base alla DGR 8745/2008 e al decreto 5796/2009.
L’ingiunzione di pagamento della sanzione, nel caso in cui un trasgressore non si avvalga delle facoltà di oblazione prevista dalla legge 689/81, verrà emessa direttamente da Regione Lombardia e non da ILspa, diversamente da quanto previsto con DGR 2554/2011.
  • Gli adempimenti
Con Legge Regione Lombardia 5 agosto 2014, n. 24 è stata conseguita la cessione a Infrastrutture Lombarde S.p.A. del ramo di azienda di Finlombarda S.p.A. dedicato allo sviluppo e all’attuazione delle politiche energetiche regionali e allo sviluppo dei sistemi catastali riguardanti l’efficienza energetica degli edifici, con particolare riferimento alla certificazione energetica e il rendimento energetico degli impianti per la climatizzazione in ambito civile.
Contestualmente, sono state attribuite a Infrastrutture Lombarde le funzioni relative ai controlli e all’irrogazione delle sanzioni riguardanti gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) degli edifici, di cui all’articolo 27, comma 17 nonies, della Legge Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24 affidate all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2012, n. 12.
L’Art. 11 comma 4 della Legge Regione Lombardia 5 agosto 2014, n. 24 impone a Infrastrutture Lombarde la predisposizione, con cadenza annuale, di un Piano dei controlli relativo alla conformità degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici e il resoconto dei controlli effettuati e delle sanzioni irrogate.
  • Controllo della conformità
Il “Piano dei controlli in merito alla conformità degli attestati di prestazione energetica degli edifici” costituisce il primo piano per l’avvio delle attività di accertamento e tiene conto del corposo e significativo aggiornamento della normativa di settore apportato dai Decreti interministeriali del 26 giugno 2015 e dai dispositivi regionali di recepimento (DGR 3868 del 17 luglio 2015 e DDUO n. 6480 del 30/7/2015).
L’aggiornamento introdotto riguarda i criteri operativi per lo svolgimento degli accertamenti, al fine di adeguarli alla procedura di calcolo implementata nel motore Cened+ 2.0 ed entrata in vigore il 1° ottobre 2015.
Le verifiche che verranno condotte sugli APE sono di tre tipologie, tra loro distinte in relazione al livello di approfondimento:
  1. accertamenti di primo livello, di ammissibilità̀ e ragionevolezza;
  2. accertamenti di secondo livello o documentali;
  3. accertamenti di terzo livello o con rilievo presso l’edificio.
La delibera precisa che “gli attestati di prestazione energetica correttamente redatti sulla base della procedura di cui alla DGR 8745/2008 e al decreto 5796/2009 (si veda il punto 8 della DGR 3868 del 17.7.2015), continueranno ad essere valutati sulla base dei criteri approvati con i decreti n. 33 e n. 3673 del 2012 ed eventuali successive modifiche”.
Nel Piano è anche disponibile una tabella con le sanzioni vigenti a livello nazionale e regionale per tipologia di violazione e soggetto.
  • Confermati gli incentivi
Come preannunciato nello scorso numero, la Legge di Bilancio per il 2017 è stata approvata dal Governo, confermando la proroga dell’Ecobonus 65% e della detrazione 50% per gli interventi sulle singole unità immobiliari, il sismabonus e i bonus maggiorati per le parti comuni degli edifici condominiali. Via libera anche al credito di imposta per la riqualificazione degli alberghi, al Fondo Infrastrutture da 47,5 miliardi di euro e a una serie di misure per il risanamento delle periferie e il post-Expo.
Confermato fino al 31 dicembre 2017 l’Ecobonus 65% sugli interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari. Gli interventi di riqualificazione energetica nei condomini usufruiranno di bonus graduati in base all’entità dei lavori e ai risultati raggiunti. Si partirà quindi dal 65%, come nelle singole abitazioni, ma si potrà salire al 70% se l’intervento interessa almeno il 25% dell’involucro edilizio, ad esempio quando si dota l’edificio di cappotto termico o si isola la copertura. Gli incentivi potranno arrivare al 75% nel caso in cui l’intervento porti al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva.
Gli incentivi saranno validi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Le detrazioni saranno calcolate su un ammontare delle spese fino a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Il rimborso avverrà in cinque anni anziché in dieci.
Per le ristrutturazioni, il bonus del 50% sugli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni dei condomini sarà prorogato fino al 31 dicembre 2017. Nei condomini il bonus parte dal 50%, ma può arrivare al 75% e 85% in presenza di miglioramenti di una o due classi di rischio sismico riguardanti tutto l’edificio. Il tetto di spesa incentivabile sarà di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari del condominio.

di Annalisa Galante
Membro del Comitato Scientifico Abitare Biotech
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mercoledì 11 maggio 2016

Nuova tranche di inviti del Fisco per mettersi in regola ed evitare i controlli


COMUNICATO STAMPA

Nuova tornata di “alert” via posta elettronica certificata per alcune categorie di contribuenti titolari di reddito d’impresa. Si tratta, in particolare, dei soggetti che gestiscono apparecchi che distribuiscono vincite in denaro (art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). A seguito del confronto dei dati dichiarativi con quelli comunicati dalle società concessionarie della rete telematica per la gestione degli stessi apparecchi, sono infatti emerse delle possibili anomalie nella dichiarazione dei compensi percepiti. Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato oggi, vengono quindi indicate le modalità con le quali sono rese disponibili ai contribuenti le informazioni da verificare. I soggetti interessati dalle comunicazioni potranno così fare una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e fornire eventuali elementi, fatti e circostanze in grado di giustificare la presunta anomalia. Oltre alle mail certificate, le comunicazioni viaggeranno per posta ordinaria, in modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo Pec attivo, oppure non registrato nei pubblici elenchi.
Quali sono i dati condivisi - Per introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle Entrate mette quindi a disposizione anche di questa specifica categoria di contribuenti gli elementi e le informazioni di cui è in possesso. I dati di dettaglio relativi alla comunicazione saranno consultabili all’interno del “Cassetto fiscale” del contribuente, in cui sono resi disponibili, in particolare:
  • l’ammontare complessivo dei compensi percepiti nel 2011 per la gestione di apparecchi che distribuiscono vincite in denaro;
  • il modello di dichiarazione Iva presentata relativa all’anno 2011;
  • il protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione Iva 2011;
  • l’ammontare complessivo delle operazioni esenti indicate nella dichiarazione Iva;
  • l’importo delle operazioni esenti parzialmente o totalmente omesso, emergente dal confronto con l’ammontare complessivo dei compensi comunicati dalle società concessionarie;
  • il dettaglio dei compensi comunicati, con separata indicazione delle società concessionarie e della tipologia di apparecchi.
Strada prioritaria, la Pec - Le comunicazioni vengono inviate agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti o per posta ordinaria, nei casi di indirizzo Pec non attivo o non registrato nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. I contribuenti, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, potranno a loro volta richiedere informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia delle Entrate contattando il numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure lo 06/96668907 da telefono cellulare. Qualora decidano di inviare documentazione a supporto della giustificazione dell’anomalia segnalata, potranno utilizzare il canale telematico CIVIS. In alternativa, potranno regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi mediante l’istituto del ravvedimento operoso (Art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) effettuando due adempimenti:
  1. presentazione di una dichiarazione integrativa (Art.2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322);
  2. versamento delle maggiori imposte dovute, dei relativi interessi e delle sanzioni correlate all’infedele dichiarazione in misura ridotta, riportando nel modello F24 il codice atto indicato nella comunicazione.
Roma, 10 maggio 2016

Fonte: agenziaentrate.gov.it
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