giovedì 29 ottobre 2015

Contro il geometra infedele denuncia ed esposto in Procura


Novara

E’ stato presentato in Procura, dal nuovo amministratore del Condominio San Babila geometra Carlo Rho, l’atto di querela e denuncia circostanziata contro il geometra Stefano Albeltaro per appropriazione indebita aggravata e tutti gli altri reati che la Procura riterrà opportuno ravvisare. Il “buco” nei conti dello stabile, al quale come in tanti altri casi è stato tagliato il gas per il riscaldamento per morosità, è di circa 180mila euro. 

«Ho rifatto i conteggi sulla base della documentazione ricevuta dal precedente amministratore – ci ha detto Carlo Rho – e ho verificato il saldo negativo del conto condominiale e le fatture che risultano da pagare comprensive di quelle per l’erogazione del gas». La situazione è drammatica perché, a queste somme versate dai condòmini e, per così dire, “sfumate nel nulla”, ci sono da aggiungere tutte le fatture da pagare per i servizi condominiali 2014. Quindi: conto in rosso più nuovo pagamento di quanto già puntualmente versato ma mai arrivato ai vari fornitori più le rate delle spese annuali. 

Un salasso di quattrini che getta nella disperazione tante famiglie e pone due interrogativi: 

1) dov’è finito questo mare di denaro, che potrebbe essere quantificato, se davvero Albeltaro gestiva una settantina di stabili, in più di due milioni di euro; 

2) sarà mai possibile, oltre che ottenere giustizia, rivedere almeno l’ombra dei soldi scomparsi?




Fonte: Ok Novara
Continua a leggere...

mercoledì 21 ottobre 2015

Amministratore infedele, buchi e irregolarità


"NON PAGAVA LUCE, GAS E MANUTENZIONI. CI HA DETTO: HO FATTO UNA CAVOLATA"

“Ho fatto una cavolata, cercherò di rimediare”. Sembra essere questa l’unica giustificazione addotta da un amministratore piacentino, finito nell’occhio del ciclone per la presunta malagestione di numerosi condomini in provincia. Bollette di acqua e gas non pagate, manutenzioni degli ascensori non saldate, così come lo spurgo delle fosse biologiche. E per nascondere il tutto, verbali di assemblea taroccati. Insomma, una situazione al limite che, dopo numerose riunioni condominiali, ha portato alcune vittime a denunciare i fatti ai carabinieri che ora stanno compiendo gli accertamenti del caso.

Le testimonianze ormai non si contano più, visto che sarebbero oltre un centinaio le persone che abitano nelle case da lui gestite e che avrebbero riscontrato buchi nei conti di migliaia di euro.

“Ha chiesto fidi alle banche di 5 mila euro per ogni condominio, faccia lei i conti - racconta una delle persone che abitano negli appartamenti in questione e che ha voluto restare anonimo -. Senza contare le bollette di Iren, che sono le più corpose. Nel nostro condominio di 13 appartamenti abbiamo avuto bollette non pagate per 7-800 euro alla volta. Le ultime due non pagate ammontavano addirittura a oltre 2mila euro”.

Tra i Comuni coinvolti, vi sarebbero San Nicolò, Rottofreno, Calendasco, Gragnano, Carpaneto, Sarmato e, in città, la struttura dalla quale è partita la prima segnalazione alla Farnesiana (solo in questo caso è stato stimato un ammanco di 100mila euro).

“In tanti si stanno facendo coraggio ma purtroppo ognuno reagisce singolarmente. Non riusciamo a metterci d’accordo e così le denunce sono ancora poche” ci ha spiegato un’altra delle persone che da anni abita in una palazzina gestita dall’amministratore infedele.

“Per noi la vicenda non è nuova. I primi verbali taroccati di cui ci siamo accorti sono del 2005” ha aggiunto per nulla stupito. “Ha iniziato con fidi in banca da 2mila euro, fino ad arrivare a 5mila. Ma era comunque perennemente sotto. Ultimamente non ha pagato le bollette dell’acqua, la manutenzione degli ascensori, lo spurgo delle fosse biologiche - ha confessato con amarezza -. In tanti cercano di trovare un accordo amichevole ma ci sembra difficile. Purtroppo ogni condominio decide autonomamente come muoversi”.

Una storia non nuova per Piacenza, che si era già verificata qualche anno fa e aveva visto un amministratore nell’analoga veste che, strozzato dagli usurai, aveva iniziato a fare debiti sospetti poi scoperti dagli assistiti.

Ora però il giro sembra ancor più vasto, perché l’amministratore da anni si occupava di numerose abitazioni anche grazie alla sua vicinanza - dicono in tanti - con una cooperativa molto attiva nelle costruzioni che pare lo “imponesse” ai proprietari. “Sì, ogni qual volta la cooperativa costruiva veniva proposto lui, però nessuno aveva da ridire. Si presentava bene, ben vestito, bella parlantina. E’ un ingegnere e sembrava sapesse il fatto suo in fatto di gestione” dice un altro condomino, che lo ha incontrato da poco: “Ha cercato di tranquillizzarci. Ha detto più volte di aver fatto una cavolata ma che, nel medio-lungo periodo sarebbe riuscito a rimediare. Ha accennato a qualche investimento immobiliare andato male ma che a breve sarebbe riuscito a metterci una pezza. Prendeva tempo ma poi i buchi puntualmente si ripresentavano”.



Fonte: Piacenza24
Continua a leggere...

giovedì 15 ottobre 2015

Amministratore di condominio infedele: fa sparire 500mila euro


L'uomo, dopo la condanna a 4 anni, si era reso irreperibile. Ma è stato intercettato e arrestato a Vigevano

Pavia

Nell’arco di poco più di 5 anni, tra il gennaio del 2001 e l’ottobre del 2006, in qualità di amministratore di diversi immobili di Milano, aveva trattenuto per sé il denaro che gli inquilini gli avevano versato per le competenze e le spese di manutenzione. 

Una somma enorme, circa 500 mila euro, che si era intascato, facendo poi perdere le sue tracce. A suo carico era scattata la denuncia per appropriazione indebita che era sfociata in una condanna a 4 anni di reclusione. Ma quando, lo scorso 25 marzo, avrebbe dovuto essere arrestato, G.O., 58 anni, ora agente di commercio residente a Milano, si era reso irreperibile. 

Tempo qualche giorno e i carabinieri di Vigevano lo hanno rintracciato in città e nel pomeriggio di ieri lo hanno arrestato in ossequio all’ordine di carcerazione emesso quel giorno stesso dalla Procura della Repubblica di Milano. Subito dopo l’uomo è stato condotto nel carcere dei Piccolini dove sconterà la sua pena.


Fonte: il Giorno
Continua a leggere...

martedì 13 ottobre 2015

Condominio, amministratori infedeli: truffe per 1,3 milioni


A tirare le somme è Federconsumatori Bologna. Le modalità sono ricorrenti: bollette non saldate, “movimenti imbarazzanti” tra i conti correnti di condomini diversi, e uso personale dei conti

Bologna

Quella degli amministratori di condominio ‘infedeli’ sembra proprio una truffa dura a morire. A tirare le somme di un ‘modo di fare’ ancora troppo diffuso e’ Federconsumatori Bologna, nella conferenza stampa di oggi: solo negli ultimi anni la ‘categoria’, riferisce il presidente dell’associazione Maurizio Gentilini, si e’ approfittata di 30 condomini, pari a oltre mille famiglie coinvolte, con un ammanco complessivo di 1,3 milioni (ma il conto salirebbe a due milioni e mezzo tenendo conto anche dei casi non seguiti da Federconsumatori).

Alcuni se ne sono accorti solo dopo che Hera staccava la fornitura di gas, atteggiamento che viene criticato dai legali dell’associazione: “Potrebbe evitare che il danno si aggravi- lamenta Giampiero Falzone- ma ci ha sempre risposto che per questioni di privacy loro sono tenuti a comunicare gli insoluti solo all’amministratore di condominio”. Un cane che si morde la coda, e una posizione che non soddisfa affatto Federconsumatori.

Falzone spiega che le modalita’ delle truffe sono sempre molto simili: bollette non saldate, “movimenti imbarazzanti” tra i conti correnti di condomini diversi, e uso personale dei conti.
L’avvocato consiglia maggiore controllo sull’operato degli amministratori e di agire in fretta nel caso in cui si dovesse scoprire qualche irregolarita’. Di solito gli amministratori infedeli “cercano di rassicurare i loro clienti, dicono che metteranno tutto a posto, ma e’ solo un modo per prendere tempo”.


Fonte: il Resto del Carlino
Continua a leggere...

lunedì 12 ottobre 2015

Amministratore di condominio fa sparire cinquantamila euro


Spese folli con i soldi riscossi in due anni dai proprietari.
La procura cita a giudizio un geometra 36enne


Lucca

CON I SOLDI sottratti agli ignari e tranquilli condomini, che glieli avevano affidati nell’arco di due anni per pagare le spese periodiche e anche alcuni lavori al palazzo, si era dato a spese pazze. Denaro volatilizzato, ma tanto non erano soldi suoi. 

Circa 50mila euro la somma che la Procura contesta a un geometra lucchese di 36 anni, citato ora a giudizio per appropriazione indebita aggravata. Un caso eclatante, ma non sarebbe neppure l’unico attribuito al soggetto in questione, che avrebbe infatti amministrato disinvoltamente vari condomini negli ultimi anni. La vicenda giudiziaria nello specifico si riferisce al periodo 2010-2011 ed è stata sollevata dal nuovo amministratore di un condominio che ha scoperto le magagne e ha denunciato tutto alla magistratura. 

Il geometra 36enne si sarebbe appropriato di ingenti somme versate sul conto corrente condominiale acceso presso un istituto di credito cittadino e di cui aveva la firma. Altri soldi incassati in contanti dai vari proprietari degli appartamenti sarebbero stati versati direttamente sul suo conto corrente personale. Così come sarebbero spariti i soldi destinati a pagare alcuni lavori e servizi condominiali.

UN «GIOCHETTO» andato avanti per quasi due anni, finché il geometra, di fronte alle pressanti richieste di spiegazioni e di ricevute dettagliate, non era «sparito», lasciando un clamoroso «buco» nella cassa. Oltre al danno anche la beffa per i condomini che a suo tempo avevano versato regolarmente le somme dovute. Si sono trovati di fronte a nuove (legittime) richieste da parte dei fornitori che non erano mai stati pagati. La Procura ha indagato sulla vicenda e ha concluso l’inchiesta, citando direttamente a processo il disinvolto geometra.


Fonte: La Nazione
Continua a leggere...

giovedì 1 ottobre 2015

Rumori

Continua a leggere...

L’amministratore di condominio nelle nuove norme tecniche di prevenzione incendi


Novità sulla gestione dell’emergenza?

Il 20 agosto 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015, “norme tecniche di prevenzione incendi”. In queste note si esamina l’aspetto della gestione delle emergenze, per quanto possa interessare un amministratore di condominio.
Come in tutte le leggi, si deve partire dal campo di applicazione: l’art.2 comma 1 del decreto elenca dettagliatamente in quali attività di prevenzione incendi si possano applicare le norme tecniche contenute nel nuovo decreto.
Art. 2 (Campo di applicazione) 1. Le norme tecniche di cui all’articolo 1 si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76. testo tratto dalla G.U. del 20 agosto 2015
Va subito evidenziato come le attività n.74 (centrali termiche), 75 (per quanto riguarda le autorimesse di superficie > 300 mq), 77 (edifici civili con altezza antincendio > 24m) non siano presenti nell’elenco: pertanto per queste attività, le classiche attività condominiali, le nuove norme tecniche non si applicano e nulla cambia rispetto al passato (rif. articolo sul numero di marzo 2012 di questa rivista). Detto questo, è utile una breve cronistoria di come si sia giunti a questa versione finale delle norme tecniche, presentate in passato come “codice” o “testo unico”. Dopo anni di indiscrezioni, confronti tecnici ed attese, nell’aprile 2014 è stata presentata dai massimi vertici del Ministero dell’Interno la bozza del cosiddetto “testo unico di prevenzione incendi”. Sembrava imminente la sua pubblicazione ed invece passarono mesi di silenzi (e di voci e di buone intenzioni: addirittura in Toscana si sono accettati i criteri di quella bozza per valutare i procedimenti in deroga) fino al giorno 18 dicembre 2014, quando il Ministero ha inoltrato alla Comunità Europea una nuova e diversa bozza di decreto. Dopo centottanta giorni, applicando il criterio del silenzio-assenso, il testo inviato è stato considerato approvato ed ora, con qualche modifica, lo troviamo ufficializzato come legge con il nome di decreto ministeriale 3 agosto 2015. La cronistoria è necessaria per illustrare un aspetto che a molti può sembrare marginale, ma che avrebbe potuto avere significativa importanza per gli amministratori di condominio: è quello della gestione dell’emergenza nei luoghi con diverse attività lavorative ed anche nei luoghi senza alcuna attività lavorativa.
La legge tuttora vigente in merito alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro (d.m. 10 marzo 1998, applicativo di un articolo del d.lgs. 626/94 mai cogente per i dipendenti di condominio) non prevede alcun obbligo di gestione emergenze per l’amministratore di un condominio con luoghi di lavoro privati, se non un generico precetto di “promuovere la collaborazione” tra i diversi datori di lavoro per la realizzazione delle esercitazioni antincendio. Il testo del d.m. 3 agosto 2015 non abroga il d.m. 10 marzo 1998 né può incidere, ovviamente, sul d.lgs. 81/08, per cui gli obblighi (limitati) in merito ai lavoratori di condominio non mutano. Si modificano invece gli obblighi per i titolari delle attività di prevenzione incendi elencate all’art.2 comma 1. Senza entrare in un dettaglio che non interessa i condomìni tradizionali, deve invece essere rilevato un dibattito avvenuto in merito alla gestione dell’emergenza nelle parti comuni utilizzabili da lavoratori di titolarità diverse. Questo è l’aspetto che interessa queste note e, per approfondirlo, fondamentale è valutare le differenze tra la prima bozza (12 aprile 2014) e il nuovo testo di legge.

testo superato, tratto dalla bozza di decreto in data aprile 2014


La frase evidenziata in giallo non poteva non indurre qualche preoccupazione, per la vaghezza del contenuto (notare che nemmeno “per esempio” è scritto per esteso, tanto è incidentale il riferimento) e per la pesantezza dei riflessi pratici. Qualche domanda che sorgeva spontanea: premesso che le “attività” sono solo quelle soggette a controlli di prevenzione incendi, come trattare eventuali altri condòmini non soggetti ai controlli dei VVF? come rendere compatibili il ruolo di “coordinatore di sito” (cioè tecnico-operativo) con un ruolo meramente amministrativo? quante sono numerose...? E difatti, la nuova bozza inviata alla Comunità Europea stravolgeva il contenuto dei due punti sopra riportati e, quasi senza alcuna modifica dal testo di fine 2014, questo è il testo di legge.








testo tratto dalla G.U. del 20 agosto 2015

Nella formulazione di legge opportunamente scompare il riferimento all’amministratore di condominio. E’ importante ricordarlo: c’era ed è stato rimosso, una così profonda – ed opportuna – revisione del testo è certamente avvenuta con cognizione di causa. La nuova versione del punto 1 ricorda la descrizione dell’attività di prevenzione incendi n.73, che testualmente riguarda: “Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.” A differenza delle classiche attività di prevenzione incendi condominiali (edifici alti, centrali termiche, autorimesse), in questo caso istanze o SCIA o richieste di CPI non devono obbligatoriamente essere firmate dall’amministratore di condominio, perché l’attività 73 è formata dalla compresenza di attività terziarie o industriali (escluse eventuali abitazioni) ed ai titolari delle diverse attività – o a un loro incaricato, espressamente nominato – spetta la presentazione delle pratiche necessarie. In questo senso si è espressa anche la Direzione Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con circolare prot. 4756 del 9 aprile 2013. La formulazione del punto 2 sopra riportato può lasciare aperta la questione dell’imputazione della cosiddetta “pianificazione d’emergenza di sito”  per le procedure d’emergenza “per le parti comuni e per le eventuali interferenze tra le attività”: la lettura combinata dei punti 1 e 2 non può che far propendere per una pianificazione di sito redatta a carico evidentemente dei titolari delle attività, senza le quali questa problematica sarebbe assente, e solo dopo che gli stessi titolari abbiano pianificato la gestione dell’emergenza interna ad ogni attività.
Ancora, appare utile riportare un ulteriore punto del capitolo sulle gestione delle emergenze, relativo alle attività non lavorative: quello evidenziato a seguire.










testo tratto dalla G.U. del 20 agosto 2015

Il punto evidenziato richiede attenzione: afferma che deve esistere una gestione della sicurezza antincendio durante l’emergenza dell’attività, anche se non lavorativa. Per attività si intende una delle casistiche espressamente elencate (ancora, art.2 comma 1), che ripetiamo non comprendono le più usuali attività condominiali (centrali termiche, autorimesse, edifici alti). Pertanto questa richiesta, esplicitata al punto 1.b del paragrafo S.5.7 del nuovo decreto, non appare applicabile al mondo condominiale. Opportunamente: a chi toccherebbero infatti le incombenze descritte al punto 1.b per edifici alti, autorimesse o centrali termiche soggette alla prevenzione incendi in condomini senza presenza di dipendenti? E in presenza di dipendenti condominiali, facendo finta di ignorare le esclusioni esplicite di cui al d.lgs. 81/08 e le ricadute contrattuali e di responsabilità per una competenza che non è nemmeno presa in considerazione dai CCNL, che succederebbe quando il dipendente fosse in malattia, ferie o semplicemente fuori orario? Chiudiamo ritornando al campo di applicazione per segnalare una significativa modifica tra il testo inviato alla Comunità Europea a fine 2014 e il nuovo testo di legge. Si trova all’art.2, che riportiamo prima nella versione del dicembre 2014 e poi in quella di legge. Prima riga del comma 1: da “si applicano, integralmente” a “si possono applicare”. Prima riga del comma 2: dalla possibilità di applicazione a tutte le attività, nuove e già esistenti, alla possibilità di applicazione alle sole attività di cui al comma 1.
Ulteriore conferma sul fatto che la scelta del legislatore non ha ricadute su centrali termiche, autorimesse, edifici alti, cioè sulle attività di prevenzione incendi comunemente esistenti nei condomini italiani.

testo superato, tratto dalla bozza inviata alla Comunità Europea in data dicembre 2014


testo tratto dalla G.U. del 20 agosto 2015
Continua a leggere...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...