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sabato 28 settembre 2019

Inaugurato presso l’INPS di Viterbo il Polo nazionale Guardia di Finanza



Questa mattina, presso la sede della Direzione Provinciale INPS di Viterbo, ha avuto luogo la cerimonia di inaugurazione degli uffici del Polo Nazionale Guardia di Finanza, presso il quale sono stati accentrati gli adempimenti amministrativi in materia di pensioni, previdenza e welfare, di competenza dell’INPS, per il personale della Guardia di Finanza di tutto il territorio nazionale. 

Calcolatore, Calcolo, Assicurazione, FinanzaIl Polo è stato costituito a partire dal 1° settembre, dopo la sottoscrizione del relativo protocollo – lo scorso 29 luglio – da parte del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, e del Presidente INPS Pasquale Tridico. A fare gli onori di casa il Direttore regionale INPS Lazio, Fabio Vitale, e il Direttore Provinciale INPS di Viterbo, Pasquale Caccavale. 

Al taglio del nastro sono intervenuti i vertici delle due Amministrazioni: per l’INPS il Presidente, Prof. Pasquale Tridico; per la Guardia di Finanza il Comandante Generale, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana. Graditi ospiti dell’evento, il Prefetto di Viterbo, Giovanni Bruno, l’assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali della Regione Lazio, Alessandra Troncarelli - in rappresentanza del Presidente Nicola Zingaretti - e le altre Autorità provinciali e cittadine. 

L’iniziativa conferma la scelta dell’INPS per l’accentramento presso Poli specializzati, dislocati a livello centrale o provinciale, delle lavorazioni riguardanti specifici segmenti di utenza, che consente ai beneficiari di relazionarsi con un interlocutore unico a livello nazionale e garantisce lo snellimento delle procedure e dei tempi di lavorazione delle prestazioni. Il Polo di Viterbo si occuperà delle pratiche pensionistiche, della gestione della posizione assicurativa, dei provvedimenti di riscatto e ricongiunzione, della liquidazione dell’indennità di buonuscita e dell’erogazione dei prestiti per tutto il personale della Guardia di Finanza, indipendentemente dalla sede di servizio dei beneficiari.

Nei loro interventi, il Presidente Tridico e il Comandante Generale Zafarana hanno sottolineato il valore della collaborazione attiva tra Enti dello Stato, tesa a migliorare il servizio e ad ottimizzare i tempi ed i costi dell’azione pubblica.
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martedì 10 ottobre 2017

Perplessità sulla notifica via Pec

Le ricevute di “accettazione” e di “avvenuta consegna” sono essenziali per provare la rituale notificazione della cartella via Pec. Ed infatti, qualora il contribuente eccepisca in giudizio la illegittimità della procedura prevista, l’Ufficio dovrà versare in atti copie conformi agli originali delle ricevute, pena l’accoglimento del ricorso del contribuente.
Il decreto fiscale D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche con L. 1° dicembre 2016, n. 225 ha aggiunto all’art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 il nuovo comma 7 il quale prevede che, in deroga all’art. 149-bis del Codice di procedura civile, la notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, potrà essere effettuata direttamente dal competente ufficio a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Ciò significa, che a decorrere dal 1° luglio 2017 anche gli uffici dell’agenzia delle Entrate potranno notificare gli avvisi di accertamento e gli altri atti impositivi direttamente all’indirizzo di Pec dei contribuenti laddove la notifica si intenderà perfezionata:
  • per l’Ufficio-mittente, nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette automaticamente la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio;
  • er il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di pec del destinatario trasmette all’ufficio o, nel caso di casella di posta elettronica satura o di indirizzo di posta elettronica del destinatario non valido o attivo, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet di InfoCamere così come già accade per le cartelle esattoriali.
Ebbene, tale modalità che rappresenta una facoltà e non un obbligo, non è certamente una novità  per il processo tributario giacchè è già in uso da parte di Equitalia per le notifiche delle cartelle esattoriali e di altri atti di riscossione.
Ed è proprio a questo proposito, che non si può fare a meno di evidenziare che le recenti decisioni delle commissioni tributarie di merito muovono nella direzione di una invalidità della notifica delle cartelle esattoriali per un serie di motivi di cui di qui a breve.
Orbene, la nullità della cartella di pagamento notificata con posta elettronica certificata deriva dal fatto che il messaggio email non contiene l’originale dell’atto di Equitalia ma solo una copia priva di attestazione di conformità. Ciò significa, che la posta elettronica certificata, non offre le garanzie tipiche della raccomandata tradizionale, in quanto non contiene l’originale della cartella, ma solo una copia informatica, priva peraltro di alcuna attestazione di conformità. Detta copia, quindi, non può assumere alcun valore giuridico perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico, in tutto e per tutto, all’originale che, in questo caso, resta nelle mani di Equitalia. Invece, con la notifica a mezzo di raccomandata a.r., l’originale finisce sempre nelle mani del contribuente. (Ctp Latina n. 992/01/16).
Ecco che, le ricevute di <accettazione> e di <avvenuta consegna> sono essenziali per provare la rituale notificazione della cartella via Pec. Ed infatti, qualora il contribuente eccepisca in giudizio la illegittimità della procedura prevista, l’Ufficio dovrà versare in atti copie conformi agli originali delle ricevute di <accettazione> e di <avvenuta consegna> del messaggio contenente l’atto notificando, pena l’accoglimento del ricorso del contribuente. (Ctp Roma n. 1715 del 26 gennaio 2017).
Secondo l’art. 26, co. 2, D.P.R. 602/1973, come modificato dall’art. 14, D.Lgs. 25.9.2015, n. 159, dall’ 1.6.2016, in virtù di quanto previsto originariamente dall’art. 38, co. 4, lett. b), D.L. 31.5.2010, n. 78, la notifica degli atti di riscossione destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, deve avvenire esclusivamente via Pec.

Nonostante la previsione di legge, non è affatto pacifica la possibilità di notificare la cartella di pagamento tramite Pec, in quanto vi sono delle questioni di legittimità costituzionale che sono emerse da diverse pronunce dalla combinata lettura degli artt. 20, co. 1 e 2 e 53, co. 2, D.Lgs. 546/1992, come pure dalla circ. 12.5.2016, n. 2/D (Ctr Lombardia (Milano), sent. 1711/34/2016, Ctr Lazio (Roma), sent. 54/10/2010, Ctr Emilia Romagna (Bologna), sent. 2065/1/2015 e Ctr Campania (Benevento, sent. 395/1/13). Altresì, la notifica tramite Pec non consente al destinatario di scegliere modalità, tempi e dinamica di ricezione – vista la scomparsa dell’irreperibilità relativa e assoluta - né di opporre un legittimo rifiuto. Si pensi al caso della mancata possibilità di visione della email a causa dello smarrimento della password di accesso all’account di Pec o al caso di degenza ospedaliera del destinatario. Importanti sentenze (Corte Cost., sent. 14.1.2010, n. 3; Corte Cost., 26.11.2002, n. 477; Cass., SS.UU., ord. 21.10.2004, n. 458) sono state poste a sostegno di una eccezione della illegittimità in sede giudiziale della operatività della notifica via Pec.
Oltretutto va detto che, dirigenti, funzionari e dipendenti di Equitalia non sono pubblici ufficiali e, pertanto, non spetterebbe ad essi apporre l’autentica sulle copie delle cartelle di Equitalia. Ciò significa che una semplice copia non può mai assumere un valore giuridico, poiché abbisogna dell’attestazione di un pubblico ufficiale autorizzato per essere ritenuti conformi all’originale, potere che non spetta ai funzionari di Equitalia (Cass. 27.4.2015, n. 8446; contra Ctr Calabria (Catanzaro), sent. 1674/2014) come pure non spetta ai postini (Cass. 6395/2014; Cass. 8333/2015; Ctr Lazio (Roma) sent. 3711/2014).

Il sistema Pec non può garantire infatti che il documento allegato sia effettivamente l’originale.
Non solo, è nulla la cartella notificata via pec con l’allegato in estensione <<.pdf>> e non <<.p7m>> che rappresenta l’equivalente del primo ma firmato digitalmente (Ctp Milano sentenza 1023/1/17 del 3 febbraio 2017) giacchè ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26 Dpr 602/73, articoli 20 e 71 Dlgs 82/05, Dpcm 22 febbraio 2013, il <<.pdf>> non soddisfa da solo i requisiti di integrità dell’allegato. Ed ancora, è nulla la cartella di pagamento via Pec, in quanto il documento allegato in <<.pdf>> non può essere considerato un valido documento informatico, bensì una semplice copia informatica e come tale priva di qualsivoglia valore probatorio. (Ctp Savona sentenze n. 100/2017 e n. 101/201 del 10 febbraio 2017).

di Iolanda Pansardi
Avvocato Tributarista in Lecce

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martedì 18 ottobre 2016

La posta elettronica certificata in condominio

Le uniche comunicazioni tra amministratore e condomini per cui necessita la conferma dell’avvenuta ricezione sono quelle inerenti alla convocazione dell’assemblea, alla trasmissione del verbale d’assemblea, alla contestazione di inadempienze del condomino.

Con il D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e successiva emanazione delle regole tecniche di attuazione di cui al D.M. 2 novembre 2005, il legislatore italiano ha introdotto la possibilità di interloquire tra soggetti privati e tra questi con Enti pubblici in modo informatico; è stato necessario, però, provvedere a una regolamentazione al fine di assicurare la certezza, non solo, dell’autenticità della documentazione trasmessa, ma anche del mittente di detta comunicazione, qualora ci si voglia avvalere di tale strumento.
Il D.P.R. 68/2005 ha stabilito le caratteristiche e le modalità per l’erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata. A tale scopo ha precisato che i soggetti operanti con il servizio de quo sono: a) il mittente; b) il destinatario; c) il gestore del servizio erogato. Infatti il percorso precedurale parte dal mittente, transita dal gestore e perviene, infine, al destinatario. In particolare l’art. 3 del precitato decreto consente di accertare sia l’invio del messaggio di posta elettronica dall’utente al proprio gestore sia la disponibilità dello stesso gestore a trattenerlo nella casella di posta elettronica e, contestualmente, inviarlo nella casella del destinatario.
È stato reso possibile, quindi, un quadro dettagliato del percorso del messaggio dal mittente al destinatario finale.
L’art. 4 D.P.R. 68/2005, ha prescritto le modalità di utilizzo della posta elettronica certificata consentendo a persone fisiche e a Enti collettivi, pubblici o privati, di poter utilizzare tale servizio dichiarando espressamente, a ogni effetto giuridico, il solo indirizzo valido ai fini di ciascun procedimento intervenuto con la Pubblica Amministrazione o di ogni singolo rapporto intrattenuto con un altro soggetto privato.
Anche il destinatario deve dichiarare la disponibilità ad accettare tale servizio indicando il proprio indirizzo valido.
La sicurezza dell’avvenuta consegna del documento elettronico certificato, risulta attraverso una serie di ricevute inviate dal gestore del servizio a tutti i soggetti interessati, affinché sia opponibile ai terzi ogni riferimento temporale interente alla validità dei documenti trasmessi.
Se poi mittente e destinatario utilizzano lo stesso gestore il problema della certificazione è sicuramente agevolato; utilizzando invece due gestori diversi, la comunicazione deve garantire la capacità operativa tra loro dei servizi offerti, cosicché il gestore del destinatario deve rilasciare al gestore del mittente la ricevuta che attesta l’avvenuta presa in carico del messaggio.
Questo non impedisce, ovviamente, ai soggetti, utenti di questo servizio, di utilizzare la posta elettronica senza alcuna certificazione e, quindi, come mero mezzo di comunicazione non avente valore giuridico.
La sicurezza del percorso telematico, pertanto, e di tutte le fasi di trattamento del messaggio deve essere conservato su un apposito log dei messaggi per il tempo ex lege previsto. Le tracce informatiche inserite nel log dei messaggi sono, quindi, opponibili ai terzi; i gestori devono garantire la riservatezza, la sicurezza, l’integrità e l’inalterabilità nel tempo delle informazioni in esso contenute attraverso opportune soluzioni tecniche e organizzative.
È previsto, altresì, che, in caso di mancata consegna del messaggio elettronico o di presenza di virus nella corrispondenza, il mittente debba essere tempestivamente informato dal gestore del servizio. Ovviamente le ricevute rilasciate dai gestori e le buste di trasporto dei messaggi sono sottoscritte con firma elettronica.
I gestori devono essere a loro volta certificati e inseriti in apposito registro che costituisce una garanzia della loro serietà e della loro professionalità. Come sopra indicato il Ministero per l’innovazione e le tecnologie, con decreto 2 novembre 2005, ha fissato i principi generali per la formazione, la trasmissione, la validazione della posta elettronica certificata definendo, anche, la terminologia necessaria per la verifica del regolare processo di trasmissione e la conferma dell’autenticità del messaggio trasmesso; così il decreto ministeriale definisce quali siano il punto di accesso, il punto di ricezione e il punto di consegna nonché cosa siano la firma del gestore di posta elettronica, la ricevuta per accettazione, la ricevuta di presa in carico, la ricevuta di avvenuta consegna, il dominio di posta elettronica certificata; quest’ultima deve contenere unicamente caselle di posta elettronica certificata, affinché si possa, in concreto, realizzare la normativa inerente alla sicura e riservata trasmissione di documenti attraverso il sistema della posta elettronica certificata. 
Vengono, quindi, stabilite con esattezza le caratteristiche dei messaggi e la conservazione, in particolare, dei log dei messaggi.

Sono, altresì, fissate:
  • per i gestori: la prassi d’iscrizione all’elenco dei gestori, nonché la redazione di un prontuario operativo che esponga le procedure attuate dal gestore nell’esecuzione della propria funzione.
  • per i gestori e per i titolari: i requisiti dei messaggi, la conservazione dei log dei messaggi, gli standard di servizio (per esempio il numero massimo dei destinatari, le estensioni del messaggio, etc.).
È sicuramente questo un sistema operativo di interesse e di rilievo particolari perché si adegua alla nuova tecnologia introdotta dalla scienza che indubbiamente consente di potere inviare documenti più velocemente con la sicurezza del giungere a destinazione e con minori costi di inoltro. L’art. 45 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, prevede che il documento informatico si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato; dunque, per analogia, non è necessario che il condomino destinatario lo legga concretamente.
La problematica, però, sorge per quanto attiene al condominio e inerisce a come possa essere utilizzato questo strumento nella comunicazione che l’amministratore invia ai condomini e ai terzi quali, ad esempio, i fornitori. È, infatti, necessario prendere in considerazione che le uniche comunicazioni tra amministratore e condomini per cui necessita la conferma dell’avvenuta ricezione sono quelle inerenti alla convocazione dell’assemblea, ordinaria o straordinaria che sia, alla trasmissione del verbale d’assemblea, alla contestazione di inadempienze del condomino, quale la morosità nel pagamento delle rate condominiali, o la violazione del regolamento contrattuale di condominio.
Diverso discorso invece può sorgere nelle comunicazioni tra amministratore e terzi, per esempio con l’istituto assicuratore per una denuncia di sinistro, con l’appaltatore per una denuncia di vizi dell’opera eseguita, con il professionista per il conferimento di incarico etc.; in questi casi la nuova disciplina sopra esaminata può essere applicata in quanto sicuramente aziende e professionisti che sono obbligati ad utilizzare il sistema de quo.
È opportuno allora rammentare che l’assemblea del condominio è l’organo deliberante della gestione e dei rapporti interpersonali tra i condomini con pieni poteri disciplinati, peraltro, dall’art. 1135 del codice civile (Cass. Civ. Sez. II, 25 maggio 2016 n. 10865).
Il codice stabilisce che le delibere adottate in assemblea devono essere assunte con il metodo collegiale e quindi è necessario, da una parte, che vi sia un soggetto attivo legittimato a convocare l’assemblea che l’art. 66 disp. att. c.c. individua nell’amministratore, se esistente, seppure con le dovute eccezioni, per esempio due condomini rappresentanti almeno un sesto del valore dell’edificio in caso di inerzia dell’amministratore stesso ovvero anche un solo condomino che richieda la modifica delle tabelle millesimali ex art. 69 disp. att. c.c.. Dall’altra è necessario che siano chiaramente individuati i soggetti destinatari che hanno il diritto di partecipare all’assemblea.
L’art. 1136 codice civile prescrive, altresì, che tutti i condomini devono essere convocati in assemblea e, considerata la inderogabilità di questa norma, la sua violazione determina l’annullabilità delle delibere assunte in tale assemblea, seppure eccepibile dal solo condomino che non sia stato convocato (Cass. Civ. Sez. II, 18 aprile 2014 n. 9082); per condomino, indubbiamente, si deve far riferimento non soltanto al proprietario di una unità immobiliare, ma altresì al nudo proprietario, all’usufruttuario, ai coniugi che sono in comunione legale dei beni, agli eredi di una comunione ereditaria, ai comproprietari di un’unica proprietà immobiliare e ai legali rappresentanti di coloro che risultano condomini, quale l’amministratore unico di una società a responsabilità limitata, il tutore di una persona interdetta, il curatore di un condomino fallito.
Lo stesso precitato art. 66 disp. att. c.c., come novellato dalla legge 11 dicembre 2012 n. 220, prescrive le modalità di convocazione dell’assemblea, indicandovi anche proprio la posta elettronica certificata.
L’altra norma inderogabile, costituita dal precitato articolo 66 disp. att. codice civile, prevede che la convocazione d’assemblea deve pervenire agli aventi diritto almeno cinque giorni prima della data dell’assemblea; considerata la modifica apportata dalla legge 220/2012, che, applicando il principio di solidarietà previsto dall’art. 3 della Costituzione, ha privilegiato la partecipazione di tutti coloro che abitano o lavorano nell’edificio condominiale, per aventi diritto a presenziare all’assemblea devono ricomprendersi i conduttori di unità immobiliari, seppure con i limiti relativi agli argomenti dell’ordine del giorno di loro competenza ai sensi dell’art. 10 l. 27 luglio 1978 n. 392.
Nel quadro generale della disciplina codicistica si rinvengono, per la convocazione dell’assemblea, specifici obblighi a carico dell’amministratore che deve adempiere affinché l’assemblea di condominio si possa considerare valida e, soprattutto, si possano considerare valide le singole delibere in essa assunte.
Ma rilevante altresì è l’invio del verbale d’assemblea in quanto l’eventuale impugnazione per annullabilità delle delibere assembleari, che oggi ne costituisce il maggior motivo, decorre dal trentesimo giorno in cui è pervenuto a destinazione il verbale stesso nel caso il condomino fosse stato assente all’assemblea che ha adottato la delibera impugnanda. Infatti, se il condomino fosse stato presente a tale assemblea, i trenta giorni decorrono dal giorno stesso dell’assemblea. 
Ai fini della prova inerente al giorno in cui il condomino assente abbia ricevuto la copia del verbale, l’amministratore deve produrre un documento di data certa che ben può essere rappresentato dalla cartolina di ritorno della raccomandata inviata ovvero dalla ricevuta del gestore accreditato nel caso di inoltro del verbale con posta elettronica certificata.Se questo è il panorama della legislazione codicistica, la nuova legge non può modificare tacitamente la sua disciplina; infatti, l’abrogazione di una norma antecedente da parte di quella susseguente, deve essere o espressa o tacita, ma in questa ipotesi deve essere chiaramente in contrasto con quella abrogata.
È perciò evidente che l’amministratore di condominio può utilizzare questo nuovo strumento della posta elettronica certificata soltanto nell’ipotesi in cui tutti i condomini e gli aventi diritto come sopra individuati, nessuno escluso, siano muniti di posta elettronica per poterla ricevere ma, soprattutto, siano collegati con un gestore che possa certificare l’invio delle mail. Se ciò non fosse possibile, per qualsiasi evidente motivo non ultimo quello della mancanza di un gestore garante del processo di trasmissione, l’utilizzo della posta elettronica come mezzo di convocazione di assemblea o di invio del verbale sarebbe del tutto inefficace ricadendo totalmente sull’amministratore la responsabilità dell’impugnazione di una delibera condominiale da parte del condomino che non è stato convocato in assemblea.
Identico principio si applica in tutti i casi di messa in mora del condomino moroso o di diffida a colui che viola una qualsiasi clausola del regolamento contrattuale di condominio, necessitando sempre la certezza che gli atti de quibus siano regolarmente pervenuti al destinatario.
La posta elettronica è, d’altronde, un mezzo sempre più adoperato per comunicare con gli interlocutori del messaggio inviato dal mittente e, spesso, è uno strumento utilizzato anche per trasmettere comunicazioni per le quali non necessita una conferma certa di essere pervenuta a destinazione; tra queste, per esempio, una richiesta di informazioni da parte dell’amministratore all’avvocato che cura una vertenza giudiziaria per il condominio o una richiesta di preventivi alle ditte alle quali appaltare il rifacimento della facciata del condominio. In questi casi l’uso delle mail ben può sostituire il servizio postale ordinario.
Allo stato, però, questo “nuovo” strumento informatico è di difficile applicazione nell’ambito di un condominio, almeno, come sopra dedotto, nei rapporti tra amministratore e condomini, che sovente ne sono sprovvisti; ma certamente può essere utilizzata per ogni informazione da trasmettere a coloro che già posseggono un indirizzo di posta elettronica certificata.
E’ presumibile che in un prossimo futuro la posta elettronica certificata possa diventare uno strumento validamente impiegato, considerato anche che si potranno compensare gli attuali costi delle raccomandate con avviso di ricevimento con quelli di un gestore accreditato.

di Gian Vincenzo Tortorici
Direttore CSN Anaci

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lunedì 16 novembre 2015

PROBLEMI CON LA PEC (Posta elettronica certificata)

Se la casella PEC è piena, disattivata o non funziona la notifica è nulla?

Il destinatario della posta elettronica certificata ha un obbligo di curare il proprio account, tuttavia la norma presenta delle lacune: la sentenza del tribunale di Viterbo.
La nuova forma di notifica a mezzo di posta elettronica certificata sta generando non poche perplessità sia tra i cittadini, timorosi che un uso non corretto della propria casella email possa implicare decadenze dalla possibilità di azionare i propri diritti a seguito, per esempio, del ricevimento di un atto processuale, di una cartella esattoriale, di una multa, ecc. Ma anche tra gli stessi professionisti che, a breve, conosceranno nuove forme di irregolarità e improcedibilità degli atti processuali (e relative cause di nullità delle notifiche e sentenze) a causa di vizi “informatici”.
Quel che al momento è certo è che il titolare della PEC (sia esso un professionista, un imprenditore, una società, ecc.) ha l’onere di controllare periodicamente (più opportunamente, almeno una volta al giorno) la propria casella, per verificare l’eventuale arrivo di notifiche.
Una dimenticanza o l’incuria o anche la semplice incapacità di compiere tale adempimento potrebbe implicare seri problemi.
Difatti, se anche il destinatario è assente per lavoro, per malattia, o se incapace di utilizzare l’account, o ancora nell’ipotesi di un guasto tecnico al computer, o di assenza di linea internet, o di perdita della password e delle altre credenziali di accesso alla casella, la notifica si considera ugualmente perfezionata.
Quel che conta, infatti, è la ricevuta di conferma, da parte del gestore PEC, inoltrata al mittente.
Sarà questa la prova dell’avvenuta notifica, che farà sì che il procedimento si considera valido anche se il destinatario non ha preso visione della comunicazione o dell’atto.
Il problema, però, potrebbe porsi nel caso di casella piena (ossia priva di spazio libero), in quello di PEC non funzione o, ancora, nell’ipotesi di disattivata volontariamente da parte del destinatario. 

In questi casi, la notifica può considerarsi ugualmente valida?

Una recente sentenza del tribunale di Viterbo, citata in un noto portale internet, sosterrebbe di sì.
Sembra quasi che il giudice abbia voluto, in questo modo, addossare la responsabilità per la mancata notifica, e cura del proprio account di PEC, al relativo proprietario.
Quest’ultimo, pertanto, oltre all’obbligo di controllare periodicamente la casella, dovrebbe anche scaricare i messaggi e poi cancellarli, in modo da liberare lo spazio per le successive notifiche.
Stesso discorso per il caso di non funzionamento o di disattivazione dell’account, artificio che potrebbe evidenziare l’intenzione di rendersi deliberatamente irreperibili (un po’ come cancellare il nome dal citofono o dal box della posta).

La sentenza in commento è tuttavia criticabile

Innanzitutto essa non tiene conto del fatto che, per legge, la notifica via PEC si considera valida solo nel momento in cui il mittente riceve la mail con la conferma di recapito del messaggio, mail che è inoltrata dal Gestore: cosa che, ovviamente, non avviene se l’account del destinatario non esiste più o è pieno. Il mittente, infatti, non avrebbe la prova del regolare compimento di tale formalità.
Peraltro, la normativa del 2012 prevede che, in caso di non funzionamento della PEC dell’avvocato per fatto a lui imputabile, la notifica debba avvenire in cancelleria.
Il che funziona un po’ come il vecchio deposito presso la Casa Comunale, come residuale mezzo per consentire al destinatario di venire, in qualche modo, a conoscenza dell’atto.
Ebbene, se ciò è previsto per gli avvocati non si vede perché non debba avvenire anche per le parti e per i cittadini.
Di fatto, la norma è completamente lacunosa su tale aspetto. Sarà la giurisprudenza a chiarire in futuro come ci si debba comportare, salvo un (auspicato) intervento del legislatore.


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sabato 3 giugno 2000

Amministratori di condominio della provincia di: Viterbo



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