mercoledì 9 dicembre 2015

L’amministratore di condominio ed il reato di appropriazione indebita

Tra (inconsapevoli) buchi di bilancio e (volute) fughe con la cassa

Il fatto che il condominio sia un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, i quali sono rappresentati dall’amministratore, non comporta la parcellizzazione invocata dalla difesa dell’imputato, essendo, di contro, rilevante il danno complessivo.

è curioso notare che, se si sfogliano i repertori di giurisprudenza - come si usava una volta - o, più semplicemente, cliccando la parola “amministratore di condominio” all’interno di una banca dati di pronunce penali, la fattispecie criminosa più frequente è quella dell’appropriazione indebita.
Peraltro, in forza del nuovo art. 71-bis disp. att. c.c., il soggetto che commette tale reato non può svolgere l’incarico di amministratore di condominio (comma 1, lett. b), mentre se, durante l’espletamento del mandato, sopraggiunga una condanna definitiva sul punto, “cessa” automaticamente dallo stesso incarico, venendo meno appunto uno dei requisiti di “onorabilità” oggi richiesti per la sua nomina (comma 4).
Appare opportuno, quindi, passare in rassegna i recenti approdi della magistratura di vertice in subiecta materia, che dovranno essere letti alla luce dei più stringenti obblighi di tracciabilità e trasparenza imposti dal riformato art. 1129 c.c. in capo all’amministratore (v., rispettivamente, il comma 9 che impone a quest’ultimo di “far transitare” le somme ricevute a qualsiasi titolo dai condomini o dai terzi su uno specifico contro corrente, postale o bancario, intestato al medesimo condominio, nonché il comma 12 che configura come “grave irregolarità”, giustificante la revoca da parte dell’autorità giudiziaria, la gestione secondo modalità che possano “generare confusione” tra il patrimonio del condominio ed il patrimonio personale dell’amministratore).
Va, innanzitutto, premesso che, secondo il disposto dell’art. 646 c.p., commette il reato di appropriazione indebita chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso; la pena prevista, a querela della persona offesa, è la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a euro 1.032,00, ma tale pena è aumentata se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di “deposito necessario”; si procede d’ufficio, invece, se ricorre quest’ultima ipotesi o se ricorre una delle circostanze aggravanti di cui all’art. 61, n. 11), c.p., ossia “l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità”. Allorquando si sente dire - a ragione o a torto - che “quell’amministratore è un ladro”, in realtà, non ci si riferisce al furto di qualcosa altrui, ma al fatto che quest’ultimo si è appropriato, abusando della sua posizione, di soldi o/e documentazione condominiale che, in forza del suo incarico, rientrava nella sua disponibilità, aggravato il tutto dal rapporto fiduciario che lo legava ai singoli partecipanti. Orbene, nella fattispecie decisa, da ultimo, da Cass. pen. 17 settembre 2015 n. 37666, ad un soggetto erano stati contestati una serie di fatti di appropriazione indebita, consumati mentre aveva svolto la funzione di amministratore condominiale, nei confronti dei condomini amministrati, infliggendogli la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione nonché il pagamento di euro 800 di multa. Avverso tale sentenza, aveva proposto ricorso per cassazione l’amministratore, il quale denunciava:
  1. la mancanza/illogicità della motivazione in ordine all’elemento psicologico del reato, in quanto quest’ultimo non poteva indursi dalle modalità della condotta, che doveva essere inquadrata come un’ipotesi di mala gestio dell’amministrazione condominiale e non come appropriazione indebita, segnatamente rimarcando che, sebbene il denaro di spettanza condominiale risultasse trasferito sui conti personali dell’imputato e della moglie, doveva considerarsi che alcuni debiti condominiali erano stati pagati proprio con le somme prelevate dal conto corrente dell’imputato medesimo;
  2. la mancanza/illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 7), c.p., deducendo che la rilevanza del danno era stata illegittimamente valutata facendo riferimento all’ammontare complessivo delle somme di cui si contestava l’appropriazione, e non al singolo condominio, né tantomeno al singolo condomino, per il quale il danno cagionato poteva stimarsi in euro 400\500;
  3. la mancanza/illogicità della motivazione in relazione al giudizio di equivalenza tra le circostanze, evidenziando che non era stato adeguatamente valutato il suo comportamento ed il fatto che le condotte illecite risultavano consumate in un periodo temporale circoscritto;
  4. e mancanza/illogicità della motivazione in relazione alla misura della pena inflitta in continuazione.
I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto il suddetto ricorso “manifestamente infondato”. Riguardo all’elemento soggettivo, si è rilevato che le risultanze processuali hanno evidenziato l’incompatibilità dei fatti emersi - nella specie, trasferimento del denaro di spettanza condominiale sui conti correnti personali - con l’assenza del dolo specifico richiesto dalla norma; infatti, nella motivazione della gravata sentenza, si è esaltata la “potenzialità dimostrativa della condotta” - non solo in ordine alla consumazione del fatto sotto il profilo oggettivo, ma anche - con riguardo alla dimensione soggettiva del reato stesso. In particolare, alcune condotte sono univocamente inquadrabili nella fattispecie delittuosa poiché l’elemento oggettivo è connotato da una tale evidenza da essere incompatibile con ogni riconduzione a condotte alternative lecite; in tali casi, anche la connotazione finalistica del dolo specifico può dedursi dalle condotte, nella misura in cui siano “autoevidenti”.
Per quanto concerne, poi, l’asserita inesistenza dell’aggravante prevista dall’art. 61, n. 7), c.p. (danno patrimoniale di rilevante gravità) in relazione alla scarsa incidenza dell’attività delittuosa sul patrimonio dei singoli condomini, gli ermellini hanno osservato che il danno deve esser valutato nella sua interezza e “non parcellizzato in relazione alla quotadanno incidente sui singoli condomini”.
Il fatto che il condominio sia - secondo l’impostazione tradizionale - un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, i quali sono rappresentati dall’amministratore, non comporta la parcellizzazione invocata dalla difesa dell’imputato, essendo, di contro, rilevante il danno complessivo che il rappresentante degli interessi dei condomini ha causato svolgendo la sua funzione di amministratore dell’ente-condominio. In ordine al trattamento sanzionatorio, inoltre, si è affermato che la motivazione della gravata sentenza sul giudizio di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti si presentava approfondita e priva di fratture logiche, nonché resistente anche al dedotto errore circa il tempo del commesso reato. In proposito, il Collegio, in punto di valutazione dei parametri che conducono alla definizione del trattamento sanzionatorio, ha condiviso quella giurisprudenza di legittimità secondo cui la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 c.p. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (v. Cass. pen. 26 giugno 2009 n. n. 36245).
Peraltro, la determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio è frutto di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, in linea con quell’orientamento ad avviso del quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p., conseguendone che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (v., tra le altre, Cass. pen. 30 settembre 2013 n. 5582).
La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complesdottrina siva, e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione, da parte del giudice del gravame, è compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata, dimostrando di aver considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 c.p. (v. Cass. pen. 20 maggio 1989 n. 10273).
Infine, anche le censure sull’aumento in continuazione considerato eccessivo ed immotivato sono state disattese, poiché si è aderito a quell’indirizzo secondo cui, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste l’obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena effettuati ai sensi dell’art. 81 c.p., valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (v. Cass. pen. 28 aprile 2011 n. 27382; Cass. pen. 22 settembre 1999 n. 11945). Sul punto, i giudici del Palazzaccio hanno verificato che, nel caso di specie, la Corte territoriale aveva applicato un unico aumento per la continuazione, che doveva ritenersi giustificato, nella dimensione, dalle ragioni offerte per la quantificazione della pena-base; il consolidamento della progressione criminosa che veniva effettuato con il riconoscimento del vincolo della continuazione consentiva, infatti, di ritenere giustificati gli aumenti per i “reati satellite” con i parametri indicati per la determinazione del reato principale (v., di recente, Cass. 21 novembre 2014 n. 4707). A proposito dell’entità del danno, si rammenta che il Supremo Collegio ha avuto modo di puntualizzare che il reato di appropriazione indebita, da parte dell’amministratore nella gestione contabile di un condominio, si configura anche in relazione ad un “esiguo ammanco di cassa”, qualora il medesimo amministratore non sia in grado di dimostrare che tale minima differenza sia riconducibile a cause diverse dalla finalità di indebita appropriazione e non da lui volute consapevolmente (v. Cass. pen. 12 luglio 2011 n. 36022: nella specie, l’imputato si era appropriato indebitamente del denaro depositato nel conto corrente del condominio, di cui era stato amministratore, pari a circa euro 500). Al contempo, però, l’esistenza di un “buco” nella contabilità condominiale non necessariamente prova la consapevolezza dell’amministratore, in quanto esso potrebbe trovare giustificazione in pagamenti effettuati senza il rilascio di fatture o ricevute, oppure non contabilizzati perché di modestissimo valore (v. Cass. pen. 14 aprile 2014 n. 16209).
Per il resto, il delitto di appropriazione indebita è un reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, ossia nel momento in cui l’agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria. In quest’ordine di concetti, si è affermato (v. Cass. pen. 3 febbraio 2012 n. 18664) che il reato di appropriazione indebita si concretizza con il raggiungimento della prova dell’intervenuta “interversione del possesso”, ossia quando si provi che l’amministratore abbia trattenuto per sé le ricevute dai condomini - indipendentemente dalla loro entità - in ragione del proprio ufficio, defalcandole da quelle che, secondo le risultanze contabili, avrebbe dovuto consegnare o destinare al pagamento dei fornitori. Nello specifico, nella fattispecie esaminata da Cass. pen. 17 maggio 2013 n. 29451, si è ritenuto perfezionato il delitto di appropriazione indebita della documentazione relativa al condominio da parte di colui che ne era stato amministratore - non nel momento della revoca dello stesso e della nomina del successore, bensì - nel momento in cui l’agente, volontariamente negando la restituzione della contabilità detenuta, si era comportato uti dominus rispetto alla res (da ricordare che, tra gli obblighi in capo all’amministratore “cessato”, la Riforma del 2013 annovera quello di consegnare immediatamente “tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio” e, curiosamente, “ai singoli condomini”, obbligo che, peraltro, era già desumibile dall’art. 1713, comma 1, c.c.). In quest’ultimo giudizio, l’amministratore prospettava, per un verso, che erroneamente la gravata sentenza aveva ravvisato l’ingiusto profitto proprio del delitto contemplato dall’art. 646 c.p., nel continuare il ricorrente a comportarsi da amministratore del condominio (malgrado la revoca dalla carica, che egli reputava illegittima), così creando una sorta di gestione parallela rispetto a quella del nuovo amministratore, trattandosi di una mera ipotesi che, per di più, non avrebbe comportato nemmeno un qualche vantaggio economico, e, per altro verso, che la Corte territoriale aveva omesso di dichiarare estinto per prescrizione il reato, che era stato commesso alla data della delibera dell’assemblea condominiale che aveva nominato un nuovo amministratore in sua vece. Sotto il primo profilo, il Supremo Collegio ha precisato che, per la configurazione del delitto di cui all’art. 646 c.p., basta che l’ingiusto profitto sia “potenziale”, non essendo necessario che esso si realizzi effettivamente, il che emerge dal rilievo che la norma richiede solo che il soggetto attivo agisca “per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto”, ricordando che l’ingiusto profitto di cui all’art. 646 c.p. non deve necessariamente connotarsi in senso patrimoniale (v. Cass. pen. 22 ottobre 2010 n. 40119).
In altri termini, per il dolo specifico che caratterizza la fattispecie, basta il mero intento di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, a prescindere dalla sua concreta realizzazione; nel caso di specie, correttamente i giudici del merito avevano ravvisato il fine di profitto perseguito dall’imputato nel fatto di continuare ad amministrare il condominio, il che lo poneva in condizioni di accampare ulteriori pretese o comunque di rendere più difficoltosa (se non di paralizzare) la gestione, giacché continuava a considerarsi amministratore, ad esempio, ritenendo illegittima la delibera assembleare che lo aveva revocato, al punto da invitare i dissenzienti a sottoscrivere un documento in suo sostegno. Sotto il secondo profilo, i giudici di legittimità ribadiscono che quello previsto e punito ex art. 646 c.p. è un reato istantaneo (v., ex multis, Cass. pen. 16 marzo 1971 n. 709), che si verifica con la prima condotta appropriativa, ma nel caso di specie la consumazione si era verificata non già al momento della revoca dell’imputato e della nomina di nuovo amministratore - così confondendo il mero venir meno del titolo per cui si detiene con la condotta appropriativa, che richiede quid pluris - bensì in quello in cui il ricorrente aveva volontariamente negato la restituzione della contabilità che ancora deteneva, nella consapevolezza di non avere più alcun titolo per trattenerla presso di sè.
Nel caso di specie, tale momento va individuato - alla stregua dell’accertamento in punto di fatto compiuto dai giudici di merito - al momento della notifica del precetto, che dava sèguito all’ordinanza del Tribunale che gli ordinava la consegna della documentazione; dunque, considerato quest’ultimo come dies a quo, si è dato atto che il termine massimo di anni 7 e mesi 6 di prescrizione del reato ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, comma 1, c.p., e 161, comma 2, c.p. (nuovo testo) - da prolungarsi ulteriormente per effetto della sospensione della prescrizione - non era ancora spirato alla data della sentenza impugnata. Nè importava - ad avviso degli ermellini - che fosse maturato alla data della suddetta pronuncia, dovendosi applicare il principio, ormai consolidatosi a partire da Cass. S.U. 22 novembre 2000 n. 32, per cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche se per manifesta infondatezza dei relativi motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (v., ex multis, Cass. pen. 4 giugno 2008 n. 24688; Cass. pen. 20 gennaio 2004 n. 18641). Del pari, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, in quanto esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 c.p.p. (v., ad esempio, Cass. S.U. 27 giugno 2001 n. 33542). Un’altra fattispecie affrontata di recente dalla Suprema Corte (v. Cass. pen. 16 aprile 2014 n. 31192) aveva ad oggetto una sentenza della Corte d’Appello la quale, confermando la sentenza emessa dal Tribunale, aveva dichiarato un amministratore di condominio colpevole dei reati di cui agli artt. 388 c.p. e 646 - 61, n. 7), c.p., unificati dal vincolo della continuazione, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre alle statuizioni accessorie in favore della parte civile. Contro tale provvedimento, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo, da un lato, l’erronea applicazione dell’art. 388, comma 2, c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), sul presupposto che il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., che aveva ordinato all’imputato di consegnare la documentazione contabile inerente all’amministrazione di un condominio che egli aveva in precedenza curato, non poteva considerarsi adottato a tutela della proprietà, del possesso o del credito e non disponeva effettivamente una determinazione qualificabile come cautelare, ed evidenziando, dall’altro, che sarebbe mancata la prova in ordine al dolo specifico richiesto dall’art. 646 c.p.
Il Supremo Collegio è andato, tuttavia, di contrario avviso. Sotto il primo profilo, si è osservato che l’art. 388, comma 2, c.p. - nella formulazione vigente all’epoca di commissione del fatto - stabiliva che la pena prevista dal comma 1 della stessa disposizione “si applica a chi elude un provvedimento del giudice civile che (…) prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito”. I giudici di Piazza Cavour condividono, sul punto, la precedente giurisprudenza (v. Cass. pen. 8 ottobre 1987 n. 2908), la quale aveva già chiarito che rientrano, tra i provvedimenti cautelari del giudice civile, la cui dolosa inottemperanza dà luogo a responsabilità penale, tutti i provvedimenti cautelari previsti nel libro IV del codice di procedura civile, e quindi non soltanto quelli tipici, ma anche quello atipico adottato ex art. 700 c.p.c., purché attinente in concreto alla difesa della proprietà,
del possesso o del credito. D’altronde, l’art. 388, comma 2, c.p. costituiva (e costituisce, nella sua attuale formulazione) presidio penale esclusivamente per i provvedimenti cautelari emessi nelle materie tassativamente indicate dalla norma, e non può trovare applicazione analogica - necessariamente in malam partem, e quindi non consentita in diritto penale dal principio di legalità, sancito dall’art. 25, comma 2, Cost. - al di fuori di essi. E la ragione per la quale sia stata penalmente sanzionata soltanto l’inosservanza di alcuni provvedimenti cautelari - segnatamente, quelli in materia di proprietà, possesso e credito - appare manifesta solo che si abbia riguardo all’interesse tutelato dal la norma in esame: l’interesse tutelato dall’art. 388 c.p. non é, infatti, l’autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione (v. Cass. S.U. 27 settembre 2007 n. 36692), sicché la sanzione non consegue alla mera trasgressione dell’ordine del giudice, occorrendo che la condotta ostacoli l’effettiva possibilità di una sua esecuzione. Il massimo giudice penale afferma, quindi, il seguente principio di diritto: “tra i provvedimenti del giudice civile che prescrivono misure cautelari, la cui inosservanza é penalmente sanzionata dall’art. 388, comma 2, c.p., rientrano anche i provvedimenti d’urgenza emessi a norma dell’art. 700 c.p.c., ma a condizione che essi attengano alla difesa della proprietà, del possesso o del credito”; nel caso di specie, non poteva dubitarsi che il provvedimento d’urgenza de quo attenesse alla “proprietà”, essendo pacifico che l’ordine (non osservato) di consegna della documentazione contabile inerente all’amministrazione di un condominio incidesse sulla proprietà condominiale, impedendone la corretta amministrazione. Per esigenze di completezza, si è rilevato che il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti del magistrato previsti dall’art. 388, comma 2, c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l’obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell’obbligato, proprio perché l’interesse tutelato dall’art. 388 c.p. non é l’autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione: nel caso concreto, appariva evidente che vi fosse necessità della collaborazione dell’imputato ai fini dell’esecuzione dell’ordine impartito dal giudice ex art. 700 c.p.c., ossia della disposta consegna di documenti condominiali da parte dell’amministratore cessato dall’incarico. Sotto il secondo profilo, ossia quello relativo al “dolo specifico” richiesto ad integrazione del delitto di cui all’art. 646 c.p., il Supremo Collegio ha ritenuto che la Corte territoriale, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, aveva compiutamente ricostruito le vicende de quibus ed indicato gli elementi posti a fondamento dell’affermazione di responsabilità e della qualificazione giuridica dei fatti, valorizzando, in particolare, l’ostinazione con la quale l’amministratore uscente si era rifiutato di consegnare la suddetta documentazione, motivatamente ritenuta sintomatica del fatto “che egli avesse un preciso interesse a non consentire una ricostruzione della sua gestione patrimoniale, traendone una specifica utilità”. In questa prospettiva, gli stessi giudici di legittimità (v. Cass. pen. 25 gennaio 2006 n. 1182) avevano affermato che commette il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p., continuata ex art. 81 c.p. ed aggravata dalla violazione del pactum fiduciae contemplato nel citato art. 61, n. 11), c.p., l’amministratore di condominio che, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, allo scopo di procurarsi un profitto ed avendone il possesso in ragione del proprio ufficio, si appropria di una somma di denaro, omettendo di destinarla al pagamento delle spese di gestione ordinaria o straordinaria.
Anche i giudici di merito hanno condiviso tali principi di matrice pretoria. Riguardo alla documentazione, si è sottolineato (v. Trib. Roma 20 luglio 2007) che l’ingiustificato trattenimento, pur a fronte di esplicita richiesta, della documentazione relativa al condominio da parte dell’amministratore cessato in carica e la necessità dell’uso della polizia giudiziaria per il recupero, dimostrano l’intenzione soggettiva di interversione del possesso e configurano un’ipotesi aggravata di
appropriazione indebita (in relazione alla quale, peraltro, l’amministratore subentrato è legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale, senza necessità di essere autorizzato dall’assemblea). Quanto alle somme, si è precisato (v. Trib. Milano 27 maggio 2010) che, in tema di appropriazione indebita, l’evento del reato si realizza nel luogo e nel tempo in cui la manifestazione della volontà dell’agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della persona offesa, e non nel tempo e nel luogo, se diverso, in cui si compie l’azione (nella specie, il reato posto in essere dall’amministratore si era perfezionato nel momento in cui i condomini si erano resi conto che quest’ultimo aveva distratto a proprio favore le somme versate per il pagamento delle spese condominiali).

Diverse dai casi fin qui esaminati di c.d. ammanchi di cassa, sono le ipotesi che registrano la sottrazione integrale del fondo condominiale, ossia l’insieme del denaro che i condomini periodicamente versano all’amministratore per far fronte ai propri contributi condominiali, e che attualmente - v. sopra - lo stesso amministratore, ai sensi del novellato art. 1129, comma 7, c.c., è tenuto “a far transitare” (a qualunque titolo ricevuto, non solo dai condomini ma anche dai terzi) su uno “specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio”. È il classico caso della “fuga con la cassa” che si verifica quando l’amministratore preleva intenzionalmente l’intero ammontare del suddetto conto corrente e si rende irreperibile: trattasi non di furto (punito più gravemente), ma di appropriazione indebita, sia pure aggravata, e, quindi, perseguibile d’ufficio, per il fatto di essere stata commessa da un soggetto che, per attuare il reato, si avvantaggia della sua posizione di prestatore d’opera in esecuzione della quale aveva la disponibilità di quei soldi, poi purtroppo sottratti.



Amministrare Immobili
di Alberto Celeste
Sostituto Procuratore presso la Corte di Cassazione

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