mercoledì 23 marzo 2016

Aliquote inps per la gestione separata

L’art.1, comma 203 della Legge 28 dicembre 2015 n.208, ha confermato per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne pensionati, l’aliquota contributiva al 27 per cento anche per l’anno 2016.
Nella circolare n. 13 del 29 gennaio 2016, l’INPS per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, i contributi dovuti per l’anno 2016 sono calcolati applicando le aliquote cosi come di seguito specificato:
  • Per i liberi professionisti: 
- 27,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 24% per i soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • Per i Collaboratori e figure assimilate: 
- 31,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; 
- 24% per i soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.
Sono fissati inoltre per l’anno 2016 il massimale ed i minimale nelle seguenti misure: 
- il massimale di reddito e pari a euro 100.324,00; 
- il minimale di reddito e pari a euro 15.548,00.
  • OPERATIVAMENTE 
Al fine di individuare le tipologie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal 1° luglio 2015, nell’ambito del flusso Uniemens e stato individuato un nuovo codice “Tipo Rapporto” con le seguenti caratteristiche: 
- Tipo rapporto: 18 
- Descrizione: “Collaborazioni Coordinate e Continuative - D.Lgs. n. 81/2015 art. 52 (Job Act)”
  • (GIURISPRUDENZA –LAVORO) 
Il datore puo costringere il dipendente a prendere le ferie prima della pensione?
Se il dipendente che sta andando in pensione non ha goduto, nel corso del rapporto di lavoro, delle ferie maturate negli anni passati, il datore non può limitarsi ad avvisarlo del periodo residuo qualche mese prima del collocamento a riposo: 
diversamente deve pagargli la dovuta indennità. E quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza (n. 1756 del 29 gennaio 2016), ricorda che, in relazione alla funzione di recupero delle energie fisiche e psichiche da parte del lavoratore, le ferie annuali devono essere godute entro l’anno di lavoro e non successivamente; una volta decorso l’anno di competenza, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie ne può stabilire il periodo nel quale deve goderle ma e tenuto al risarcimento del danno.Nel caso specifico, cinque mesi prima del collocamento a riposo di un dipendente la società gli comunicava la possibilità di recuperare le ferie: ma questo non esclude, come rilevato dalla Corte, l’accertata inadempienza dell’azienda. Giusto risarcire il lavoratore di quello che gli e stato ingiustamente negato nel corso del tempo.
  • Scadenza della CERTIFICAZIONE UNICA 
La scadenza anche per quest’anno e fissata entro il 28 febbraio ovvero tale certificato dovrà essere consegnata a tutti i lavoratori, dipendenti, percipienti autonomi, imprese comprese.
La CU – certificazione Unica - dichiarazione relativa ai redditi di lavoro dipendente ed autonomo dovrà essere trasmessa telematicamente all’agenzia delle entrate entro e non oltre il 7 marzo. Per ogni Certificazione non trasmessa, tardiva o sbagliata verrà applicata una sanzione di 100 euro.
  • PROBLEMATICHE IN CASO DI APPALTO 
In caso di cambio di appalto l’impresa uscente, anche se il personale viene totalmente assorbito dall’impresa subentrante, dovrà comunque versare il contributo previdenziale previsto in caso di licenziamento.
In effetti e u n controsenso, posto che questo contributo serve a garantire ai dipendenti l’indennità di disoccupazione che non sara corrisposta proprio perchè essi verranno assunti dall’impresa subentrante.
  • ANNOTAZIONE IN MERITO ALLA FIRMA PER RICEVUTA DEI DOCUMENTI 
Capita spesso che, quando ricevono richieste scritte da parte dei dipendenti, firmano "per accettazione" ; intendendo "per accettazione del documento" ma il dipendente intende "per accettazione della richiesta". Da qui si crea un contenzioso. 
Per evitare confusioni, si precisa di apporre la firma soltanto "per ricevuta". In caso di insistenza da parte del lavoratore, ci si riserverà di verificare la situazione coi propri professionisti Un caso tipico che si può verificare e quello del lavoratore che rassegna le dimissioni "per giusta causa"; la firma "per accettazione" comporta riconoscimento dell’esistenza di una giusta causa e quindi sarebbe dovuto al dipendente il mancato preavviso e all’Inps il contributo per la disoccupazione. 
La firma "per ricevuta" consente invece di trattenere il mancato preavviso, salvo che un giudice riconosca la giusta causa. Come si vede, la differenza e forte.
  • NUOVO PROBLEMA SULLE DIMISSIONI "TELEMATICHE"
A partire dal 12/3/2016 per rassegnare le dimissioni il lavoratore dovrà comunicare telematicamente la sua intenzione - esclusivamente mediante apposito modulo da scaricare sul sito del ministero - al datore di lavoro su PEC ( posta elettronica certificata ) e alla Direzione Territoriale del Lavoro. Il lavoratore, avrà 7 giorni di tempo per cambiare idea e comunicare – con lo stesso sistema – la sua decisione di soprassedere alla decisione iniziale. Ovvero il diritto di ripensamento non vale più 7 giorni dal momento della comunicazione al datore di lavoro, ma 7 giorni dalla trasmissione telematica secondo le nuove regole; quindi se il lavoratore – come spesso accade – non avrà voglia di seguire la trafila burocratica e si limiterà a sparire dalla circolazione e non si farà più vivo non potremo considerarlo dimissionario ma per essere certi che la cessazione sia ufficiale dovremo aprire la procedura per licenziarlo per assenza ingiustificata, pagare il contributo di disoccupazione (allo stato attuale si attende un comunicato chiarificatore da parte del ministero del lavoro). 
In pratica Il datore di lavoro si DOVRA’ accollare l’onere di verificare che la procedura venga eseguita, e se il dimissionario non ha dimestichezza con le procedure telematiche e non ha il PIN per accedere al portale www.lavoro.gov.it si dovrà pregare il lavoratore di recarsi a un Patronato per farsi assistere, sperando che lo faccia. SI PRECISA CHE IL DATORE DI LAVORO NON PUO’ ASSISTERE DIRETTAMENTE IL LAVORATORE
  • IN MATERIA DI DISTACCO del LAVORATORE 
La legge sancisce che l’ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. L’interesse deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente, e va accertato caso per caso. 
Nell’ambito di imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete ai sensi della legge 33/2009 l’interesse del distaccante insorge automaticamente in forza dell’operare in rete. Analogo discorso, secondo il ministero, vale per le società appartenenti allo stesso gruppo di imprese.
  • FASCE DI REPERIBILITA’ DURANTE LA MALATTIA 
Il personale malato e tenuto a rimanere disponibile ad eventuali controlli dell’Inps – spontanei o richiesti dal datore di lavoro – dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni. Le nuove disposizioni escludono da questo obbligo esclusivamente i malati la cui assenza e riconducibile a patologie che richiedono terapie salvavita o a stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67%.


di Vincenzo Di Domenico 
Segretario SACI
Amministrare Immobili

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