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venerdì 22 aprile 2016

GIURISPRUDENZA E LAVORO: Notizie di aggiornamento dal mondo del lavoro

CONTROLLO E POSTAZIONE FISSA: CONVERSIONE DEL CONTRATTO IN SUBORDINATO

Con la sentenza della Corte di Cassazione n° 3303 del 19 febbraio 2016 la S.C. si è pronunciata in un caso relativo al contratto di opera professionale, stabilendo che, qualora nell’ambito dell’esecuzione del rapporto di lavoro, si concretizzi una situazione fattiva che rievochi il rapporto di lavoro subordinato, ebbene il contratto di opera professionale diventa lavoro subordinato.
Nella sentenza citata, i giudici, rammentano che l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell’organizzazione aziendale, costituisce, secondo giurisprudenza costante, il parametro che differenzia il rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, rappresentando l’elemento normativo che individua proprio la natura subordinata del rapporto stesso.
Quando, dunque, nel contesto dell’esecuzione dell’opera professionale, al lavoratore viene assegnata:
  • una postazione fissa in azienda e
  • il suo operato viene subordinato al controllo del datore di lavoro, si configura un rapporto di lavoro subordinato.
La Corte ha ribadito l’irrilevanza del nomen iuris utilizzato dalle parti, in quanto assumono prevalente rilievo i dati fattuali concernenti le caratteristiche e le modalità delle prestazioni, visto che
la tutela relativa al lavoro subordinato non può essere elusa mediante una configurazione pattizia non rispondente alle reali modalità di esecuzione del rapporto.
Circolare INPS - Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari: le istruzioni INPS sulla modalità di entrata e uscita.
L’INPS con la circolare n.35 del 19 febbraio 2016 si rivolge a coloro che sono iscritti alla gestione COMMERCIANTI ed anche artigiani , ricordando che possono godere della contribuzione agevolata le persone fisiche esercenti attività d’impresa, titolari di una o più ditte individuali (anche imprese familiari) che nell’anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall’altro, non si siano trovate in specifiche condizioni previste dalla Legge. (c.d. regime forfettari - previsto dalla Legge n. 190/2014, che è stato modificato dalla Legge di Stabilità 2016).
Con riferimento alla base imponibile, quest’ultime resta costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali.
Come rileva l’Istituto, la novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%.
L’Inps precisa, che nel caso in cui l’ammontare dei contributi versati risulti inferiore al normale importo della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
In particolare, l’INPS precisa che:
  • come nella versione precedente, il regime previdenziale agevolato anche dopo le modifiche della Legge n. 208/2015 ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente su domanda: la richiesta di adesione per i soggetti già esercenti attività d’impresa dovrà essere effettuata tramite la presentazione di un apposito modulo entro il 28 febbraio 2016;
  • rispetto al regime precedente la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%;
  • per quanto riguarda l’accredito della contribuzione versata si applicano le rego le ordinarie, e pertanto nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato;
  • non è stata introdotta nessuna modifica sulle esclusioni dal regime previste per determinate categorie (il regime contributivo agevolato è alternativo all’agevolazione per soggetti ultrasessantacinquenni, E a quella per soggetti di età inferiore ai 21 anni);
l’uscita dal regime agevolato si può verificare in tre ipotesi:
  1. venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
  2. spontaneo abbandono del regime agevolato;
  3. comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.
Ricongiunzione periodi assicurativi liberi professionisti: rateizzazione 2016

Con la circolare n° 29 dell’11 febbraio 2016 l’Inps informa che gli oneri di ricongiunzione dei periodi
assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2016, in applicazione del terzo comma dell’art. 2 della Legge n. 45/1990, le novità apportate sono:
  • le rate concesse, sino a 120 mensili, non saranno aggravate dagli interessi legali;
  • sarà possibile chiedere il riscatto, anche in mancanza di contribuzione accreditata;
  • il riscatto sarà utile anche per il raggiungimento del diritto alla pensione liquidata con il sistema contributivo;
  • gli oneri del riscatto potranno essere detratti dall’imposta dovuta dai soggetti di cui il soggetto che chiede il riscatto è fiscalmente a carico.
NASPI - VOUCHER SONO CUMULABILI SINO A 3000 euro

Con messaggio n° 494 del 2016 l’INPS interviene sulla indennità di disoccupazione NASPI e la sua compatibilità e cumulabilità con il lavoro accessorio, ha fornito le seguenti precisazioni agli interessati.
Al fine di superare incertezze rappresentate sia delle strutture territoriali sia dall’utenza l’Istituto ha precisato quanto segue:
  • Le indennità di disoccupazione NASPI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati
  • Per i compensi che superano il predetto limite di 3.000 euro per anno civile, deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione
Se si supera questa soglia scatta a scaglioni la compatibilità parziale: il beneficiario della Naspi è tenuto a comunicare all’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, qualora questa sia preesistente, dalla data di presentazione della domanda di Naspi. In ogni caso la comunicazione va fatta prima del superamento del limite dei 3 mila euro altrimenti decade il diritto all’indennità.

CHIARIMENTI DELL’INPS in MERITO ALLA QUALIFICAZIONE dei
“committenti imprenditori” e “ professionisti”

Con il Messaggio n. 8628 del 2 febbraio 2016 l’INPS , ha fornito utili chiarimenti circa il corretto inquadramento degli “imprenditori” e dei “professionisti” per i quali vige il limite di 2020 euro (rivalutati) quale compenso al singolo prestatore di lavoro accessorio.
Più precisamente , l’INPS precisa che sono esclusi dalla categoria degli “imprenditori” tutta una serie di soggetti che, pur operando con partita IVA o codice fiscale numerico, non sono da considerarsi tali, quali ad esempio i committenti pubblici, i partiti o movimenti politici, le associazioni sindacali, le associazioni senza scopo di lucro, i condomini, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni di volontariato e i corpi volontari (VVFF e protezione civile), altre associazioni come la Croce Rossa, l’AVIS e similari.

RISPOSTA AD UN INTERPELLO DA PARTE DEL MINISTERO DEL LAVORO IN MERITO ALLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
DIRITTO DI PRECEDENZA ED ESONERO CONTRIBUTIVO

In risposta ad un interpello presentato dalla Confindustria al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, lo stesso dicastero ha fornito una risposta, con l’interpello n° 7/2016, affermando in merito alla fruizione dell’esonero contributivo (previsto dalla Legge di Stabilità 2016 ,L. 208/2015) in presenza di un diritto di precedenza non ancora esercitato- da parte di un dipendente che non aveva formalizzato per iscritto tale facoltà- (a tal riguardo cfr. art. 24 del D.Lgs. n.81/2015).
Pertanto lo stesso Ministero afferma nella risposta che in mancanza della forma scritta o nelle more di
questa, il datore di lavoro può assumere altri lavoratori legittimamente o trasformarne altri a termine. Le condizioni previste dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, in relazione al godimento dell’esonero contributivo, trovano applicazione solo qualora il lavoratore abbia manifestato per iscritto la volontà di avvalersi del diritto di precedenza.

di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI
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mercoledì 23 marzo 2016

Aliquote inps per la gestione separata

L’art.1, comma 203 della Legge 28 dicembre 2015 n.208, ha confermato per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne pensionati, l’aliquota contributiva al 27 per cento anche per l’anno 2016.
Nella circolare n. 13 del 29 gennaio 2016, l’INPS per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, i contributi dovuti per l’anno 2016 sono calcolati applicando le aliquote cosi come di seguito specificato:
  • Per i liberi professionisti: 
- 27,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 24% per i soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • Per i Collaboratori e figure assimilate: 
- 31,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie; 
- 24% per i soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.
Sono fissati inoltre per l’anno 2016 il massimale ed i minimale nelle seguenti misure: 
- il massimale di reddito e pari a euro 100.324,00; 
- il minimale di reddito e pari a euro 15.548,00.
  • OPERATIVAMENTE 
Al fine di individuare le tipologie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal 1° luglio 2015, nell’ambito del flusso Uniemens e stato individuato un nuovo codice “Tipo Rapporto” con le seguenti caratteristiche: 
- Tipo rapporto: 18 
- Descrizione: “Collaborazioni Coordinate e Continuative - D.Lgs. n. 81/2015 art. 52 (Job Act)”
  • (GIURISPRUDENZA –LAVORO) 
Il datore puo costringere il dipendente a prendere le ferie prima della pensione?
Se il dipendente che sta andando in pensione non ha goduto, nel corso del rapporto di lavoro, delle ferie maturate negli anni passati, il datore non può limitarsi ad avvisarlo del periodo residuo qualche mese prima del collocamento a riposo: 
diversamente deve pagargli la dovuta indennità. E quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza (n. 1756 del 29 gennaio 2016), ricorda che, in relazione alla funzione di recupero delle energie fisiche e psichiche da parte del lavoratore, le ferie annuali devono essere godute entro l’anno di lavoro e non successivamente; una volta decorso l’anno di competenza, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie ne può stabilire il periodo nel quale deve goderle ma e tenuto al risarcimento del danno.Nel caso specifico, cinque mesi prima del collocamento a riposo di un dipendente la società gli comunicava la possibilità di recuperare le ferie: ma questo non esclude, come rilevato dalla Corte, l’accertata inadempienza dell’azienda. Giusto risarcire il lavoratore di quello che gli e stato ingiustamente negato nel corso del tempo.
  • Scadenza della CERTIFICAZIONE UNICA 
La scadenza anche per quest’anno e fissata entro il 28 febbraio ovvero tale certificato dovrà essere consegnata a tutti i lavoratori, dipendenti, percipienti autonomi, imprese comprese.
La CU – certificazione Unica - dichiarazione relativa ai redditi di lavoro dipendente ed autonomo dovrà essere trasmessa telematicamente all’agenzia delle entrate entro e non oltre il 7 marzo. Per ogni Certificazione non trasmessa, tardiva o sbagliata verrà applicata una sanzione di 100 euro.
  • PROBLEMATICHE IN CASO DI APPALTO 
In caso di cambio di appalto l’impresa uscente, anche se il personale viene totalmente assorbito dall’impresa subentrante, dovrà comunque versare il contributo previdenziale previsto in caso di licenziamento.
In effetti e u n controsenso, posto che questo contributo serve a garantire ai dipendenti l’indennità di disoccupazione che non sara corrisposta proprio perchè essi verranno assunti dall’impresa subentrante.
  • ANNOTAZIONE IN MERITO ALLA FIRMA PER RICEVUTA DEI DOCUMENTI 
Capita spesso che, quando ricevono richieste scritte da parte dei dipendenti, firmano "per accettazione" ; intendendo "per accettazione del documento" ma il dipendente intende "per accettazione della richiesta". Da qui si crea un contenzioso. 
Per evitare confusioni, si precisa di apporre la firma soltanto "per ricevuta". In caso di insistenza da parte del lavoratore, ci si riserverà di verificare la situazione coi propri professionisti Un caso tipico che si può verificare e quello del lavoratore che rassegna le dimissioni "per giusta causa"; la firma "per accettazione" comporta riconoscimento dell’esistenza di una giusta causa e quindi sarebbe dovuto al dipendente il mancato preavviso e all’Inps il contributo per la disoccupazione. 
La firma "per ricevuta" consente invece di trattenere il mancato preavviso, salvo che un giudice riconosca la giusta causa. Come si vede, la differenza e forte.
  • NUOVO PROBLEMA SULLE DIMISSIONI "TELEMATICHE"
A partire dal 12/3/2016 per rassegnare le dimissioni il lavoratore dovrà comunicare telematicamente la sua intenzione - esclusivamente mediante apposito modulo da scaricare sul sito del ministero - al datore di lavoro su PEC ( posta elettronica certificata ) e alla Direzione Territoriale del Lavoro. Il lavoratore, avrà 7 giorni di tempo per cambiare idea e comunicare – con lo stesso sistema – la sua decisione di soprassedere alla decisione iniziale. Ovvero il diritto di ripensamento non vale più 7 giorni dal momento della comunicazione al datore di lavoro, ma 7 giorni dalla trasmissione telematica secondo le nuove regole; quindi se il lavoratore – come spesso accade – non avrà voglia di seguire la trafila burocratica e si limiterà a sparire dalla circolazione e non si farà più vivo non potremo considerarlo dimissionario ma per essere certi che la cessazione sia ufficiale dovremo aprire la procedura per licenziarlo per assenza ingiustificata, pagare il contributo di disoccupazione (allo stato attuale si attende un comunicato chiarificatore da parte del ministero del lavoro). 
In pratica Il datore di lavoro si DOVRA’ accollare l’onere di verificare che la procedura venga eseguita, e se il dimissionario non ha dimestichezza con le procedure telematiche e non ha il PIN per accedere al portale www.lavoro.gov.it si dovrà pregare il lavoratore di recarsi a un Patronato per farsi assistere, sperando che lo faccia. SI PRECISA CHE IL DATORE DI LAVORO NON PUO’ ASSISTERE DIRETTAMENTE IL LAVORATORE
  • IN MATERIA DI DISTACCO del LAVORATORE 
La legge sancisce che l’ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. L’interesse deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente, e va accertato caso per caso. 
Nell’ambito di imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete ai sensi della legge 33/2009 l’interesse del distaccante insorge automaticamente in forza dell’operare in rete. Analogo discorso, secondo il ministero, vale per le società appartenenti allo stesso gruppo di imprese.
  • FASCE DI REPERIBILITA’ DURANTE LA MALATTIA 
Il personale malato e tenuto a rimanere disponibile ad eventuali controlli dell’Inps – spontanei o richiesti dal datore di lavoro – dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni. Le nuove disposizioni escludono da questo obbligo esclusivamente i malati la cui assenza e riconducibile a patologie che richiedono terapie salvavita o a stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67%.


di Vincenzo Di Domenico 
Segretario SACI
Amministrare Immobili
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