mercoledì 30 marzo 2016

Spigolature sulla riforma del condominio: LA C.D. MULTA

Come noto (ed ampiamente “pubblicizzato”), la “riforma” è intervenuta sull'art. 70 disp. att. c.c. “resuscitando” la famosa (o famigerata) “multa” per l’inosservanza del regolamento di condominio comminabile al singolo condomino.

Ovviamente, l’aggiornamento della norma è avvenuto sul versante dell’importo, che - vista la sua precedente irrisorietà (€. 0,05) e la giurisprudenza costante che negava qualsiasi innalzamento di tale importo (anche in forza di patto contrattuale) - era praticamente inutilizzabile.

Sorvolando in questa sede sui problemi operativi che la norma comporta, e registrando solo che l’amministratore (per fortuna) è stato sollevato dal ruolo di “giudice del regolamento” con l'attribuire all'assemblea il potere di irrogazione della multa, va evidenziato, sempre con riferimento al tema delle spese, che per quanto riguarda I’utilizzazione degli importi riscossi, l'art. 70 (nel vecchio e nel nuovo testo) prescrive che “la somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie”.

Premesso che, nel concreto, è assai difficile che l’amministratore disponga di questo fondo, e che le regole che la giurisprudenza ha fissato per la relativa formazione impongono un minimo di determinatezza quanto a correlazione con ipotetiche spese future (e, quindi, anche con la relativa ripartizione), l'art. 70 disp. att. c.c. non precisa se del relativo importo potrà giovarsi anche il condomino “sanzionato”, cosa che, se non considerata, avverrà automaticamente all'atto dell'utilizzazione del predetto fondo.

E’ ragionevole affermare, invece, che la multa per restare tale non deve essere indirettamente restituita attraverso l’utilizzazione del fondo, e che quindi dovrà essere imputata dall'amministratore come posta attiva di tutti i condomini, eccetto il “trasgressore”.

Per di più, l’imputazione dell’importo riscosso come multa dovrà essere paritaria tra i condomini, con ciò quindi dovendosi escludere l’utilizzazione della relativa provvista per il pagamento di spese la cui ripartizione non è basata sulla tabella millesimale di proprietà (si pensi alla c.d. tabella scale).

  1. LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE E LA RISCOSSIONE (home page)
  2. USUFRUTTUARIO/NUDO PROPRIETARIO
  3. VENDITORE/ACQUIRENTE
  4. IL C.D. "REVISORE" DELLA CONTABILITA'
  5. L'OBBLIGO DI RISCOSSIONE ENTRO SEI MESI

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