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mercoledì 30 marzo 2016

Spigolature sulla riforma del condominio: LA C.D. MULTA

Come noto (ed ampiamente “pubblicizzato”), la “riforma” è intervenuta sull'art. 70 disp. att. c.c. “resuscitando” la famosa (o famigerata) “multa” per l’inosservanza del regolamento di condominio comminabile al singolo condomino.

Ovviamente, l’aggiornamento della norma è avvenuto sul versante dell’importo, che - vista la sua precedente irrisorietà (€. 0,05) e la giurisprudenza costante che negava qualsiasi innalzamento di tale importo (anche in forza di patto contrattuale) - era praticamente inutilizzabile.

Sorvolando in questa sede sui problemi operativi che la norma comporta, e registrando solo che l’amministratore (per fortuna) è stato sollevato dal ruolo di “giudice del regolamento” con l'attribuire all'assemblea il potere di irrogazione della multa, va evidenziato, sempre con riferimento al tema delle spese, che per quanto riguarda I’utilizzazione degli importi riscossi, l'art. 70 (nel vecchio e nel nuovo testo) prescrive che “la somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie”.

Premesso che, nel concreto, è assai difficile che l’amministratore disponga di questo fondo, e che le regole che la giurisprudenza ha fissato per la relativa formazione impongono un minimo di determinatezza quanto a correlazione con ipotetiche spese future (e, quindi, anche con la relativa ripartizione), l'art. 70 disp. att. c.c. non precisa se del relativo importo potrà giovarsi anche il condomino “sanzionato”, cosa che, se non considerata, avverrà automaticamente all'atto dell'utilizzazione del predetto fondo.

E’ ragionevole affermare, invece, che la multa per restare tale non deve essere indirettamente restituita attraverso l’utilizzazione del fondo, e che quindi dovrà essere imputata dall'amministratore come posta attiva di tutti i condomini, eccetto il “trasgressore”.

Per di più, l’imputazione dell’importo riscosso come multa dovrà essere paritaria tra i condomini, con ciò quindi dovendosi escludere l’utilizzazione della relativa provvista per il pagamento di spese la cui ripartizione non è basata sulla tabella millesimale di proprietà (si pensi alla c.d. tabella scale).

  1. LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE E LA RISCOSSIONE (home page)
  2. USUFRUTTUARIO/NUDO PROPRIETARIO
  3. VENDITORE/ACQUIRENTE
  4. IL C.D. "REVISORE" DELLA CONTABILITA'
  5. L'OBBLIGO DI RISCOSSIONE ENTRO SEI MESI
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lunedì 16 dicembre 2013

ART. 63 Disp. Att. C.C.


Art. 63

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall`assemblea, l`amministratore puo` ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione .
Chi subentra nei diritti di un condominio e obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all`anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l`amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l`autorizzazione, puo` sospendere al condomino moroso l`utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.



NUOVO TESTO

Art. 63

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.



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