Ad esempio, ove l'immobile sito in condominio, di proprietà del fallito, venga alienato quale cespite della massa attiva, il condominio potrà rivolgersi all'acquirente e chiedere il pagamento, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., degli oneri condominiali imputabili all'anno in corso ed a quello precedente (naturalmente la data di riferimento è quella del decreto di trasferimento della proprietà dell’immobile in capo all'aggiudicatario (ex art. 108 L.F. e 586 c.p.c.), mentre a nulla rileva il provvedimento di aggiudicazione).
Nel caso di coniugi in comunione dei beni, di cui uno solo sia stato dichiarato fallito, il condominio creditore potrebbe sottoporre a esecuzione forzata i beni ed i crediti del coniuge non fallito in base alla regola generale sulla solidarietà nel pagamento delle obbligazioni pecuniarie (art. 1292 c.c.).
vedi anche:
vedi anche:
- Recupero del credito in caso di fallimento del condominio;
- Istanza di fallimento proposta dall'amministratore del condominio avverso il condomino moroso;
- Istanza di insinuazione al passivo per i crediti sorti prima del fallimento;
- Crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento;
- Fallimento del conduttore di immobile di proprietà comune;
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