In base a quanto disposto dall'art. 80 L.F., in caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al condomino locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che dovrebbe essere concordato tra le parti, soltanto in caso di mancato accordo verrà liquidato dal Giudice delegato, sentiti gli interessati.
II credito per l’indennizzo è soddisfatto in prededuzione ai sensi dell’articolo 111, n. 1 con il privilegio dell’articolo 2764 del codice civile.
vedi anche:
vedi anche:
- Recupero del credito in caso di fallimento del condominio;
- Istanza di fallimento proposta dall'amministratore del condominio avverso il condomino moroso;
- Istanza di insinuazione al passivo per i crediti sorti prima del fallimento;
- Crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento;
- Come recuperare i crediti non soddisfatti dal passivo fallimentare;
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