venerdì 8 aprile 2016

Recupero del credito in caso di fallimento del condominio

L’amministratore si trova, frequentemente, nella necessità di dover recuperare forzatamente i crediti, a fronte degli oneri deliberati dall'assemblea, nei confronti dei proprietari che non abbiano rispettato le richieste di pagamento precedentemente inviate.

Solitamente, nei casi di morosità dopo l’invio della lettera di costituzione in mora (non obbligatoria), decorso il termine concesso per Io spontaneo adempimento, il condominio creditore richiede il decreto ingiuntivo, ed acquisito il titolo esecutivo inizia l’esecuzione forzata sul beni del debitore.

Sulla scorta del decreto ingiuntivo ottenuto, il condominio istante può richiedere l’iscrizione di ipoteca giudiziale sul bene immobile di proprietà del debitore, a garanzia del proprio credito (artt. 655 c.p.c. e 2818, comma 2, c.c.).

Si può verificare il caso che il condominio apprenda che il condomino debitore insolvente sia stato dichiarato fallito, in tal caso l'amministratore del condominio dovrà fare domanda di ammissione al passivo, oppure può accadere di fronte ad una rilevante costante morosità del condomino imprenditore, che sia Io stesso condominio a dover proporre l’istanza di fallimento, ovviamente in presenza dei requisiti (art. 1, comma 2, lett. A-c, L.F.).

In entrambi i casi si porranno per l’amministratore diverse problematiche relativamente al rapporto con gli organi della procedura, il curatore fallimentare, il giudice delegato ed il comitato dei creditori.

La legge fallimentare che disciplina la procedura è: R.D. 16 marzo 1942 n. 267, modificato con il D. Legge 12/09/2007 e da ultimo dalla legge 17/12/12 n.221 modificata dalla legge di stabilità 24/12/12 n. 228.

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