CONTROLLO E POSTAZIONE FISSA: CONVERSIONE DEL CONTRATTO IN SUBORDINATO
Con la sentenza della Corte di Cassazione n° 3303 del 19 febbraio 2016 la S.C. si è pronunciata in un caso relativo al contratto di opera professionale, stabilendo che, qualora nell’ambito dell’esecuzione del rapporto di lavoro, si concretizzi una situazione fattiva che rievochi il rapporto di lavoro subordinato, ebbene il contratto di opera professionale diventa lavoro subordinato.
Nella sentenza citata, i giudici, rammentano che l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell’organizzazione aziendale, costituisce, secondo giurisprudenza costante, il parametro che differenzia il rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, rappresentando l’elemento normativo che individua proprio la natura subordinata del rapporto stesso.
Quando, dunque, nel contesto dell’esecuzione dell’opera professionale, al lavoratore viene assegnata:
- una postazione fissa in azienda e
- il suo operato viene subordinato al controllo del datore di lavoro, si configura un rapporto di lavoro subordinato.
La Corte ha ribadito l’irrilevanza del nomen iuris utilizzato dalle parti, in quanto assumono prevalente rilievo i dati fattuali concernenti le caratteristiche e le modalità delle prestazioni, visto che
la tutela relativa al lavoro subordinato non può essere elusa mediante una configurazione pattizia non rispondente alle reali modalità di esecuzione del rapporto.
Circolare INPS - Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari: le istruzioni INPS sulla modalità di entrata e uscita.
L’INPS con la circolare n.35 del 19 febbraio 2016 si rivolge a coloro che sono iscritti alla gestione COMMERCIANTI ed anche artigiani , ricordando che possono godere della contribuzione agevolata le persone fisiche esercenti attività d’impresa, titolari di una o più ditte individuali (anche imprese familiari) che nell’anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall’altro, non si siano trovate in specifiche condizioni previste dalla Legge. (c.d. regime forfettari - previsto dalla Legge n. 190/2014, che è stato modificato dalla Legge di Stabilità 2016).
Con riferimento alla base imponibile, quest’ultime resta costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali.
Come rileva l’Istituto, la novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%.
L’Inps precisa, che nel caso in cui l’ammontare dei contributi versati risulti inferiore al normale importo della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
In particolare, l’INPS precisa che:
- come nella versione precedente, il regime previdenziale agevolato anche dopo le modifiche della Legge n. 208/2015 ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente su domanda: la richiesta di adesione per i soggetti già esercenti attività d’impresa dovrà essere effettuata tramite la presentazione di un apposito modulo entro il 28 febbraio 2016;
- rispetto al regime precedente la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%;
- per quanto riguarda l’accredito della contribuzione versata si applicano le rego le ordinarie, e pertanto nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato;
- non è stata introdotta nessuna modifica sulle esclusioni dal regime previste per determinate categorie (il regime contributivo agevolato è alternativo all’agevolazione per soggetti ultrasessantacinquenni, E a quella per soggetti di età inferiore ai 21 anni);
l’uscita dal regime agevolato si può verificare in tre ipotesi:
- venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
- spontaneo abbandono del regime agevolato;
- comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.
Ricongiunzione periodi assicurativi liberi professionisti: rateizzazione 2016
Con la circolare n° 29 dell’11 febbraio 2016 l’Inps informa che gli oneri di ricongiunzione dei periodi
assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2016, in applicazione del terzo comma dell’art. 2 della Legge n. 45/1990, le novità apportate sono:
- le rate concesse, sino a 120 mensili, non saranno aggravate dagli interessi legali;
- sarà possibile chiedere il riscatto, anche in mancanza di contribuzione accreditata;
- il riscatto sarà utile anche per il raggiungimento del diritto alla pensione liquidata con il sistema contributivo;
- gli oneri del riscatto potranno essere detratti dall’imposta dovuta dai soggetti di cui il soggetto che chiede il riscatto è fiscalmente a carico.
NASPI - VOUCHER SONO CUMULABILI SINO A 3000 euro
Con messaggio n° 494 del 2016 l’INPS interviene sulla indennità di disoccupazione NASPI e la sua compatibilità e cumulabilità con il lavoro accessorio, ha fornito le seguenti precisazioni agli interessati.
Al fine di superare incertezze rappresentate sia delle strutture territoriali sia dall’utenza l’Istituto ha precisato quanto segue:
- Le indennità di disoccupazione NASPI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati
- Per i compensi che superano il predetto limite di 3.000 euro per anno civile, deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione
Se si supera questa soglia scatta a scaglioni la compatibilità parziale: il beneficiario della Naspi è tenuto a comunicare all’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, qualora questa sia preesistente, dalla data di presentazione della domanda di Naspi. In ogni caso la comunicazione va fatta prima del superamento del limite dei 3 mila euro altrimenti decade il diritto all’indennità.
CHIARIMENTI DELL’INPS in MERITO ALLA QUALIFICAZIONE dei
“committenti imprenditori” e “ professionisti”
Con il Messaggio n. 8628 del 2 febbraio 2016 l’INPS , ha fornito utili chiarimenti circa il corretto inquadramento degli “imprenditori” e dei “professionisti” per i quali vige il limite di 2020 euro (rivalutati) quale compenso al singolo prestatore di lavoro accessorio.
Più precisamente , l’INPS precisa che sono esclusi dalla categoria degli “imprenditori” tutta una serie di soggetti che, pur operando con partita IVA o codice fiscale numerico, non sono da considerarsi tali, quali ad esempio i committenti pubblici, i partiti o movimenti politici, le associazioni sindacali, le associazioni senza scopo di lucro, i condomini, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni di volontariato e i corpi volontari (VVFF e protezione civile), altre associazioni come la Croce Rossa, l’AVIS e similari.
RISPOSTA AD UN INTERPELLO DA PARTE DEL MINISTERO DEL LAVORO IN MERITO ALLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
DIRITTO DI PRECEDENZA ED ESONERO CONTRIBUTIVO
In risposta ad un interpello presentato dalla Confindustria al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, lo stesso dicastero ha fornito una risposta, con l’interpello n° 7/2016, affermando in merito alla fruizione dell’esonero contributivo (previsto dalla Legge di Stabilità 2016 ,L. 208/2015) in presenza di un diritto di precedenza non ancora esercitato- da parte di un dipendente che non aveva formalizzato per iscritto tale facoltà- (a tal riguardo cfr. art. 24 del D.Lgs. n.81/2015).
Pertanto lo stesso Ministero afferma nella risposta che in mancanza della forma scritta o nelle more di
questa, il datore di lavoro può assumere altri lavoratori legittimamente o trasformarne altri a termine. Le condizioni previste dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, in relazione al godimento dell’esonero contributivo, trovano applicazione solo qualora il lavoratore abbia manifestato per iscritto la volontà di avvalersi del diritto di precedenza.
di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI
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