venerdì 22 aprile 2016

TUTTO sulla Legge di Stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015 g.u. n. 302 del 30/12/2015

I contratti di affitto di unità residenziale debbono essere registrati su iniziativa del locatore entro 30 giorni il quale dovrà poi darne documentata comunicazione nei successivi 60 giorni sia al conduttore sia all’amministratore di condominio anche per l’ottemperanza dell’obbligo di tenuta del Registro “anagrafe condominiale”.

Conosciuta e nota fino ad alcuni anni orsono come “Legge Finanziaria”, ridenominata ultimamente Legge di Stabilità, definizione per stimolare emotivamente la finalità di stabilizzazione economica, finanziaria e procedurale, interviene a tutto campo con un unico articolo suddiviso in 999 commi e con l’entrata in vigore in massima parte dal 1° gennaio dell’anno corrente. La legge ha avuto un percorso lungo e tortuoso, con la struttura originaria modificata e definita cammin facendo da molteplici e diffusi emendamenti dei partiti di opposizione ed anche di governo tanto da giungere alla definitiva promulgazione sul filo di lana della giornata del 28/12 con il seguito della pubblicazione in G.U. due giorni dopo consentendo il riposo per l’ultimo dell’anno. Il provvedimento presenta interventi strutturali: sconto sugli investimenti e revisione della fiscalità immobiliare, proroga e rettifiche di misure e norme preesistenti anche in materia di “lavoro” e di imposte nazionali e locali, oltre a molteplici interventi che corrispondono ad esigenze particolari del Paese.
Con l’intento di fornire una bussola sugli argomenti di indirizzo attuale e corrente per l’esistenza dei cittadini, delle imprese e dei lavoratori, senza smarrire l’orientamento in modo da poter distinguere norme e disposizioni settoriali rispetto a quelli di rilevanza generale finalizzati ad aggiornare la vita delle famiglie, delle imprese e dei professionisti si riportano e riepilogano gli interventi normativi degni di maggiore attenzione. IVA: l’aliquota del 10% passerà al 13% dal 2017 mentre quella ordinaria del 22% passerà al 24% dal 2017 ed al 25% dall’anno 2018. IMU: per le abitazioni (escluse quelle di lusso) concesse in comodato d’uso a figli o genitori Imu e Tasi sono ridotte del 50% con obbligo di registrazione del contratto ed a condizione che il concedente possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito ad abitazione principale e vi risieda. TASI: dal 2016 abolita la Tasi (tassa servizi indivisibili) sulle abitazioni principali inclusa la c.d. quota dovuta dall’occupante utilizzatore non proprietario quale inquilino, comodatario o altro titolo. L’imposta resta sulle abitazioni signorili, gravate inoltre anche dall’Imu, nella percentuale del 4 per mille. Sono assimilate all’abitazione principale la casa assegnata al coniuge, gli immobili delle cooperative edilizie assegnate ai soci, gli alloggi sociali, ed altro ancora.
Dal 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili delle cat. D ed E va effettuata per il tramite di una stima diretta che tiene conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi ad essi strutturalmente connessi generatori della qualità del bene immobile.
Albo dei promotori finanziari è sostituito dall’albo dei consulenti finanziari suddiviso in 3 sezioni di cui 2 per i consulenti persone fisiche abilitati all’offerta fuori sede o autonomi ed 1 per le società di consulenza, mentre per l’attività di controllo sarà istituito un autonomo organismo di vigilanza in luogo e sostitutiva della Consob: sconto del 25% su imu e tasi per le residenze locate a canone concordato applicabile anche a quei comuni per cui non vi sono le originarie esigenze abitative che prevedono l’emanazione dei patti concordatari. Agevolazione prima casa spetta anche a coloro che vendono la prima casa precedentemente posseduta entro 1 anno dalla data di acquisto e non preventivamente al nuovo acquisto. Iva pagata sull’acquisto di abitazioni di classe energetica A o B ceduta dall’impresa costruttrice potrà essere detratta al 50% dall’Irpef dell’acquirente in 10 quote annuali a condizione che l’operazione di acquisto avvenga entro l’anno 2016.
Con lo scopo e finalità di combattere il c.d. “nero” nell’ambito di locazioni residenziali è stabilito che e’ nullo contrattualmente ogni accordo per la determinazione di un canone superiore rispetto a quello contrattualmente previsto, come pure sono nulli i patti in deroga ai limiti di durata fissati per legge e quelli per aumenti occulti sui canoni di locazione “concordati”. L’inquilino potrà richiedere le somme versate in più entro 6 mesi dalla fine della locazione. I contratti di affitto di unità residenziale debbono essere registrati su iniziativa del locatore entro 30 giorni il quale dovrà poi darne documentata comunicazione nei successivi 60 giorni sia al conduttore sia all’amministratore di condominio anche per l’ottemperanza dell’obbligo di tenuta del Registro “anagrafe condominiale”. Proroga per tutto il 2016 dell’ammontare delle detrazioni maggiorate al 50% delle spese per il recupero edilizio, ed al 65% per il risparmio energetico, conferma della detrazioni nota come BONUS MOBILI. Le giovani coppie coniugate o conviventi da almeno 3 anni e acquirenti di una prima casa possono detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute nell’anno 2016 per l’arredo della casa medesima. Sono giovani coppie quelle in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni.
Riconoscimento di una detrazione irpef del 65% per l’acquisto, e spese accessorie, di dispositivi per il controllo da remoto per gli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione.
Esclusivamente per l’anno 2016 per le spese di natura condominiale sostenute per interventi di riqualificazione energetica da parte di pensionati, dipendenti e lavoratori autonomi (in contabilità semplificata) incapienti a detrarre il beneficio fiscale possono cedere il corrispondente credito Irpef ai fornitori del condominio che hanno effettuato gli interventi.
Maggiorazione del 40% del costo fiscale ai fini Irpef ed Ires dei beni materiali nuovi acquistati (anche in leasing) dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 da lavoratori autonomi e imprese.
Il regime contabile dei minimi resta in vigore per i periodi residui per coloro che avevano iniziato l’attività entro il 31/12/2015 avendone i requisiti, mentre il regime contabile forfettario diventa più accessibile grazie all’aumento della soglia dei ricavi e compensi di euro 10.000 per tutte le attività, mentre per i professionisti l’aumento della soglia è fissato in euro 15.000 e più appetibile in virtù della riduzione per i primi 5 anni dell’aliquota d’imposta sostitutiva al 5% in luogo del 15%, mentre i contributi ART/COM sono ridotti al 65% dell’imponibile risultante. Il reddito da lavoro dipendente diventa un ostacolo all’accesso al regime forfettario esclusivamente se superiore ad euro 30.000. Riapertura dei termini per l’esercizio dell’opzione dell’imposta sostitutiva per l’assegnazione o cessione ai soci di società di capitali e di persone di beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, in pratica per i beni immobili aventi caratteristica patrimoniale anche se strumentali. Anche l’imprenditore individuale accede a tale agevolazione per tutti gli immobili strumentali compresi quelli in uso diretto. I termini per l’opzione sono rispettivamente fissati nel 2016 al 30 settembre per le società ed al 31 maggio per l’imprenditore individuale. Aumento di euro 2.500 per le società di persone, imprenditori individuali e professionisti della deduzione forfettaria IRAP. In pratica la soglia di esenzione è fissata ad euro 13.000 a condizione che il valore della produzione non sia superiore ad euro 180.759,91.
Aumento di 1 anno del termine di prescrizione a partire dall’anno fiscale in corso al 31/12/2016, in pratica il potere di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate si prescrive nel termine del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione oppure 6° in caso di omissione della dichiarazione. Per contro viene abrogato il raddoppio dei termini prescrizionali in presenza di reati tributari.
Riduzione ad euro 100 del canone di abbonamento RAI e presunzione certa del possesso di un apparecchio televisivo in presenza di una propria utenza per la fornitura di energia elettrica per il luogo di residenza. E’ ammessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non possesso sanzionabile penalmente in caso di mendacio. E’ discusso e quindi in attesa di chiarimenti l’applicazione retroattiva della sanzione per coloro che non risultano intestatari di un apparecchio televisivo nell’anno corrente. Sono previste particolari modalità per l’addebito sulle fatture emesse dall’impresa elettrica.
Resta per il 2016 al 27,72% l’aliquota INPS dei professionisti con partita Iva.
Il divieto di utilizzo di “denaro contante” è elevato da euro 1.000 ad euro 3.000, resta a euro 1.000 per i Money transfer. L’argomento POS torna di attualità. E’ previsto che la mancata installazione da parte di imprese e professionisti venga sanzionata con le modalità previste da un emanando decreto dal Ministero dello sviluppo economico.
Prorogata di 1 anno la rivalutazione fiscale del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori dell’esercizio d’impresa con le medesime formalità precedenti ma con l’imposta sostitutiva dell’ 8%.

di Nicola Rizzi
Commercialista

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