lunedì 27 giugno 2016

LE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

Il DPE ha evidenziato poi una modalità più flessibile per le professioni non regolamentate (legge n. 4/2013) che ha dato importanza al ruolo delle associazioni professionali volontarie per garantire il rispetto delle regole della deontologia e della concorrenza con una sorta di bollino di qualità.
Le stesse associazioni possono riunirsi in forma aggregativa e devono garantire l'istituzione di uno sportello al quale il cliente possa rivolgersi in caso di contenzioso con il professionista o per avere informazioni sull'attività e sugli standard qualitativi. Solo se in possesso di tutti i requisiti e previa dichiarazione responsabile dei rispettivi rappresentanti legali, le associazioni professionali possono chiedere di essere iscritte nell'elenco pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico sul proprio sito internet.
Il DPE precisa che l'iscrizione non ha valore di regolamentazione né di riconoscimento della professione, ma di messa in evidenza delle competenze dei professionisti iscritti e delle regole deontologiche loro applicabili.
La legge fissa l'obbligo per il professionista di inserire in ogni rapporto scritto con i clienti l'espresso riferimento alla legge n. 4/2013 (l'inadempimento e considerata pratica commerciale scorretta tra professionisti e consumatori). Può essere certificata da Organismi accreditati l'eventuale conformità alla norma UNI 10801.
La tessera professionale europea e una novità introdotta dalla direttiva 2013/55/UE ed è volta a semplificare il riconoscimento delle qualifiche professionali e rendere più efficiente la procedura per chi intende esercitare una professione regolamentata in altri Stati membri.
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