a-bis) aggregatore: un fornitore di servizi
che, su richiesta, accorpa una pluralità di
unità di consumo, ovvero di unità di consumo
e di unità di produzione, per venderli
o metterli all’asta in mercati organizzati
dell’energia;
b-bis) audit energetico o diagnosi energetica:
procedura sistematica finalizzata a
ottenere un’adeguata conoscenza del profilo
di consumo energetico di un edificio o
gruppo di edifici, di una attività o impianto
industriale o commerciale o di servizi
pubblici o privati, a individuare e quantificare
le opportunità di risparmio energetico
sotto il profilo costi-benefici e a riferire in
merito ai risultati;
d-bis) cliente finale: cliente che acquista
energia, anche sotto forma di vettore
energetico, per uso proprio;
aa) immobili della pubblica amministrazione centrale:
edifici o parti di edifici di proprietà della
pubblica amministrazione centrale, e da essa occupati;
bb) interfaccia di comunicazione: dispositivo fisico
o virtuale che permette la comunicazione fra
due o più entità di tipo diverso;
cc) microimpresa, piccola impresa e media impresa
o PMI: impresa che occupa meno di 250 persone,
il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di
euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i
43 milioni di euro. Per le imprese per le quali non è
stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso
di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità
ordinaria o dalla redazione del bilancio, o per le
quali non è stata presentata la prima dichiarazione
dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero
degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale
risultanti alla stessa data;
dd) Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica (PAEE): documento redatto ai sensi dell’articolo
17 che individua gli orientamenti nazionali
per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento
dell’efficienza energetica e dei servizi
energetici;
ee) Piano d’azione per la sostenibilità ambientale
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione
(PAN GPP): Piano predisposto ai sensi
dell’articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre
2006 n. 296, e approvato con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia
e delle finanze e dello sviluppo economico 11
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
107 dell’8 maggio 2008, così come modificato dal
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, 10 aprile 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013;
ff) pubblica amministrazione centrale: autorità
governative centrali di cui all’allegato IV del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
gg) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento
(o teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura
di trasporto dell’energia termica da una o più
fonti di produzione verso una pluralità di edifici
o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente
su suolo pubblico, finalizzata a consentire a
chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione
della rete, di collegarsi alla medesima
per l’approvvigionamento di energia termica per
il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per
processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno
di acqua calda sanitaria;
hh) ripartizione regionale della quota minima di
energia da produrre mediante energie rinnovabili
(Burden Sharing): suddivisione tra Regioni degli
impegni per raggiungere una quota minima
di energia rinnovabile di cui al decreto 15 marzo
2012 del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d’intesa con la
Conferenza Unificata, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, n. 78 del 2 aprile 2012;
ii) riscaldamento e raffreddamento efficienti:
un’opzione di riscaldamento e raffreddamento
che, rispetto a uno scenario di riferimento che
rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo
misurabile l’apporto di energia primaria necessaria
per rifornire un’unità di energia il 50 per cento
di calore di scarto; erogata nell’ambito di una pertinente
delimitazione di sistema in modo efficiente
in termini di costi, come valutato nell’analisi costi-benefici di cui al presente decreto, tenendo
conto dell’energia richiesta per l’estrazione, la
conversione, il trasporto e la distribuzione;
ll) riscaldamento e raffreddamento individuali
efficienti: un’opzione di fornitura individuale di
riscaldamento e raffreddamento che, rispetto al
teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti,
riduce in modo misurabile l’apporto di energia
primaria non rinnovabile necessaria per rifornire
un’unità di energia erogata nell’ambito di una
pertinente delimitazione di sistema o richiede lo
stesso apporto di energia primaria non rinnovabile
ma a costo inferiore, tenendo conto dell’energia
richiesta per l’estrazione, la conversione, il
trasporto e la distribuzione;
mm) servizio energetico: la prestazione materiale,
l’utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione
di energia con tecnologie ovvero con
operazioni che utilizzano efficacemente l’energia,
che possono includere le attività di gestione, di
manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione
del servizio, la cui fornitura è effettuata
sulla base di un contratto e che in circostanze
normali ha dimostrato di portare a miglioramenti
dell’efficienza energetica e a risparmi energetici
primari verificabili e misurabili o stimabili;
nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico
che consente la misurazione dell’energia termica
o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari
(utenze) servite da un impianto termico centralizzato
o da teleriscaldamento o teleraffreddamento,
ai fini della proporzionale suddivisione
delle relative spese;
oo) sistema di gestione dell’energia: insieme di
elementi che interagiscono o sono intercorrelati
all’interno di un piano che stabilisce un obiettivo
di efficienza energetica e una strategia atta a
conseguirlo;
pp) sistema di misurazione intelligente: un sistema
elettronico in grado di misurare il consumo di
energia fornendo maggiori informazioni rispetto
ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere
e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione
elettronica;
qq) sistema di termoregolazione: sistema tecnico
che consente all’utente di regolare la temperatura
desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente,
per ogni unità immobiliare, zona o ambiente;
qq-bis) sotto-contatore: contatore dell’energia,
con l’esclusione di quella elettrica, che è posto a valle del contatore di fornitura di una pluralità
di unità immobiliari per la misura dei consumi
individuali o di edifici, a loro volta formati da una
pluralità di unità immobiliari, ed è atto a misurare
l’energia consumata dalla singola unità immobiliare
o dal singolo edificio;
rr) Strategia energetica nazionale (SEN): documento
di analisi e strategia energetica approvato
con decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, n. 73 del 27 marzo 2013;
ss) superficie coperta utile totale: la superficie
coperta di un immobile o di parte di un immobile
in cui l’energia è utilizzata per il condizionamento
del clima degli ambienti interni;
tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti:
sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento
che usa, in alternativa, almeno:
- a) il 50 per cento di energia derivante da
fonti rinnovabili;
- b) il 50 per cento di calore di scarto;
- c) il 75 per cento di calore cogenerato;
- d) il 50 per cento di una combinazione
delle precedenti;
uu) tonnellata equivalente di petrolio (Tep): unità
di misura dell’energia pari all’energia rilasciata
dalla combustione di una tonnellata di petrolio
grezzo, il cui valore è fissato convenzionalmente
pari a 41,86 GJ;
vv) UNI: Ente nazionale italiano di unificazione.
- Art. 9. Misurazione e fatturazione
dei consumi energetici
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma
6-quater dell’articolo 1 del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
e da altri provvedimenti normativi e di regolazione
già adottati in materia, l’Autorità per
l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico,
previa definizione di criteri concernenti la fattibilità
tecnica ed economica, anche in relazione
ai risparmi energetici potenziali, individua
le modalità con cui le imprese distributrici, in
qualità di esercenti l’attività di misura:
a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica
e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento
ed acqua calda per uso domestico contatori di fornitura che riflettono con precisione il
consumo effettivo e forniscono informazioni sul
tempo effettivo di utilizzo dell’energia e sulle relative
fasce temporali;
b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica
e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento
ed acqua calda per uso domestico contatori
di fornitura di cui alla lettera a), in sostituzione
di quelli esistenti anche in occasione di nuovi
allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti
ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
2. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il
sistema idrico adotta i provvedimenti di cui alle
lettere a) e b) del comma 1, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per quanto riguarda il settore elettrico e
del gas naturale e entro ventiquattro mesi dalla
medesima data per quanto riguarda il settore
del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i
consumi di acqua calda per uso domestico.
3. Fatto salvo quanto già previsto dal decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva
di un progressivo miglioramento delle
prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti
e dei contatori intelligenti, introdotti
conformemente alle direttive 2009/72/CE e
2009/73/CE, al fine di renderli sempre più aderenti
alle esigenze del cliente finale, l’Autorità
per l’energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico, con uno o più provvedimenti da adottare
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, tenuto conto dei relativi
standard internazionali e delle raccomandazioni
della Commissione europea, predispone
le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione
intelligenti, a cui le imprese distributrici
in qualità di esercenti l’attività di misura sono
tenuti ad uniformarsi, affinché:
a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano
ai clienti finali informazioni sulla fatturazione
precise, basate sul consumo effettivo e sulle fasce
temporali di utilizzo dell’energia. Gli obiettivi di
efficienza energetica e i benefici per i clienti finali
siano pienamente considerati nella definizione
delle funzionalità minime dei contatori e degli
obblighi imposti agli operatori di mercato;
b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la sicurezza
nella comunicazione dei dati e la riservatezza
dei dati misurati al momento della loro raccolta,
conservazione, elaborazione e comunicazione,
in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati. Ferme restando le responsabilità
degli esercenti dell’attività di misura previste
dalla normativa vigente, l’Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico assicura il trattamento
dei dati storici di proprietà del cliente
finale attraverso apposite strutture indipendenti
rispetto agli operatori di mercato, ai distributori
e ad ogni altro soggetto, anche cliente finale,
con interessi specifici nel settore energetico o in
potenziale conflitto di interessi, anche attraverso
i propri azionisti, secondo criteri di efficienza e
semplificazione;
c) nel caso dell’energia elettrica e su richiesta
del cliente finale, i contatori di fornitura siano
in grado di tenere conto anche dell’energia elettrica
immessa nella rete direttamente dal cliente
finale;
d) nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i
dati del contatore di fornitura relativi all’immissione
e al prelievo di energia elettrica siano messi
a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a
disposizione di un soggetto terzo univocamente
designato che agisce a suo nome, in un formato
facilmente comprensibile che possa essere utilizzato
per confrontare offerte comparabili;
e) siano adeguatamente considerate le funzionalità
necessarie ai fini di quanto previsto all’articolo 11.
4. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico provvede affinché gli esercenti l’attività
di misura assicurino che, sin dal momento
dell’installazione dei contatori di fornitura,
i clienti finali ottengano informazioni adeguate
con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio
del consumo energetico.
5. Per favorire il contenimento dei consumi
energetici attraverso la contabilizzazione dei
consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione
delle spese in base ai consumi effettivi
delle medesime:
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la
fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio
siano effettuati tramite allacciamento ad
una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento,
o tramite una fonte di riscaldamento o
raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro
il 31 dicembre 2016, l’installazione, a cura degli
esercenti l’attività di misura, di un contatore
di fornitura in corrispondenza dello scambiatore
di calore di collegamento alla rete o del punto di
fornitura dell’edificio o del condominio;
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento
centralizzata o da una rete di teleriscaldamento
o da un sistema di fornitura centralizzato
che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria
l’installazione entro il 31 dicembre 2016, a cura del
proprietario, di sotto-contatori per misurare l’effettivo
consumo di calore o di raffreddamento o di
acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella
misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente
in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi
energetici potenziali. L’efficienza in termini
di costi può essere valutata con riferimento alla
metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.
Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione
dei suddetti sistemi di contabilizzazione o
di inefficienza in termini di costi e sproporzione
rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono
essere riportati in apposita relazione tecnica del
progettista o del tecnico abilitato;
c) nei casi in cui l’uso di sotto-contatori non sia
tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini
di costi e proporzionato rispetto ai risparmi
energetici potenziali, per la misura del riscaldamento
si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di
cui alla lettera b), all’installazione di sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del calore
individuali per quantificare il consumo di calore
in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto
all’interno delle unità immobiliari dei condomini
o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto
norme tecniche vigenti, salvo che l’installazione
di tali sistemi risulti essere non efficiente in
termini di costi con riferimento alla metodologia
indicata nella norma UNI EN 15459;
d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali
sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento
o da sistemi comuni di riscaldamento
o raffreddamento, per la corretta suddivisione
delle spese connesse al consumo di calore per il
riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari
e delle aree comuni, nonché per l’uso
di acqua calda per il fabbisogno domestico, se
prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo
è suddiviso tra gli utenti finali, in base
alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche
e aggiornamenti. Ove tale norma non sia
applicabile o laddove siano comprovate, tramite
apposita relazione tecnica asseverata, differenze
di fabbisogno termico per metro quadro tra
le unità immobiliari costituenti il condominio o
l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento,
è possibile suddividere l’importo complessivo tra
gli utenti finali attribuendo una quota di almeno
il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di
energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri
o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze
installate. E’ fatta salva la possibilità, per la prima
stagione termica successiva all’installazione
dei dispositivi di cui al presente comma, che la
suddivisione si determini in base ai soli millesimi
di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente
lettera sono facoltative nei condomini o gli
edifici polifunzionali ove alla data di entrata in
vigore del presente decreto si sia già provveduto
all’installazione dei dispositivi di cui al presente
comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione
delle spese.
6. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione
già adottati in materia, l’Autorità per
l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico,
con uno o più provvedimenti da adottare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, individua le modalità con cui,
se tecnicamente possibile:
a) le imprese di distribuzione ovvero le società
di vendita di energia elettrica e di gas naturale
al dettaglio provvedono, affinché, entro il 31 dicembre
2014, le informazioni sulle fatture emesse
siano precise e fondate sul consumo effettivo di
energia, secondo le seguenti modalità:
- per consentire al cliente finale di regolare
il proprio consumo di energia, la
fatturazione deve avvenire sulla base del
consumo effettivo almeno con cadenza
annuale;
- le informazioni sulla fatturazione devono
essere rese disponibili almeno ogni
bimestre;
- l’obbligo di cui al numero 2) può essere
soddisfatto anche con un sistema di autolettura
periodica da parte dei clienti finali,
in base al quale questi ultimi comunicano
i dati dei propri consumi direttamente al
fornitore di energia, esclusivamente nei
casi in cui siano installati contatori non
abilitati alla trasmissione dei dati per via
telematica;
- fermo restando quanto previsto al numero
1), la fatturazione si basa sul consumo
stimato o un importo forfettario
unicamente qualora il cliente finale non
abbia comunicato la lettura del proprio
contatore per un determinato periodo di
fatturazione;
- ’Autorità per l’energia elettrica, il gas
ed il sistema idrico può esentare dai requisiti
di cui ai numeri 1) e 2) il gas utilizzato
solo ai fini di cottura.
b) le imprese di distribuzione ovvero le società
di vendita di energia elettrica e di gas naturale
al dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori,
conformemente alle direttive 2009/72/CE
e 2009/73/CE, provvedono affinché i clienti finali
abbiano la possibilità di accedere agevolmente a
informazioni complementari sui consumi storici
che consentano loro di effettuare controlli autonomi
dettagliati. Le informazioni complementari
sui consumi storici comprendono almeno:
- dati cumulativi relativi ad almeno i
tre anni precedenti o al periodo trascorso
dall’inizio del contratto di fornitura, se
inferiore. I dati devono corrispondere agli
intervalli per i quali sono state fornite informazioni
sulla fatturazione;
- dati dettagliati corrispondenti al tempo
di utilizzazione per ciascun giorno, mese
e anno. Tali dati sono resi disponibili al
cliente finale via internet o mediante l’interfaccia
del contatore per un periodo che
include almeno i 24 mesi precedenti o per
il periodo trascorso dall’inizio del contratto
di fornitura, se inferiore.
7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione
già adottati in materia, l’Autorità per
l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico,
con uno o più provvedimenti da adottare entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, individua le modalità con cui
le società di vendita di energia al dettaglio, indipendentemente
dal fatto che i contatori intelligenti
di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/
CE siano installati o meno, provvedono affinché:
a) nella misura in cui sono disponibili, le
informazioni relative alla fatturazione energetica
e ai consumi storici dei clienti finali
siano rese disponibili, su richiesta formale
del cliente finale, a un fornitore di servizi
energetici designato dal cliente finale stesso;
b) ai clienti finali sia offerta l’opzione di
ricevere informazioni sulla fatturazione e
bollette in via elettronica e sia fornita, su
richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile
sul modo in cui la loro fattura è stata
compilata, soprattutto qualora le fatture non
siano basate sul consumo effettivo;
c) insieme alla fattura siano rese disponibili
ai clienti finali le seguenti informazioni
minime per presentare un resoconto
globale dei costi energetici attuali:
- prezzi correnti effettivi e consumo
energetico effettivo;
- confronti tra il consumo attuale
di energia del cliente finale e il consumo
nello stesso periodo dell’anno precedente, preferibilmente sotto
forma di grafico;
- informazioni sui punti di contatto
per le organizzazioni dei consumatori,
le agenzie per l’energia o
organismi analoghi, compresi i siti
internet da cui si possono ottenere
informazioni sulle misure di miglioramento
dell’efficienza energetica
disponibili, profili comparativi di
utenza finale ovvero specifiche tecniche
obiettive per le apparecchiature
che utilizzano energia;
c-bis) in occasione dell’invio di contratti, modifiche
contrattuali e fatture ai clienti finali, nonché
nei siti web destinati ai clienti individuali,
i distributori di energia o le società di vendita
di energia includono un elenco di recapiti dei
centri indipendenti di assistenza ai consumatori
riconosciuti ai sensi dell’articolo 137del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle
agenzie pubbliche per l’energia, inclusi i relativi
indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere
informazioni e consigli sulle misure di efficienza
energetica disponibili, profili comparativi sui loro
consumi di energia, nonché indicazioni pratiche
sull’utilizzo di apparecchiature domestiche al fine
di ridurre il consumo energetico delle stesse. Tale
elenco è predisposto dall’Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico entro 30 giorni
dalla pubblicazione del presente decreto, ed è
aggiornato, se del caso, con cadenza annuale;
d) su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle
fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalla
richieste di pagamento, per consentire la valutazione
globale dei consumi energetici e vengano offerte
soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;
e) le informazioni e le stime dei costi energetici
siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente
e in un formato facilmente comprensibile
che consenta ai consumatori di confrontare
offerte comparabili. L’Autorità per l’energia elettrica,
il gas ed il sistema idrico valuta le modalità
più opportune per garantire che i clienti finali
accedano a confronti tra i propri consumi e quelli
di un cliente finale medio o di riferimento della
stessa categoria d’utenza.
8. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il
sistema idrico assicura che non siano applicati
specifici corrispettivi ai clienti finali per la
ricezione delle fatture, delle informazioni sulla
fatturazione e per l’accesso ai dati relativi
ai loro consumi. Nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, al fine
di evitare duplicazioni di attività e di costi, la
stessa Autorità si avvale ove necessario del Sistema
Informativo Integrato (SII) di cui all’articolo
1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n.
105, convertito, con modificazioni, in legge 13
agosto 2010, n. 129, e della banca dati degli
incentivi di cui all’articolo 15-bis del decretolegge
n. 63 del 2013, convertito con modificazioni
in legge 3 agosto 2013, n. 90.
8-bis. La ripartizione dei costi relativi alle informazioni
sulla fatturazione per il consumo
individuale di riscaldamento e di raffrescamento
nei condomini e negli edifici polifunzionali
di cui al comma 5 è effettuata senza scopo di
lucro. L’autorità per l’energia elettrica, il gas
e il sistema idrico, entro il 31 dicembre 2016,
stabilisce costi di riferimento indicativi per i
fornitori del servizio.
- Le grandi imprese e le imprese a forte consumo
di energia che non effettuano la diagnosi di cui
all’articolo 8, commi 1 e 3, sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a
40.000 euro. Quando la diagnosi non è effettuata
in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 8
si applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 2.000 ad euro 20.000.
- L’esercente l’attività di misura che, nei casi
previsti dall’articolo 9, comma 1, lettera b) ed in
violazione delle modalità individuate dall’Autorità
per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
non fornisce ai clienti finali i contatori di fornitura
aventi le caratteristiche di cui alla lettera a)
del predetto comma è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro,
per ciascuna omissione.
- L’esercente l’attività di misura che fornisce
sistemi di misurazione intelligenti non conformi
alle specifiche fissate dall’Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico a norma dell’articolo
9, comma 3, lettere a), b) c) ed e), è soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a 2.500 euro. Le sanzioni di cui al presente
comma sono irrogate dall’Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico.
- L’esercente l’attività di misura che al momento
dell’installazione dei contatori di fornitura non
fornisce ai clienti finali consulenza ed informazioni
adeguate secondo quanto stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in
particolare sul loro effettivo potenziale con riferimento
alla lettura dei dati ed al monitoraggio del
consumo energetico, è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 250 a 1500 euro.
- L’esercente l’attività di misura che non ottempera
agli obblighi di installazione di contatori di fornitura
di cui all’articolo 9, comma 5, lettera a), entro
il termine ivi previsto, è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro.
- Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera
b), il proprietario dell’unità immobiliare che non
installa, entro il termine ivi previsto, un sottocontatore
di cui alla predetta lettera b), è soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare.
La disposizione di cui al presente comma
non si applica quando da una relazione tecnica
di un progettista o di un tecnico abilitato risulta
che l’installazione del contatore individuale non è
tecnicamente possibile o non è efficiente in termini
di costi o non è proporzionata rispetto ai
risparmi energetici potenziali.
- Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera
c) il proprietario dell’unità immobiliare, che non
provvede ad installare sistemi di termoregolazione
e contabilizzazione del calore individuali per
misurare il consumo di calore in corrispondenza
di ciascun corpo scaldante posto all’interno
dell’unità immobiliare, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per
ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui
al primo periodo non si applica quando da una
relazione tecnica di un progettista o di un tecnico
abilitato risulta che l’installazione dei predetti
sistemi non è efficiente in termini di costi.
- Il condominio alimentato da teleriscaldamento
o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento
o raffreddamento, che non ripartisce
le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo
9, comma 5, lettera d), è soggetto ad una
sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.
- L’impresa di distribuzione o le società di vendita
di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio
che non forniscono nelle fatture emesse nei
confronti di clienti finali presso i quali non sono
installati contatori intelligenti le informazioni
previste dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas
e il sistema idrico, a norma dell’articolo 9, comma
6, lettera a), sono soggette ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per
ciascuna omissione.
- L’impresa di distribuzione o la società di vendita
di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio
che non consentono ai clienti finali di accedere
alle informazioni complementari sui consumi
storici in conformità a quanto previsto dall’Autorità
per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
a norma dell’articolo 9, comma 6, lettera b),
è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria
da 150 a 2500 euro per ciascun cliente.
- È soggetta ad una sanzione amministrativa da
150 a 2500 euro per ciascuna violazione, l’impresa
di vendita di energia al dettaglio: a) che non rende disponibili, con le modalità
individuate dall’Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico su richiesta
formale del cliente finale, le informazioni
di cui all’articolo 9, comma 7, lettera a); b) che non offre al cliente finale l’opzione
di ricevere informazioni sulla fatturazione e
bollette in via elettronica e non fornisce, su
richiesta di quest’ultimo, spiegazioni adeguate
secondo le prescrizioni dell’Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, a
norma dell’articolo 9, comma 7, lettera b); c) che non fornisce al cliente finale, secondo
le modalità individuate dall’Autorità per
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
unitamente alla fattura le informazioni
di cui all’articolo 9, comma 7, lettera c);
d) che non fornisce al cliente finale, secondo
le modalità individuate dall’Autorità
per l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, le informazioni le stime dei costi
energetici tali da consentire a quest’ultimo
di confrontare offerte comparabili.
- L’impresa di vendita di energia al dettaglio
che applica specifici corrispettivi al cliente finale
per la ricezione delle fatture o delle informazioni
sulla fatturazione ovvero per l’accesso ai dati
relativi ai consumi è soggetta ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 a 5000 euro per
ciascuna violazione.
- Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate
dal Ministero dello sviluppo economico.
- Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono
irrogate dalle Regioni e dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano competenti per territorio o
Enti da esse delegati.
- Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 9, 10,
11 e 12 sono irrogate dall’Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico.
- Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità
amministrative competenti si osservano, in
quanto compatibili con quanto previsto dal presente
articolo, le disposizioni contenute nel capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n.
689. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto l’Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con
proprio regolamento, nel rispetto della legislazione
vigente in materia, i procedimenti sanzionatori
di sua competenza, in modo da assicurare agli
interessati la piena conoscenza degli atti istruttori,
il contraddittorio in forma scritta e orale,
la verbalizzazione e la separazione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento
disciplina i casi in cui, con l’accordo dell’impresa
destinataria dell’atto di avvio del procedimento
sanzionatorio, possono essere adottate modalità
procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie.
- L’autorità amministrativa competente, valutati
gli elementi comunque in suo possesso e quelli
portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia
interesse dà avvio al procedimento sanzionatorio
mediante contestazione immediata o la notificazione
degli estremi della violazione.
- In caso di accertata violazione delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10
il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido
sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione
entro il termine di quarantacinque giorni dalla
data della contestazione immediata o dalla data
di notificazione dell’atto di cui al comma 17.
- All’ammissione alla procedura di regolarizzazione
di cui al comma 18 e alla contestazione immediata
o alla notificazione degli estremi della violazione
amministrativa a norma dell’articolo 14 della legge
24 novembre 1981, n. 689 si provvede con la notifica
di un unico atto che deve contenere: a) l’indicazione dell’autorità competente;
l’oggetto della contestazione; l’analitica
esposizione dei fatti e degli elementi essenziali
della violazione contestata;
b) l’indicazione del nominativo del responsabile
del procedimento e, ove diverso,
dell’ufficio dove è possibile presentare
memorie, perizie e altri scritti difensivi,
essere sentiti dal responsabile del procedimento
sui fatti oggetto di contestazione,
nonché avere accesso agli atti;
c) l’indicazione del termine entro cui l’interessato
può esercitare le facoltà di cui
alla lettera b), comunque non inferiore a
trenta giorni; d) la diffida a regolarizzare le violazioni
nei casi di cui al comma 18;
e) la possibilità di estinguere gli illeciti
ottemperando alla diffida e provvedendo al
pagamento della somma di cui al comma 7;
f) la menzione della possibilità, nei casi
degli illeciti non diffidabili o per i quali
non si è ottemperato alla diffida, di effettuare
il pagamento in misura ridotta ai
sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689;
g) l’indicazione del termine di conclusione
del procedimento.
- In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore
o l’eventuale obbligato in solido è ammesso
al pagamento di una somma pari al minimo
della sanzione prevista dai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7,
8 e 10 entro il termine di trenta giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 18. Il regolare
pagamento della predetta somma estingue il procedimento
limitatamente alle violazioni oggetto
di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza
alla diffida stessa.
- Il pagamento della sanzione e della somma
di cui al comma 20 è effettuato con le modalità
di versamento previste dall’articolo 19 decreto
legislativo 3 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione
ivi prevista. Del pagamento è data
mensilmente comunicazione all’autorità amministrativa competente, con modalità telematiche, a
cura della struttura di gestione di cui all’articolo
22 del predetto decreto legislativo.
- Le regioni e le provincie autonome di Trento
e di Bolzano, nell’ambito delle attività di ispezione
degli impianti termici di cui all’articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 74, eseguono, anche gli accertamenti e
le ispezioni sull’osservanza delle disposizioni di
cui ai commi 6, 7 e 8.
- I proventi derivanti dall’applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza
statale, per le violazioni del presente decreto,
sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo
di cui all’articolo 15. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
I proventi delle sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8
rimangono alle Regioni ed alle Province Autonome
di Trento e di Bolzano, o a Enti da esse delegati,
che possono utilizzarli per la gestione degli
accertamenti e delle ispezioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 74.
- In ogni caso sono fatte salve le competenze
delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano.