lunedì 27 giugno 2016

L'ALBO UNICO dei CONSULENTI FINANZIARI (Legge stabilità 28 dicembre 2015,n. 208)

Comma 35 - All'art. 22 della tariffa delle tasse Sulle concessioni governative, annessa al DPR 26/10/1972, n. 641, dopo il n. 8 è aggiunto il seguente: <<8-bis. Iscrizione all'albo di cui all'art. 31, comma 4, del T.U. di Cui al D.Lgs. 24/2/1998, n. 58. La tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge>>.

Comma 36 - Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58/1998), sono trasferite all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.
Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti daily CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. Resta ferma la vigente regolamentazione degli obblighi previdenziali degli iscritti all'albo di cui al citato art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 58/98.

Comma 37 - L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'art. 3l, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 assume la denominazione di <<albo unico dei Consulenti finanziari>>.
Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria.

Comma 38 - Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti nell'albo di cui al comma 37 del presente articolo, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi. A tal fine l'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del D.Lgs.n. 58 del 1998, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti.
In tal caso si applica il regime di vigilanza di cui al comma 36 e gli agenti di assicurazione di cui al presente comma sono soggetti alle regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati termini e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma limitatamente agli aspetti di natura fiscale connessi alla remunerazione dell'attività degli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti all'albo di cui al comma 37 quando gli stessi operano in forma societaria.

Comma 39 - I promotori finanziari di cui all'art. 311 del D.Lgs. n. 58/1998 assumono la denominazione di <<consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede>>.
I consulenti finanziari di cui all'art.18-bis del D.Lgs. n. 8/1998 assumono la denominazione di <<consulenti finanziari autonomi>> Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 191 e 196 del D.Lgs. n.58/1998, le parole: <<promotore finanziario>> e <<promotori finanziari>>, ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede>> e <<consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede>> e all'articolo 18-bis del D.Lgs.n. 58/1998, le parole: <<consulenti finanziari>> e <<consulente finanziari>> sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<consulenti finanziari autonomi>> e <<consulente finanziario autonomo>>.

Comma 40 - L'organismo di cui al comma 36 si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, Comando o altro analogo istituto da amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti. L'organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale; resta a carico dell'organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell'art.I dell'articolo 29-bis della legge 28/12/2005, n. 262, sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, con DPCM, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15/5/1997, n. 127.

Comma 41 - Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 36, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, nell'albo unico dei promotori finanziari tenuto dallorganismo di cui allart. 31, comma 4, del D.Lgs. n 58/1998 sono iscritti di diritto nell'albo unico dei consulenti finanziari. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 36 e al protocollo di intesa di cui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce:

  • la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;
  • la data di avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.
Comma 42 - Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 35 affluiscono, a decorrere dall'anno 2016, all'entrata del bilancio dello Stato.

Comma 43 - All'articolo 190-ter del D.Lgs. 58/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • le lettere b) e c) del comma 1 sono abrogate;
  • dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: <<2-bis. Su proposta della CONSOB, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'organismo di cui all'articolo 31 qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La CONSOB può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla CONSOB, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti>>.
Comma 44 - L'art.8 del D.Lgs. 8/10/2007, n. 179, è sostituito dal seguente: <<Art. 8. (Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori).
1. Al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, la CONSOB istituisce presso il proprio bilancio il fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato "Fondo".
Il Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24/2/1998/ n. 58, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui al citato articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del presente decreto, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedure, nonché per l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della CONSOB, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.
2. Il Fondo è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo 24/2/1998, n. 58, nonché nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le risorse iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione ai versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato per il pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58 del l998.
L'impiego delle somme affluite al Fondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e condizionato all'accertamento, con sentenza passata in giudicato o con lodo arbitrale non più impugnabile della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5-ter dell'articolo 2 del presente decreto. La CONSOB adotta le occorrenti misure affinchè gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo periodo affluiscano, nella misura spettante, contestualmente al versamento da parte del soggetto obbligato, direttamente al bilancio della CONSOB, per essere destinate al Fondo.

Comma 45 - Al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • nel titolo, le parole: <<fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori>> sono sostituite dalle seguenti: <<Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori>>;
  • la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: <<Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori>>.
Comma 46 - Nelle more del coordinamento da effettuare ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera u), della legge 9 luglio 2015, n. 114, e allo scopo di assicurare tempestivamente ai risparmiatori e agli investitori una procedura di effettiva tutela stragiudiziale delle controversie, la CONSOB, rispetto agli oneri attualmente sostenuti per il funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 2, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, provvede alle maggiori spese di funzionamento occorrenti per rendere operativo l'organo di cui all'articolo 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 179 del 2007 mediante il ricorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 44 del presente articolo, alle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché agli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.

Comma 47 - Gli articoli 2, commi da 1 a 5, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 8/10/ 2007, n. 179, sono abrogati dalla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al comma 5-ter dell'art. 2 del citato D.Lgs. n. 179/2007. Il regolamento della CONSOB indicato al citato comma 5-ter dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 179/2007 prevede, altresì le disposizioni transitorie per la definizione delle procedure di conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse alla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al primo periodo.

Comma 48 - Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 35 a 47 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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