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martedì 13 dicembre 2016

Certificazioni Energetiche 3.0

La Regione Liguria aggiorna nuovamente la legge per le annose Certificazioni Energetiche. Chiunque ha acquistato o venduto un alloggio è dovuto ricorre ad un tecnico certificatore abilitato che rediga tale documento, divenuto obbligatorio.

La Regione Liguria, che ha da poco aggiornato il software, Celeste, per redigere tale documento, passando di fatto a Celeste 2.0, e dal 14 dicembre dalle ore 19:00 a Celeste 3.0. 

Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa ha emanato, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, i seguenti decreti in data 26 giugno 2015:
  • “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” (D.M. Requisiti Minimi);
  • “Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (D.M. Linee Guida);
  • “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” (D.M. Relazioni Tecniche).
La Regione Liguria intende adeguare entro l’anno 2016 i propri strumenti normativi (Legge Regionale n. 22 del 29 maggio 2007 e ss.mm.ii. e il suo Regolamento Regionale attuativo n. 6 del 13 novembre 2012 e ss.mm.ii.) al fine del recepimento dei Decreti interministeriali sopracitati.

Gli aggiornamenti alla normativa regionale comporteranno:
  • L’applicazione del D.M. Requisiti Minimi, ovvero nuovi standard prestazionali per gli edifici nei casi di nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti o riqualificazioni;
  • L’applicazione delle Nuove Linee Guida per la certificazione energetica, ovvero:
    • La messa a disposizione dei tecnici certificatori di una nuova versione del software regionale (CELESTE 3.0) conforme alle norme tecniche UNI/TS 11300 parti 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
    • Un nuovo format di APE;
    • Nuove procedure di monitoraggio e controllo degli APE;
    • L’applicazione del D.M. Relazioni Tecniche, ovvero nuovi schemi e nuove modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto in funzione delle diverse tipologie di intervento.

I file XML e PDF caricati sul sistema regionale che si trovano nello stato “in lavorazione” dopo le ore 19:00 del giorno 14 dicembre 2016 non saranno più disponibili al fine di evitare la trasmissione e la protocollazione di file non coerenti con la normativa che sarà vigente dal 15/12/2016.

Il software CELESTE 3.0. e il gestionale della Regione Liguria dedicato alla certificazione energetica saranno disponibili e utilizzabili nel corso della mattinata del giorno 16 dicembre 2016.

Tra le note date dall'IRE S.p.A. Divisione Energia – settore efficienza energetica ai singoli certificatori risulta che:
  • I progetti redatti con il software CELESTE 2.0 e presenti all’interno dell’ “Elenco Progetti” saranno aggiornati e disponibili in CELESTE 3.0.
  • All’interno del nuovo software CELESTE 3.0 alcuni campi sono stati spostati dalle “Zone Termiche” ai “Locali” o dalle “Zone Termiche” agli “Impianti” pertanto il contenuto è stato compilati direttamente dal programma. Si consiglia di riguardare attentamente la nuova configurazione del progetto. Per i campi non presenti nella versione precedente sarà richiesta la compilazione in fase di calcolo o di stampa.

Sperando, anche se i dubbi nel settore sono molti, che la nuova legge renda il software più semplice, comprensibile, intuitivo ed elastico, ai tecnici che operano nel settore, i dubbi sono sempre molti. La discussione più accesa è che il software rende complicata la certificazione e l'impegno e il lavoro fatto non sono al livello della qualità di un tecnico del settore. Considerando il fatto, che su internet si trovano dei siti che propongono prezzi ASSURDI. 

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giovedì 10 novembre 2016

L’occasionalità nel rapporto di lavoro… Autonomo

I caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione occasionale vanno individuati tendenzialmente nel carattere episodico dell’attività e nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente.
  • PREMESSA
In questa pagine affronteremo l’esame- sia pur sommario – di un particolare aspetto del rapporto di lavoro in genere, ovvero quello delle prestazioni occasionali, ovvero quel “particolare rapporto di lavoro “ che, come afferma l’art. 2222 del C.C. “…si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’ opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente in via del tutto occasionale“. Da ciò possiamo arguire che per essere tali devono avere le seguenti caratteristiche:
sporadicità ed episodicità: questo limite riguarda principalmente il soggetto collaboratore. Egli non potrà compiere un numero troppo elevato di collaborazioni aventi il medesimo oggetto ed allo stesso modo non potrà svolgere troppe collaborazioni in un anno con il medesimo soggetto altrimenti potrebbe essere contestata la continuità o, ad esempio, il lavoro dipendente;
non organizzazione: la mancanza di una organizzazione, minima, “sostiene” l’esercizio senza professionalità ed abitualità della prestazione;
non professionalità: l’attività prestata, in quanto occasionale, deve necessariamente essere diversa da quella svolta dal prestatore nell’ambito della propria attività professionale;
a portata limitata: il legislatore indica espressamente un limite temporale (durata non superiore a giorni 30 - trenta) ed un limite quantitativo (i compensi percepiti nell’anno solare non devono essere superiori a euro 5000 - cinquemila lordi) Si può concludere definendo prestatore di lavoro autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’ opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente in via del tutto occasionale.
  • IL LAVORO AUTONOMO…OCCASIONALE E AUTONOMO OCCASIONALE
La collaborazione occasionale non va confusa con il lavoro autonomo occasionale , che trova la sua fonte normativa negli articoli 2222 e seguenti del codice civile, non interessati dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 81/2015 e tuttora in vigore. I caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione occasionale vanno individuati tendenzialmente nel carattere episodico dell’attività e nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente. Pertanto saranno considerati subordinati e non collaboratori occasionali i soggetti che si trovano a rispondere alle seguenti condizioni:
• collaborazione continuativa;
• esclusivamente personale;
• organizzata dal committente in merito a tempi e luogo di lavoro con cui viene svolta la prestazione.

Nel momento in cui si vengono a verificare queste 3 condizioni, non si parla più di collaborazione ma di rapporto subordinato e dunque deve intendersi come lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sono invece considerate ancora come prestazioni occasionali tutte le prestazioni che hanno carattere saltuario e che sono identificate come lavoro accessorio o autonomo occasionale. Infine, la prestazione di lavoro non può intendersi come lavoro co-co-co, o a progetto in quanto tale prestazione è caratterizzata da:
• completa autonomia del lavoratore circa tempi e modalità di esecuzione del lavoro;
• mancanza della continuità dell’attività lavorativa;
• mancato inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale;

In sostanza, il decreto attuativo del Jobs Act in tema di riordino dei contratti di lavoro, ha:
• abrogato la disciplina del lavoro parasubordinato regolata dalla Legge Biagi;
• riconosciuto come uniche forme di collaborazione solo quelle di:
- lavoro autonomo secondo quanto previsto dal codice civile;
- lavoro accessorio svolto in favore delle persone fisiche e di professionisti e imprese;
• abrogato dal 25 giugno 2015:
- le collaborazioni a progetto delle associazioni in partecipazione;
- mini - co.co.co.
  • DALLA PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMA OCCASIONALE
I caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione occasionale, vanno individuati, tendenzialmente, nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente, nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell’attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione. È quindi evidente che l’esame della natura occasionale del rapporto instaurato tra le parti deve prescindere dalla misura del compenso e dal numero di prestazioni svolte mentre deve concentrarsi sulla presenza o meno dei requisiti del coordinamento e della continuità con la struttura del committente, ben potendo quindi esserci prestazioni di lavoro autonomo occasionale con compensi superiori a 5 mila euro.
Si presti attenzione:
• La prestazione da lavoro autonomo occasionale può essere utilizzata in tutti gli ambiti economici. Ma si DEVE UTILIZZARE applicando la MASSIMA PRUDENZA . In particolare nelle attività a carattere manuale e a bassa professionalità.
• Non possono prestare attività di lavoro occasionale: i dipendenti pubblici salvo esplicita autorizzazione delle proprie amministrazioni, coloro che sono iscritti ad albi che esercitano professioni intellettuali, coloro che appartengono a commissioni e ad organi di amministrazione, chi lavora presso enti sportivi legalmente riconosciuti.
  • NECESSITA’ DELL’ATTO SCRITTO?
La legge non prevede espressamente che l’attività di lavoro autonomo occasionale venga formalizzato attraverso un contratto scritto. Per dimostrare la fonte del reddito percepito è raccomandabile formalizzare il rapporto, in moda da tutelare entrambe le parti, il lavoratore autonomo e il datore di lavoro. Ma, a tal proposito, in caso di “controversia” tra le parti (datore di lavoro e prestatore occasionale) o accesso o controllo ispettivo, come si può dimostrare come “valida documentazione fiscale” ai fini di evitare, eventualmente, l’applicazione della maxisanzione? Per poter considerare “valida” la prestazione in base alla circolare del Ministero del lavoro n° 38 del 2010, nonché della nota n° 16920 del 9/10/2014 la documentazione la presenza di tutta una serie di documentazione fiscale obbligatoria attinente e riferibile al periodo oggetto di accertamento quale:
- versamento delle ritenute d’acconto tramite il modello F24;
- rilevazioni contabili aggiornate e puntuali; - presenza della certificazione delle ritenute subite;
- indicazione del percipiente nel modello C.U./ modello 770;
- corretta applicazione, trattenuta e versamento della contribuzione Inps in caso di superamento della soglia di 5.000,00 euro. In conclusione si può affermare che avere una atto scritto da maggior “tranquillità” ed una tutela maggiore ad entrambe le parti in caso che insorgessero problemi.
  • IN PRATICA…
Qui di seguito si trascrivono degli esempi di conteggi relativi al LAVORO OCCASIONALE AUTONOMO
Esempio 1
• Compenso lordo euro 2.000,00 –
• Ritenuta acconto 20% euro 400,00 =
• Netto corrisposto euro 2.400,00
lavoratori autonomi occasionali che hanno SUPERATO la soglia dei 5.000 euro La circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004 ha chiarito che il limite di 5.000,00 euro costituisce una fascia di esenzione e, di conseguenza, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo. La circolare citata ha, quindi, stabilito che il lavoratore deve comunicare ai committenti interessati il superamento o meno del limite di 5.000,00 euro in argomento, all’inizio dei singoli rapporti,ovvero, tempestivamente, durante il loro svolgimento, tenendo conto anche dei compensi percepiti da altri committenti.
Esempio 2
• Compenso lordo euro 5.500,00 -
• Ritenuta acconto 20% euro 1.100, 00 -
• Ritenuta previdenziale
• (1/3 di 27,72% su euro 500) * euro 46,20 -
• Netto corrisposto euro 4.353,80 = (*): Il Committente dovrà versare quale contribuzione totale euro 138,60 (500,00 x 27,72%) di cui 2/3 a proprio carico committente ( 500,00 x 2/3 di 27,72%).
Esempio 3
Compenso lordo euro 5.500,00 + Spese sostenute euro 80,00 + Totale lordo euro 5.580,00 = Ritenuta acconto 20% su euro 5.500,00 euro 1.100, 00 – Ritenuta previdenziale (1/3 di 27,72% su euro 500) euro 46,20 – Netto corrisposto euro 4.433,38 = Si ipotizzi il caso che il prestatore percepisca il Suo compenso da due committenti nello stesso mese ed superamento della soglia di esenzione contributiva.
Esempio 4
– Compenso lordo corrisposto
Committente 1
euro 3.500,00
Committente 2
euro 4.000,00
– Ritenuta acconto del 20%
Committente 1
euro 700,00
Committente 2
euro 800,00
– Ritenuta previdenziale (*)
Committente 1
euro 119,47
Committente 2
euro 136,52
– Compenso netto
Committente 1
euro 2.680,53
Committente 2
euro 3.063,48
Ritenuta previdenziale su euro 3.500,00 + euro 4.000 – euro 5.000,00 e in proporzione tra i committenti = 2.500,00 x1/3 di 27,72% moltiplicato: (committente 1) 46,67% = euro 107,81 (committente 2) 53,33% = euro 123,19
Esempio 5
– Compenso lordo corrisposto
Committente 1
euro 4.500,00
Committente 2
euro 4.500,00
– Ritenuta acconto del 20%
Committente 1
euro 900,00
Committente 2
euro 900,00
Ritenuta previdenziale su euro 4.500,00 + euro 4.500 – euro 5.000,00 e in proporzione tra i committenti = 4.000,00 x1/3 di 27,72%x 50% euro 184,80 – euro 184,80 –
– Compenso netto
Committente 1
euro 3.415,52
Committente 2
euro 3.415,52
Esempio 6
– Compenso lordo corrisposto
Committente 1
euro 4.500,00
Committente 2
euro 4.500,00
– spese sostenute (NON analiticamente dettagliate)
Committente 1
euro 120,00
Committente 2
euro 0,00
– Ritenuta acconto del 20%
Committente 1
euro 924,00 (a)
Committente 2
euro 900,00 (b)
Ritenuta previdenziale su euro 4.500,00 euro 184,80 euro 184,80 euro 4.500 – euro 5.000,00= euro 4.000,00 (4.000,00 x1/3 di 27,72%x 50% (IMPORTO computato in proporzione tra i committenti) – Compenso netto
Committente 1
euro 3.511,00
Committente 2
euro 3.415,52
(a) (euro 4.500,00+ euro 120= 924)
COMMENTO:
per spese documentante si possono intendere ad esempio acquisto di valori bollati, diritti di cancelleria, visure, imposte e tasse e quant’altro. Si rammenta che i documenti giustificativi delle spese devono essere intestati al committente, perché il committente “1” ha sostenuto in suo nome e per suo conto, comportando per il prestatore solo un esborso economico. (b) (euro 4.500,00 x20% = 900)
  • IL CASO DEL MINIMALE e del MASSIMALE INPS
Può accadere che una persona effettui un certo numero di prestazioni occasionali autonome durante superando la soglia di euro 5.000,00 in tal caso, come si è potuto leggere sopra, l’importo eccedente la somma anzidetta dovrà essere soggetta a contribuzione della gestione separata INPS .Ovvero la persona interessata dovrà iscriversi alla Gestione separata INPS.
  • CHE COSA E’ IL MINIMALE
Il minimale contributivo è l’importo minimo che deve essere rispettato per permettere l’accredito della contribuzione dei lavoratori sia dipendenti che autonomi. Questo importo è un valore INDEROGABILE stabilito per Legge. Nel nostro caso, ovvero per i lavoratori iscritti alla gestione parasubordinata ammonta a euro 4.309,91 Corrispondente ad un reddito minimo annuo di euro15.548,00 . Ai fini dell’accreditamento dei contributi INPS a fine anno e qualora minimale non sia raggiunto, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato.
  • CHE COSA E’ IL MASSIMALE
Il massimale contributivo è l’importo massimo oltre cui il reddito percepito non è soggetto a contribuzione previdenziale. E’ stato fissato dalla legge 335/1995 che ha introdotto che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo. Nel nostro caso, ovvero per i lavoratori iscritti alla gestione parasubordinata ammonta a euro 100.324,00
  • Modulistica da far firmare al collaboratore
Allo scopo di non incorrere in, eventuali, errori circa l’esatta individuazione dell’obbligo contributivo che dipende dalla specifica situazione del collaboratore, il suggerimento è quello di far compilare e firmare al medesimo la dichiarazione ogni volta che si procede con il pagamento del compenso.

di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI
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