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martedì 13 dicembre 2016

CONSULENZA GIURIDICA: rimborso IVA recante visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma chiesta a rimborso

Consulenza giuridica. (Interpretazione dell'articolo 38-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell'articolo 22, del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, in merito ad istanza di rimborso IVA recante visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma chiesta a rimborso).

Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è stato esposto il seguente

QUESITO
L'Ufficio Territoriale di X si è rivolto all'Ufficio Consulenza della Direzione Regionale competente per chiedere delucidazioni in merito alla corretta procedura da seguire nel caso di istanza di rimborso IVA recante visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma chiesta a rimborso.
In particolare, la società Alfa ha presentato, in riferimento all'anno 2014, istanza di rimborso per un ammontare complessivo di Euro 5.583.469,00, recante visto di conformità di un professionista garantito da polizza assicurativa con massimale pari ad Euro 3.000.000.
Posto che l'erogazione del rimborso è, a volte, subordinata alla presentazione di un'apposita polizza fideiussoria che garantisca l'intero importo e che, nel caso in esame l’importo chiesto a rimborso è superiore al massimale della polizza stipulata dal professionista che ha apposto il visto di conformità, ci si chiede se, al fine di ottenerne il rimborso, il contribuente sia tenuto a presentare un’ulteriore polizza a garanzia delle differenza non coperta dal valore della polizza del professionista (ritenendo, comunque, efficace, seppur parzialmente, il visto), ovvero una polizza che copra l'intero importo chiesto a rimborso (ritenendo il visto invalido).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
L’attuale articolo 38-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede, per quello che qui interessa, che i rimborsi dell’eccedenza di credito IVA siano eseguiti previa presentazione della garanzia, ovvero, in presenza di determinati requisiti soggettivi, previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o sull’istanza trimestrale.
Con riguardo al visto di conformità, l'art. 22 del DM. 1999 prevede che la polizza assicurativa di cui deve dotarsi il professionista deve essere adeguata al numero dei contribuenti, dei visti da rilasciare e, comunque, non deve essere inferiore a 3.000.000 euro (cfr. circolare n. 28/E del 2014). 
Inoltre, come chiarito dalla circolare 7/E del 2015, la polizza deve essere già adeguata prima di apporre il visto e deve "garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente." 
Nel caso in cui, come nella fattispecie prospettata dall'Ufficio, l’importo chiesto a rimborso sia di ammontare superiore al massimale garantito dalla polizza del professionista che appone il visto di conformità, la Direzione istante è dell’avviso che il visto dovrebbe ritenersi inefficace limitatamente a detto importo chiesto a rimborso.
Conseguentemente, per poter ottenere le somme chieste a rimborso, il contribuente dovrebbe prestare la garanzia nelle forme previste dalla legge.
La Direzione istante si pone il dubbio se, invece, non sia corretto pretendere dal contribuente una garanzia solo per la differenza non coperta dalla polizza del professionista, e, in tale caso, se le due garanzie debbano essere vincolate reciprocamente, quindi solidali, oppure non solidali, anche se cumulative. In tal caso potrebbero tornare utili i chiarimenti già resi con la circolare 32/ del 2014, al punto 4.3, ove è stato detto che, "l'ammontare oggetto della garanzia deve essere pari all'importo dell'imposta chiesta a rimborso" e che, l'ammontare del rimborso può essere assistito da due distinte garanzie non solidali, eventualmente rese da soggetti diversi, che garantiscano cumulativamente l'intero importo anche se richiesto con unica procedura (semplificata o ordinaria).

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
L'articolo 38 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (come da ultimo modificato dall’articolo 7-quater, comma 32, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193) dispone che, “Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell’articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:
a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.”
E’ stato, quindi, eliminato l'obbligo generalizzato di prestare la garanzia, che resta, in caso di crediti chiesti a rimborso di importo superiore a 30.000 euro, quando si verificano le situazioni di rischio elencate al comma 4 del medesimo articolo 38-bis.
Detto comma (anch’esso modificato dal citato articolo 7-quater, comma 32, del D.L. n. 193 del 2016) dispone che, “Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro quando richiesti:
a) da soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.”
Il successivo comma 5 individua, poi, le diverse modalità con le quali la garanzia può essere prestata.
La presenza della garanzia assicura all’Erario la possibilità di recuperare il credito rimborsato, qualora se ne ravvisi successivamente la non spettanza.
Come già anticipato, al di fuori dei casi di cui all’articolo 38-bis comma 4 del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, i crediti superiori a 30.000,00 euro possono essere rimborsati - al verificarsi dei requisiti soggettivi attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio - previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza recante il visto di conformità.
La disciplina inerente l’apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato è contenuta nell’articolo 22, del decreto ministeriale n. 164, del 31 maggio 1999.
In particolare, il citato articolo 22 prevede che, “I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. 
Come ulteriormente chiarito con Circolare n. 7/E, del 26 febbraio 2015, “la polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto”.
La polizza mira, quindi, a garantire il completo risarcimento ai contribuenti dell’eventuale danno arrecato, anche di entità minima, nonché il risarcimento delle sanzioni amministrative irrogate ai soggetti indicati nell'articolo 35 del d.lgs. n. 241 del 1997 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione infedele.
Trattasi, quindi, di una responsabilità civilistica nei confronti del cliente e del terzo creditore, mentre la garanzia disposta dall’articolo 38-bis in commento è volta ad assicurare all’Erario la possibilità di recuperare il credito fiscale rimborsato, qualora se ne ravvisi successivamente la non spettanza.
Il medesimo articolo 22, disponendo che il massimale deve essere “adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati,” non contiene alcun riferimento testuale che consenta di qualificare come requisito di validità, ovvero di efficacia, la parità tra l’importo del massimale della polizza e i crediti indicati nelle dichiarazioni dei clienti e chiesti a rimborso o compensati.
Ciò posto, nel caso specifico, la società ha presentato un'istanza di rimborso corredata da visto di conformità per Euro 5.583.469,00. Il professionista abilitato a svolgere attività di assistenza fiscale ha una polizza assicurativa con massimale pari a Euro 3.000.000,00.
Al riguardo, dal combinato disposto delle norme sopra richiamate, il suddetto visto di conformità non può considerarsi privo di efficacia con la conseguenza che, non si po’ obbligare il contribuente a prestare garanzia per ottenere il credito chiesto a rimborso - né totale né parziale – salvo che lo stesso non si trovi in uno dei casi di cui al comma 4 dell’articolo 38-bis.
Concludere diversamente, oltre ad avere l’effetto di traslare l’onere del costo della garanzia in capo ad un soggetto terzo (cioè sul professionista, che dovrebbe stipulare garanzie proporzionali ai crediti chiesti a rimborso dai propri clienti), sarebbe in contrasto proprio con la ratio che ha ispirato le recenti modifiche dell’articolo 38-bis, con le quali è stato soppresso l’onere generalizzato della garanzia per ottenere i rimborsi, circoscrivendone la prestazione solo ai casi in cui ricorre uno dei rischi individuato dalla medesima norma.

******

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Annibale Dodero
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giovedì 10 novembre 2016

L’occasionalità nel rapporto di lavoro… Autonomo

I caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione occasionale vanno individuati tendenzialmente nel carattere episodico dell’attività e nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente.
  • PREMESSA
In questa pagine affronteremo l’esame- sia pur sommario – di un particolare aspetto del rapporto di lavoro in genere, ovvero quello delle prestazioni occasionali, ovvero quel “particolare rapporto di lavoro “ che, come afferma l’art. 2222 del C.C. “…si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’ opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente in via del tutto occasionale“. Da ciò possiamo arguire che per essere tali devono avere le seguenti caratteristiche:
sporadicità ed episodicità: questo limite riguarda principalmente il soggetto collaboratore. Egli non potrà compiere un numero troppo elevato di collaborazioni aventi il medesimo oggetto ed allo stesso modo non potrà svolgere troppe collaborazioni in un anno con il medesimo soggetto altrimenti potrebbe essere contestata la continuità o, ad esempio, il lavoro dipendente;
non organizzazione: la mancanza di una organizzazione, minima, “sostiene” l’esercizio senza professionalità ed abitualità della prestazione;
non professionalità: l’attività prestata, in quanto occasionale, deve necessariamente essere diversa da quella svolta dal prestatore nell’ambito della propria attività professionale;
a portata limitata: il legislatore indica espressamente un limite temporale (durata non superiore a giorni 30 - trenta) ed un limite quantitativo (i compensi percepiti nell’anno solare non devono essere superiori a euro 5000 - cinquemila lordi) Si può concludere definendo prestatore di lavoro autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’ opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente in via del tutto occasionale.
  • IL LAVORO AUTONOMO…OCCASIONALE E AUTONOMO OCCASIONALE
La collaborazione occasionale non va confusa con il lavoro autonomo occasionale , che trova la sua fonte normativa negli articoli 2222 e seguenti del codice civile, non interessati dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 81/2015 e tuttora in vigore. I caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione occasionale vanno individuati tendenzialmente nel carattere episodico dell’attività e nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente. Pertanto saranno considerati subordinati e non collaboratori occasionali i soggetti che si trovano a rispondere alle seguenti condizioni:
• collaborazione continuativa;
• esclusivamente personale;
• organizzata dal committente in merito a tempi e luogo di lavoro con cui viene svolta la prestazione.

Nel momento in cui si vengono a verificare queste 3 condizioni, non si parla più di collaborazione ma di rapporto subordinato e dunque deve intendersi come lavoro subordinato a tempo indeterminato. Sono invece considerate ancora come prestazioni occasionali tutte le prestazioni che hanno carattere saltuario e che sono identificate come lavoro accessorio o autonomo occasionale. Infine, la prestazione di lavoro non può intendersi come lavoro co-co-co, o a progetto in quanto tale prestazione è caratterizzata da:
• completa autonomia del lavoratore circa tempi e modalità di esecuzione del lavoro;
• mancanza della continuità dell’attività lavorativa;
• mancato inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale;

In sostanza, il decreto attuativo del Jobs Act in tema di riordino dei contratti di lavoro, ha:
• abrogato la disciplina del lavoro parasubordinato regolata dalla Legge Biagi;
• riconosciuto come uniche forme di collaborazione solo quelle di:
- lavoro autonomo secondo quanto previsto dal codice civile;
- lavoro accessorio svolto in favore delle persone fisiche e di professionisti e imprese;
• abrogato dal 25 giugno 2015:
- le collaborazioni a progetto delle associazioni in partecipazione;
- mini - co.co.co.
  • DALLA PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMA OCCASIONALE
I caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione occasionale, vanno individuati, tendenzialmente, nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente, nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell’attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione. È quindi evidente che l’esame della natura occasionale del rapporto instaurato tra le parti deve prescindere dalla misura del compenso e dal numero di prestazioni svolte mentre deve concentrarsi sulla presenza o meno dei requisiti del coordinamento e della continuità con la struttura del committente, ben potendo quindi esserci prestazioni di lavoro autonomo occasionale con compensi superiori a 5 mila euro.
Si presti attenzione:
• La prestazione da lavoro autonomo occasionale può essere utilizzata in tutti gli ambiti economici. Ma si DEVE UTILIZZARE applicando la MASSIMA PRUDENZA . In particolare nelle attività a carattere manuale e a bassa professionalità.
• Non possono prestare attività di lavoro occasionale: i dipendenti pubblici salvo esplicita autorizzazione delle proprie amministrazioni, coloro che sono iscritti ad albi che esercitano professioni intellettuali, coloro che appartengono a commissioni e ad organi di amministrazione, chi lavora presso enti sportivi legalmente riconosciuti.
  • NECESSITA’ DELL’ATTO SCRITTO?
La legge non prevede espressamente che l’attività di lavoro autonomo occasionale venga formalizzato attraverso un contratto scritto. Per dimostrare la fonte del reddito percepito è raccomandabile formalizzare il rapporto, in moda da tutelare entrambe le parti, il lavoratore autonomo e il datore di lavoro. Ma, a tal proposito, in caso di “controversia” tra le parti (datore di lavoro e prestatore occasionale) o accesso o controllo ispettivo, come si può dimostrare come “valida documentazione fiscale” ai fini di evitare, eventualmente, l’applicazione della maxisanzione? Per poter considerare “valida” la prestazione in base alla circolare del Ministero del lavoro n° 38 del 2010, nonché della nota n° 16920 del 9/10/2014 la documentazione la presenza di tutta una serie di documentazione fiscale obbligatoria attinente e riferibile al periodo oggetto di accertamento quale:
- versamento delle ritenute d’acconto tramite il modello F24;
- rilevazioni contabili aggiornate e puntuali; - presenza della certificazione delle ritenute subite;
- indicazione del percipiente nel modello C.U./ modello 770;
- corretta applicazione, trattenuta e versamento della contribuzione Inps in caso di superamento della soglia di 5.000,00 euro. In conclusione si può affermare che avere una atto scritto da maggior “tranquillità” ed una tutela maggiore ad entrambe le parti in caso che insorgessero problemi.
  • IN PRATICA…
Qui di seguito si trascrivono degli esempi di conteggi relativi al LAVORO OCCASIONALE AUTONOMO
Esempio 1
• Compenso lordo euro 2.000,00 –
• Ritenuta acconto 20% euro 400,00 =
• Netto corrisposto euro 2.400,00
lavoratori autonomi occasionali che hanno SUPERATO la soglia dei 5.000 euro La circolare INPS n. 103 del 6 luglio 2004 ha chiarito che il limite di 5.000,00 euro costituisce una fascia di esenzione e, di conseguenza, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente tale importo. La circolare citata ha, quindi, stabilito che il lavoratore deve comunicare ai committenti interessati il superamento o meno del limite di 5.000,00 euro in argomento, all’inizio dei singoli rapporti,ovvero, tempestivamente, durante il loro svolgimento, tenendo conto anche dei compensi percepiti da altri committenti.
Esempio 2
• Compenso lordo euro 5.500,00 -
• Ritenuta acconto 20% euro 1.100, 00 -
• Ritenuta previdenziale
• (1/3 di 27,72% su euro 500) * euro 46,20 -
• Netto corrisposto euro 4.353,80 = (*): Il Committente dovrà versare quale contribuzione totale euro 138,60 (500,00 x 27,72%) di cui 2/3 a proprio carico committente ( 500,00 x 2/3 di 27,72%).
Esempio 3
Compenso lordo euro 5.500,00 + Spese sostenute euro 80,00 + Totale lordo euro 5.580,00 = Ritenuta acconto 20% su euro 5.500,00 euro 1.100, 00 – Ritenuta previdenziale (1/3 di 27,72% su euro 500) euro 46,20 – Netto corrisposto euro 4.433,38 = Si ipotizzi il caso che il prestatore percepisca il Suo compenso da due committenti nello stesso mese ed superamento della soglia di esenzione contributiva.
Esempio 4
– Compenso lordo corrisposto
Committente 1
euro 3.500,00
Committente 2
euro 4.000,00
– Ritenuta acconto del 20%
Committente 1
euro 700,00
Committente 2
euro 800,00
– Ritenuta previdenziale (*)
Committente 1
euro 119,47
Committente 2
euro 136,52
– Compenso netto
Committente 1
euro 2.680,53
Committente 2
euro 3.063,48
Ritenuta previdenziale su euro 3.500,00 + euro 4.000 – euro 5.000,00 e in proporzione tra i committenti = 2.500,00 x1/3 di 27,72% moltiplicato: (committente 1) 46,67% = euro 107,81 (committente 2) 53,33% = euro 123,19
Esempio 5
– Compenso lordo corrisposto
Committente 1
euro 4.500,00
Committente 2
euro 4.500,00
– Ritenuta acconto del 20%
Committente 1
euro 900,00
Committente 2
euro 900,00
Ritenuta previdenziale su euro 4.500,00 + euro 4.500 – euro 5.000,00 e in proporzione tra i committenti = 4.000,00 x1/3 di 27,72%x 50% euro 184,80 – euro 184,80 –
– Compenso netto
Committente 1
euro 3.415,52
Committente 2
euro 3.415,52
Esempio 6
– Compenso lordo corrisposto
Committente 1
euro 4.500,00
Committente 2
euro 4.500,00
– spese sostenute (NON analiticamente dettagliate)
Committente 1
euro 120,00
Committente 2
euro 0,00
– Ritenuta acconto del 20%
Committente 1
euro 924,00 (a)
Committente 2
euro 900,00 (b)
Ritenuta previdenziale su euro 4.500,00 euro 184,80 euro 184,80 euro 4.500 – euro 5.000,00= euro 4.000,00 (4.000,00 x1/3 di 27,72%x 50% (IMPORTO computato in proporzione tra i committenti) – Compenso netto
Committente 1
euro 3.511,00
Committente 2
euro 3.415,52
(a) (euro 4.500,00+ euro 120= 924)
COMMENTO:
per spese documentante si possono intendere ad esempio acquisto di valori bollati, diritti di cancelleria, visure, imposte e tasse e quant’altro. Si rammenta che i documenti giustificativi delle spese devono essere intestati al committente, perché il committente “1” ha sostenuto in suo nome e per suo conto, comportando per il prestatore solo un esborso economico. (b) (euro 4.500,00 x20% = 900)
  • IL CASO DEL MINIMALE e del MASSIMALE INPS
Può accadere che una persona effettui un certo numero di prestazioni occasionali autonome durante superando la soglia di euro 5.000,00 in tal caso, come si è potuto leggere sopra, l’importo eccedente la somma anzidetta dovrà essere soggetta a contribuzione della gestione separata INPS .Ovvero la persona interessata dovrà iscriversi alla Gestione separata INPS.
  • CHE COSA E’ IL MINIMALE
Il minimale contributivo è l’importo minimo che deve essere rispettato per permettere l’accredito della contribuzione dei lavoratori sia dipendenti che autonomi. Questo importo è un valore INDEROGABILE stabilito per Legge. Nel nostro caso, ovvero per i lavoratori iscritti alla gestione parasubordinata ammonta a euro 4.309,91 Corrispondente ad un reddito minimo annuo di euro15.548,00 . Ai fini dell’accreditamento dei contributi INPS a fine anno e qualora minimale non sia raggiunto, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato.
  • CHE COSA E’ IL MASSIMALE
Il massimale contributivo è l’importo massimo oltre cui il reddito percepito non è soggetto a contribuzione previdenziale. E’ stato fissato dalla legge 335/1995 che ha introdotto che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo. Nel nostro caso, ovvero per i lavoratori iscritti alla gestione parasubordinata ammonta a euro 100.324,00
  • Modulistica da far firmare al collaboratore
Allo scopo di non incorrere in, eventuali, errori circa l’esatta individuazione dell’obbligo contributivo che dipende dalla specifica situazione del collaboratore, il suggerimento è quello di far compilare e firmare al medesimo la dichiarazione ogni volta che si procede con il pagamento del compenso.

di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI
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