giovedì 22 dicembre 2016

Trasmissione dati delle spese per interventi recupero edilizio e riqualificazione energetica

E’ di recente pubblicazione, 21 novembre 2016, il provvedimento in bozza che intende dare le linee guida di attuazione per la comunicazione telematica delle dichiarazioni rilasciate ai fini dell’ottenimento delle detrazioni fiscali, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (ex L. 449/1997 – L. 296/2006 ora art. 16-bis TUIR n. 917/86).

Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, prevede che, a decorrere dal 2015, l’Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta, renda disponibile telematicamente ai contribuenti, entro il 15 aprile di ciascun anno, la dichiarazione dei redditi precompilata. 

Pertanto, per consentire nelle prossime annualità la predisposizione di una dichiarazione sempre più corretta e completa, si rende necessario acquisire i dati relativi ad ulteriori oneri che danno diritto a detrazioni e deduzioni. 

Il nostro settore, come altri, è stato già interessato da questo decreto nel 2015 con il provvedimento che ha inteso istituire attraverso la procedura telematica il modello CUD che veniva rilasciato in forma cartacea ai dipendenti, oltre che per le certificazioni delle ritenute operate ai lavoratori autonomi ed alle imprese in regime di appalto. 

Il decreto, negli ultimi anni, ha riguardato i settori più disparati, dalle pompe funebri alle associazioni sportive passando per farmacie, medici, presidi riabilitativi e… amministrazioni condominiali.

Bisogna dare atto che in questa fase attuativa sono state contattate le associazioni di categoria e grazie all’intervento di queste, compreso il nostro, si è riusciti ad “alleggerire” la mole dei dati che originariamente l’A.F. aveva pensato di richiedere agli operatori immobiliari.

Il documento in sintesi comprenderà tutti quei dati che abbiamo da sempre fornito all’A.F. in modo cartaceo, attraverso la consegna del documento ai nostri clienti che vanno dall’identificativo catastale (escluso i subalterni - pensate alla originaria notifica a CSIDI di Pescara), al nominativo del soggetto beneficiario (l’Agenzia ritiene che ai sensi dell’art. 1130 comma 1° punto 6 il dato è in nostro possesso o comunque deve esserlo), oltre all’importo spettante.

Il confronto ci ha consentito di produrre la comunicazione con la sola quantità di importo spettante, ma avremo l’onere di indicare la presenza di eventuali “anomalie”, ovvero se il beneficiario della detrazione non ha pagato o pagato in parte. Per fare questo, dovremo mettere un check vicino al dato dichiarato per consentirne l’individuazione, ma senza che questo pregiudichi l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento da parte del contribuente.

Per la prima annualità scadente il 28/02/2017, relativa alle certificazioni 2016, non ci saranno sanzioni in quanto la comunicazione sarà in via sperimentale. Dal 2018, i dati 2017 dovranno essere correttamente comunicati in quanto il non effettuato, incompleto o infedele adempimento comunicativo comporterà le relative sanzioni.

Altro elemento ottenuto è stato quello di individuare nel responsabile della comunicazione l’amministratore in carica al 31/12, con possibilità di presentazione anche del subentrante attraverso uno specifico campo che ne individua la fattispecie.

Per il resto nulla di preoccupante siamo dei professionisti che da tempo sono in grado di confrontarsi con la pubblica amministrazioni ed ottemperare agli obblighi da questa posti a nostro carico.

Per riepilogare i dati saranno:

SET INFORMATIVO

1) Soggetto tenuto alla comunicazione: amministratore di condominio (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica)

2) Elenco degli interventi effettuati sui condomini gestititi dall’amministratore. Per ogni intervento va indicato:
o   codice fiscale del condominio
o   tipo di intervento:
§  Intervento di recupero del patrimonio edilizio
§  Arredo degli immobili ristrutturati
§  Intervento di risparmio energetico
·       tipologia dell’intervento di risparmio energetico:
o   riqualificazione energetica su un edificio esistente
o   intervento sull’involucro di un edificio esistente
o   installazione di pannelli solari
o   sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
o   costo complessivo dell’intervento: andrà indicato l’ammontare del bonifico o dei bonifici effettuati dal condominio nell’anno di riferimento
o   elenco delle unità immobiliari interessate dall'intervento. Per ogni unità immobiliare devono essere indicati i codici fiscali dei possessori o detentori beneficiari della detrazione con la quota di spesa attribuita a ciascuno. Inoltre andrà evidenziato se la quota imputata è stata effettivamente versata.

3) Termine di trasmissione: 28 febbraio di ogni anno (a partire dal 28 febbraio 2017)

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