La sentenza di Cassazione Penale, sezione quarta, n.53346 del 15 dicembre 2016 si occupa dell’infortunio di un dipendente di una ditta in subappalto non autorizzato. Il lavoratore, salito su un trabattello non montato in modo corretto, stava stuccando una parete in cartongesso quando è caduto riportando lesioni; la ditta del lavoratore era stata inviata in cantiere in subappalto dall’impresa appaltatrice, con la quale il committente aveva stipulato un contratto che non prevedeva la possibilità di subappalto. Il codice civile all’art.1656 vieta espressamente il subappalto senza l’autorizzazione del committente e il committente è stato assolto sia in primo grado che in appello dall’accusa di lesioni colpose, mentre sono stati condannati sia il datore di lavoro dell’infortunato che il titolare dell’impresa appaltatrice. La parte civile fa ricorso contro l’assoluzione del committente, sostenendo una sua responsabilità relativa alla sicurezza dei cantieri edili. Spazio al dispositivo di sentenza.
“La Corte territoriale, dopo avere argomentato in
ordine alla responsabilità dei titolari delle imprese
appaltatrice e subappaltatrice dei lavori…,
ha affermato che nessuna responsabilità era ravvisabile
in capo al committente… non essendo
stato provato che l’omessa verifica dell’idoneità
dell’impresa esecutrice dei lavori abbia avuto rilevanza
causale in ordine al verificarsi dell’evento
lesivo. Di quest’ultima statuizione si duole la
parte civile per il tramite del suo difensore e ai
soli effetti della responsabilità civile, mediante
ricorso articolato in un unico, ampio motivo, nel
quale l’esponente deduce violazione di legge (in
riferimento all’art. 90, D.Lgs. 81/2008) e vizio di
motivazione in ordine all’esclusione della responsabilità del [committente] in ordine all’infortunio.
Secondo il ricorrente, la Corte [d’appello] ha
fornito una motivazione apparente a sostegno di
tale statuizione, pur a fronte del principio di corresponsabilità
tra committente e datore di lavoro
di cui all’art. 90 comma 9 e all’art. 26 D.Lgs.
81/2008 cit, nonché del fatto che la disponibilità
del luogo di lavoro era in capo alla ditta [committente]:
questi non aveva verificato l’idoneità tecnica
degli addetti alle lavorazioni, né li aveva avvertiti
dei rischi connessi alle opere da eseguire,
né conosceva le attrezzature utilizzate e la loro
conformità alle vigenti normative, ed inoltre si
era disinteressato del luogo di lavoro ove avvenne
l’infortunio, e che era incustodito. Oltre a ciò, il
[committente] non aveva nominato un responsabile
dei lavori, né aveva elaborato il documento
di valutazione del rischio interferenziale a norma
dell’art. 26, comma 3, del citato D.Lgs., né infine
aveva vigilato affinché i lavori venissero svolti in
condizioni di sicurezza.”
Per quale motivo dovrebbe rilevare la mancanza
del DUVRI (il documento di valutazione dei rischi
interferenziali sopra citato) per una caduta da un
trabattello? Nessuno, ed infatti.
“Il ricorso è infondato. Conviene muovere dalla
considerazione in base alla quale, secondo la costante
giurisprudenza di legittimità, nel panorama
delle posizioni di garanzia per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro quella del committente può
definirsi come una funzione tecnica di “alta vigilanza”
sulla sicurezza del cantiere che riguarda la
generale configurazione delle lavorazioni e non il
puntuale e continuo controllo di esse, né la specificità
di determinati rischi connessi alla particolarità
o complessità della lavorazione, controlli facenti capo ad altri soggetti, destinatari di ben più pregnanti
obblighi di protezione, quale il datore di
lavoro, il preposto, il direttore di cantiere”.
Non importa, ribadisce la S.C., che non sia stato
nominato un responsabile lavori – peraltro
nient’affatto obbligatorio, ai sensi del d.lgs.
81/2008 – né sia stato redatto un DUVRI; si sarebbe
dovuto semmai stabilire se tali omissioni
avessero avuto rilevanza eziologica nel prodursi
dell’evento e se il rischio concretizzatosi con l’infortunio
fosse stato concretamente governabile
da parte del committente.
Prosegue la sentenza: “…la Corte distrettuale evidenzia
che il rapporto di subappalto nell’ambito
del quale operava la ditta da cui dipendeva [l’infortunato]
non era autorizzato dal contratto d’appalto
concluso dalla ditta del [committente] con quella
appaltatrice…; ed ha altresì constatato l’assenza
di prove circa il fatto che la verifica di idoneità
dell’impresa appaltatrice dei lavori … avrebbe
evitato l’evento. In proposito va ricordato che, ai
fini della configurazione della responsabilità del
committente, non può esigersi dal committente un
controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione
e sull’andamento dei lavori, ma occorre
verificare in concreto quale sia stata l’incidenza
della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a
fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla
specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti
dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore
o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza
nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del
contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole
ed immediata percepibilità da parte del committente
di situazioni di pericolo”. Nel caso specifico
la quarta sezione ha ritenuto evidente la totale
estraneità alla realizzazione delle opere da parte del
committente, il quale non aveva autorizzato il subappalto,
né doveva ritenersi tenuto ad una stringente
e costante vigilanza sull’esecuzione dei lavori,
potendo il committente fare affidamento sul rispetto
delle condizioni di contratto d’appalto stabilite con
la stessa ditta appaltatrice; da ciò, per la S.C., appare
evidente l’estraneità del rischio concretizzatosi
con l’infortunio, rispetto alla sfera di controllo del
committente. Ciò é confermato dal fatto che non sia
stata provata alcuna ingerenza del committente nelle
opere oggetto d’appalto, né alcuna oggettiva possibilità
di controllo sull’impiego, da ritenersi del tutto
estemporaneo, di un’attrezzatura (il trabattello)
montata e installata in modo difforme rispetto alle
norme di sicurezza, che altri e non il committente
avrebbero dovuto controllare. Decisione e motivazioni
conformi al testo di legge ed aderenti alla normale
gestione di un cantiere. Finalmente.
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