martedì 16 maggio 2017

Il committente e l’infortunio del subappaltatore non autorizzato

La sentenza di Cassazione Penale, sezione quarta, n.53346 del 15 dicembre 2016 si occupa dell’infortunio di un dipendente di una ditta in subappalto non autorizzato. Il lavoratore, salito su un trabattello non montato in modo corretto, stava stuccando una parete in cartongesso quando è caduto riportando lesioni; la ditta del lavoratore era stata inviata in cantiere in subappalto dall’impresa appaltatrice, con la quale il committente aveva stipulato un contratto che non prevedeva la possibilità di subappalto. Il codice civile all’art.1656 vieta espressamente il subappalto senza l’autorizzazione del committente e il committente è stato assolto sia in primo grado che in appello dall’accusa di lesioni colpose, mentre sono stati condannati sia il datore di lavoro dell’infortunato che il titolare dell’impresa appaltatrice. La parte civile fa ricorso contro l’assoluzione del committente, sostenendo una sua responsabilità relativa alla sicurezza dei cantieri edili. Spazio al dispositivo di sentenza.
“La Corte territoriale, dopo avere argomentato in ordine alla responsabilità dei titolari delle imprese appaltatrice e subappaltatrice dei lavori…, ha affermato che nessuna responsabilità era ravvisabile in capo al committente… non essendo stato provato che l’omessa verifica dell’idoneità dell’impresa esecutrice dei lavori abbia avuto rilevanza causale in ordine al verificarsi dell’evento lesivo. Di quest’ultima statuizione si duole la parte civile per il tramite del suo difensore e ai soli effetti della responsabilità civile, mediante ricorso articolato in un unico, ampio motivo, nel quale l’esponente deduce violazione di legge (in riferimento all’art. 90, D.Lgs. 81/2008) e vizio di motivazione in ordine all’esclusione della responsabilità del [committente] in ordine all’infortunio. Secondo il ricorrente, la Corte [d’appello] ha fornito una motivazione apparente a sostegno di tale statuizione, pur a fronte del principio di corresponsabilità tra committente e datore di lavoro di cui all’art. 90 comma 9 e all’art. 26 D.Lgs. 81/2008 cit, nonché del fatto che la disponibilità del luogo di lavoro era in capo alla ditta [committente]: questi non aveva verificato l’idoneità tecnica degli addetti alle lavorazioni, né li aveva avvertiti dei rischi connessi alle opere da eseguire, né conosceva le attrezzature utilizzate e la loro conformità alle vigenti normative, ed inoltre si era disinteressato del luogo di lavoro ove avvenne l’infortunio, e che era incustodito. Oltre a ciò, il [committente] non aveva nominato un responsabile dei lavori, né aveva elaborato il documento di valutazione del rischio interferenziale a norma dell’art. 26, comma 3, del citato D.Lgs., né infine aveva vigilato affinché i lavori venissero svolti in condizioni di sicurezza.”
Per quale motivo dovrebbe rilevare la mancanza del DUVRI (il documento di valutazione dei rischi interferenziali sopra citato) per una caduta da un trabattello? Nessuno, ed infatti.
“Il ricorso è infondato. Conviene muovere dalla considerazione in base alla quale, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nel panorama delle posizioni di garanzia per la prevenzione degli infortuni sul lavoro quella del committente può definirsi come una funzione tecnica di “alta vigilanza” sulla sicurezza del cantiere che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale e continuo controllo di esse, né la specificità di determinati rischi connessi alla particolarità o complessità della lavorazione, controlli facenti capo ad altri soggetti, destinatari di ben più pregnanti obblighi di protezione, quale il datore di lavoro, il preposto, il direttore di cantiere”.
Non importa, ribadisce la S.C., che non sia stato nominato un responsabile lavori – peraltro nient’affatto obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 81/2008 – né sia stato redatto un DUVRI; si sarebbe dovuto semmai stabilire se tali omissioni avessero avuto rilevanza eziologica nel prodursi dell’evento e se il rischio concretizzatosi con l’infortunio fosse stato concretamente governabile da parte del committente.
Prosegue la sentenza: “…la Corte distrettuale evidenzia che il rapporto di subappalto nell’ambito del quale operava la ditta da cui dipendeva [l’infortunato] non era autorizzato dal contratto d’appalto concluso dalla ditta del [committente] con quella appaltatrice…; ed ha altresì constatato l’assenza di prove circa il fatto che la verifica di idoneità dell’impresa appaltatrice dei lavori … avrebbe evitato l’evento. In proposito va ricordato che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, ma occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”. Nel caso specifico la quarta sezione ha ritenuto evidente la totale estraneità alla realizzazione delle opere da parte del committente, il quale non aveva autorizzato il subappalto, né doveva ritenersi tenuto ad una stringente e costante vigilanza sull’esecuzione dei lavori, potendo il committente fare affidamento sul rispetto delle condizioni di contratto d’appalto stabilite con la stessa ditta appaltatrice; da ciò, per la S.C., appare evidente l’estraneità del rischio concretizzatosi con l’infortunio, rispetto alla sfera di controllo del committente. Ciò é confermato dal fatto che non sia stata provata alcuna ingerenza del committente nelle opere oggetto d’appalto, né alcuna oggettiva possibilità di controllo sull’impiego, da ritenersi del tutto estemporaneo, di un’attrezzatura (il trabattello) montata e installata in modo difforme rispetto alle norme di sicurezza, che altri e non il committente avrebbero dovuto controllare. Decisione e motivazioni conformi al testo di legge ed aderenti alla normale gestione di un cantiere. Finalmente.

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