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lunedì 3 settembre 2018

Società che non presentano le dichiarazioni fiscali. Al via l’utilizzo dei dati dell’Archivio dei rapporti finanziari. In un provvedimento del Direttore dell’Agenzia le istruzioni operative


Parte la sperimentazione sull’utilizzo dei dati presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari nei confronti delle società che hanno omesso la dichiarazione relativa all’anno 2016. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia pubblicato oggi sul sito delle Entrate definisce i criteri di selezione e le modalità di svolgimento dell’attività operativa.
Le novità - Per la prima volta le informazioni finanziarie sono usate per individuare fenomeni evasivi di società di capitali e società di persone che, pur avendo accrediti sui conti correnti d’importo significativo, hanno omesso la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, oppure l’hanno presentata non compilata.
Il progetto si inserisce in un complesso percorso che prevede un sempre maggiore utilizzo dei dati dell’Archivio, auspicato anche dalla Corte dei Conti, per le analisi di rischio diversificate in base alla tipologia di contribuenti.
Roma, 31 agosto 2018

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sabato 22 luglio 2017

Fisco; Ruffini, aiutiamo chi alza saracinesca tutti i giorni

COMUNICATO

“L’Agenzia delle entrate può, in realtà, rappresentare un nuovo motore di sviluppo per tutto il Paese perché questa evasione blocca la crescita; perché un sistema fisco più efficiente e chiaro crea e attrae nuovi investimenti, anche internazionali; perché dobbiamo rendere più leggero lo sforzo di chi ogni mattina alza la saracinesca della propria impresa”.
Lo scrive il neo Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, in una lettera inviata a tutti i dipendenti. “Agenzia delle entrate dovrà essere ancor di più al fianco di chi produce, così come delle famiglie e di quei cittadini che, troppo spesso, si sono sentiti circondati dal sistema fiscale, dalle tante lettere, da calendari di obblighi mutevoli e lunghi. Così come - spiega Ruffini - deve essere rigorosa con chi finisce in fuorigioco, Agenzia deve saper chiedere scusa se sbaglia.
Deve, quando necessario, fare pulizia al proprio interno e tenere alta la bandiera della legalità”.

Roma, 21 luglio 2017
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venerdì 21 luglio 2017

Chiarimenti sulla presentazione del modello 770/2017 da parte delle Amministrazioni dello Stato

RISOLUZIONE N. 95/E

Oggetto: Chiarimenti sulla presentazione del modello 770/2017 da parte delle Amministrazioni dello Stato

Il modello 770/2017 (dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari), relativo al periodo d’imposta 2016, attraverso il quale è possibile l’invio delle informazioni fiscali prima gestite nei modelli 770 Semplificato e 770 Ordinario, è stato fortemente semplificato, anche alla luce del nuovo comma 6-quinquies dell’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha attribuito valenza dichiarativa alle certificazioni uniche (contenenti tutte le informazioni relative ai percipienti) che i sostituti d’imposta hanno già trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo.

Il nuovo modello 770/2017, oltre ai quadri relativi alle informazioni sui redditi di natura finanziaria, precedentemente indicati nel modello “ordinario”, si compone dei quadri ST, SV, SX e del prospetto SY, nei quali sono esposti i dati relativi:
  • ai versamenti (quadri ST e SV);
  • al riepilogo dei crediti e delle compensazioni (quadro SX);
  • alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, alle ritenute ex articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010 e ai percipienti esteri privi di codice fiscale (prospetto SY).
Con riferimento alle Amministrazioni dello Stato, nelle istruzioni per la compilazione del modello 770/2017 è precisato che queste ultime non sono tenute alla compilazione dei quadri ST, SV e SX, pur essendo ricomprese tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, qualora abbiano effettuato i versamenti esclusivamente tramite Tesoreria.

Ciò premesso, alcune Amministrazioni dello Stato, che hanno già inviato le certificazioni uniche entro lo scorso 7 marzo, hanno rappresentato dei dubbi sull’adempimento relativo alla trasmissione del modello 770, chiedendo se, in mancanza di altre informazioni da comunicare all’Agenzia delle Entrate, siano comunque tenute all’invio del solo frontespizio. 

Al riguardo, si precisa che, nell’ipotesi sopra descritta, le Amministrazioni dello Stato che abbiano già inviato le certificazioni uniche, relative ai redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, e che non abbiano effettuato versamenti tramite il modello F24 o F24EP, non sono obbligate ad inviare il modello 770 con il solo frontespizio, avendo esaurito l’adempimento dichiarativo dei sostituti d’imposta con l’invio telematico delle citate certificazioni uniche.

Resta inteso che la presentazione del Modello 770/2017 risulta comunque obbligatoria per le Amministrazioni dello Stato che devono compilare altri quadri del predetto modello, come ad esempio in presenza di operazioni da dichiarare nel prospetto SY “Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi” qualora l’Amministrazione abbia erogato somme a favore di un creditore pignoratizio - persona giuridica - ovvero abbia corrisposto delle somme a percipienti esteri privi di codice fiscale. In tal caso, in presenza dei presupposti che esonerano il sostituto dalla compilazione dei quadri riepilogativi (ossia l’invio delle certificazioni uniche e i versamenti esclusivamente in Tesoreria), sarà cura dell’Amministrazione inserire il codice “1” nella casella “Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX” del Frontespizio del Modello 770/2017.

IL DIRETTORE CENTRALE 
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lunedì 29 maggio 2017

Rinnovata l’intesa tra Entrate e Avvocatura dello Stato


COMUNICATO STAMPA

Rinnovata l’intesa tra Entrate e Avvocatura dello Stato
Collaborazione e sinergia per l’efficace gestione del contenzioso

Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate uniscono nuovamente le forze per potenziare l’efficienza e l’efficacia nella gestione delle controversie. Il protocollo d’intesa, siglato oggi dall’Avvocato generale dello Stato, Massimo Massella Ducci Teri, e dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, rinsalda una volta ancora il legame di collaborazione tra le due istituzioni. I due enti hanno inoltre firmato oggi un accordo di cooperazione applicativa che disciplina le modalità di integrazione fra i rispettivi sistemi informativi.

I termini del protocollo - Il protocollo d’intesa disciplina la cooperazione istituzionale tra i due enti, a partire dalle richieste di patrocinio rivolte all’Avvocatura da parte delle Entrate, sia in generale, sia a seconda delle varie tipologie di lite in cui può essere coinvolta l’Amministrazione finanziaria. Dal contenzioso tributario davanti alla Cassazione, anche al fine della sua razionalizzazione e riduzione, alle controversie civili e amministrative, anche in materia di appalti, e alla costituzione di parte civile nei processi penali. L’accordo rimarrà valido fino alla sottoscrizione di una successiva intesa.

Attività consultiva - Nel caso di pareri richiesti all’Avvocatura, le Direzioni centrali dell’Agenzia si occuperanno di coordinare la proposizione dei quesiti, contenenti questioni interpretative di carattere generale o di particolare rilevanza, provenienti dalle strutture territoriali. Dal canto suo, l’Avvocatura provvederà a corrispondere con tempestività alle richieste del Fisco.

Ogni sei mesi si riapre il confronto - Agenzia delle Entrate e Avvocatura generale intendono incontrarsi periodicamente per valutare l’evoluzione del contenzioso riguardante le più diffuse e rilevanti questioni controverse, in modo da definire linee di condotta comuni.

Il gioco di squadra passa attraverso il web – Nell’accordo di cooperazione applicativa Avvocatura e Agenzia si impegnano a realizzare servizi disciplinati dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD) attraverso i quali potranno scambiarsi informazioni e documenti. Viene stabilita quindi una relazione mediante la quale i rispettivi sistemi informativi sono reciprocamente erogatori e fruitori dei servizi individuati secondo le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività (SPC).

Roma, 24 maggio 2017
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giovedì 13 aprile 2017

mercoledì 29 marzo 2017

Niente visti e garanzie per gli importi fino a 30mila euro - L’erogazione dei rimborsi Iva diventa ancora più semplice

COMUNICATO STAMPA

L’erogazione dei rimborsi Iva diventa ancora più semplice
Niente visti e garanzie per gli importi fino a 30mila euro

I contribuenti Iva possono chiedere i rimborsi fiscali fino a 30mila euro senza essere sottoposti a particolari adempimenti. Il provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, infatti, aggiorna le istruzioni di compilazione del modello Iva Tr e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, per tenere conto delle semplificazioni introdotte dal Dl n. 193/2016. La nuova soglia, entro cui i contribuenti possono chiedere il rimborso senza dover prestare garanzie o chiedere il visto di conformità, permetterà all’Agenzia di concentrare il proprio impegno sui contribuenti maggiormente a rischio.

Nessun adempimento fino a 30mila euro – In base alle norme contenute nel Dl n. 193/2016, per i rimborsi annuali fino a 30mila euro basta presentare la dichiarazione, mentre per quelli relativi a periodi inferiori all’anno dovrà essere presentata soltanto l’istanza di rimborso.

Come chiedere i rimborsi over 30mila euro – Scompare l’obbligo di garanzia anche per i rimborsi di importo superiore a 30mila euro. Sarà sufficiente il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che riporti le informazioni relative alla solidità patrimoniale, alla continuità aziendale e alla regolarità dei versamenti contributivi. In ogni caso, in caso di presentazione della garanzia, il contribuente non dovrà apporre il visto di conformità e presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

Quando la garanzia è obbligatoria – Nel caso di rimborsi superiori ai 30mila euro, la garanzia resta obbligatoria per i contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni, ad esclusione delle start up innovative, per quelli che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e per quelli che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività. Inoltre, la garanzia è prevista per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.

Roma, 28 marzo 2017
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martedì 13 dicembre 2016

CONSULENZA GIURIDICA: rimborso IVA recante visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma chiesta a rimborso

Consulenza giuridica. (Interpretazione dell'articolo 38-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell'articolo 22, del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, in merito ad istanza di rimborso IVA recante visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma chiesta a rimborso).

Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è stato esposto il seguente

QUESITO
L'Ufficio Territoriale di X si è rivolto all'Ufficio Consulenza della Direzione Regionale competente per chiedere delucidazioni in merito alla corretta procedura da seguire nel caso di istanza di rimborso IVA recante visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma chiesta a rimborso.
In particolare, la società Alfa ha presentato, in riferimento all'anno 2014, istanza di rimborso per un ammontare complessivo di Euro 5.583.469,00, recante visto di conformità di un professionista garantito da polizza assicurativa con massimale pari ad Euro 3.000.000.
Posto che l'erogazione del rimborso è, a volte, subordinata alla presentazione di un'apposita polizza fideiussoria che garantisca l'intero importo e che, nel caso in esame l’importo chiesto a rimborso è superiore al massimale della polizza stipulata dal professionista che ha apposto il visto di conformità, ci si chiede se, al fine di ottenerne il rimborso, il contribuente sia tenuto a presentare un’ulteriore polizza a garanzia delle differenza non coperta dal valore della polizza del professionista (ritenendo, comunque, efficace, seppur parzialmente, il visto), ovvero una polizza che copra l'intero importo chiesto a rimborso (ritenendo il visto invalido).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
L’attuale articolo 38-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede, per quello che qui interessa, che i rimborsi dell’eccedenza di credito IVA siano eseguiti previa presentazione della garanzia, ovvero, in presenza di determinati requisiti soggettivi, previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o sull’istanza trimestrale.
Con riguardo al visto di conformità, l'art. 22 del DM. 1999 prevede che la polizza assicurativa di cui deve dotarsi il professionista deve essere adeguata al numero dei contribuenti, dei visti da rilasciare e, comunque, non deve essere inferiore a 3.000.000 euro (cfr. circolare n. 28/E del 2014). 
Inoltre, come chiarito dalla circolare 7/E del 2015, la polizza deve essere già adeguata prima di apporre il visto e deve "garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente." 
Nel caso in cui, come nella fattispecie prospettata dall'Ufficio, l’importo chiesto a rimborso sia di ammontare superiore al massimale garantito dalla polizza del professionista che appone il visto di conformità, la Direzione istante è dell’avviso che il visto dovrebbe ritenersi inefficace limitatamente a detto importo chiesto a rimborso.
Conseguentemente, per poter ottenere le somme chieste a rimborso, il contribuente dovrebbe prestare la garanzia nelle forme previste dalla legge.
La Direzione istante si pone il dubbio se, invece, non sia corretto pretendere dal contribuente una garanzia solo per la differenza non coperta dalla polizza del professionista, e, in tale caso, se le due garanzie debbano essere vincolate reciprocamente, quindi solidali, oppure non solidali, anche se cumulative. In tal caso potrebbero tornare utili i chiarimenti già resi con la circolare 32/ del 2014, al punto 4.3, ove è stato detto che, "l'ammontare oggetto della garanzia deve essere pari all'importo dell'imposta chiesta a rimborso" e che, l'ammontare del rimborso può essere assistito da due distinte garanzie non solidali, eventualmente rese da soggetti diversi, che garantiscano cumulativamente l'intero importo anche se richiesto con unica procedura (semplificata o ordinaria).

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
L'articolo 38 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (come da ultimo modificato dall’articolo 7-quater, comma 32, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193) dispone che, “Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell’articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:
a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.”
E’ stato, quindi, eliminato l'obbligo generalizzato di prestare la garanzia, che resta, in caso di crediti chiesti a rimborso di importo superiore a 30.000 euro, quando si verificano le situazioni di rischio elencate al comma 4 del medesimo articolo 38-bis.
Detto comma (anch’esso modificato dal citato articolo 7-quater, comma 32, del D.L. n. 193 del 2016) dispone che, “Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro quando richiesti:
a) da soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.”
Il successivo comma 5 individua, poi, le diverse modalità con le quali la garanzia può essere prestata.
La presenza della garanzia assicura all’Erario la possibilità di recuperare il credito rimborsato, qualora se ne ravvisi successivamente la non spettanza.
Come già anticipato, al di fuori dei casi di cui all’articolo 38-bis comma 4 del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, i crediti superiori a 30.000,00 euro possono essere rimborsati - al verificarsi dei requisiti soggettivi attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio - previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza recante il visto di conformità.
La disciplina inerente l’apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato è contenuta nell’articolo 22, del decreto ministeriale n. 164, del 31 maggio 1999.
In particolare, il citato articolo 22 prevede che, “I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. 
Come ulteriormente chiarito con Circolare n. 7/E, del 26 febbraio 2015, “la polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto”.
La polizza mira, quindi, a garantire il completo risarcimento ai contribuenti dell’eventuale danno arrecato, anche di entità minima, nonché il risarcimento delle sanzioni amministrative irrogate ai soggetti indicati nell'articolo 35 del d.lgs. n. 241 del 1997 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione infedele.
Trattasi, quindi, di una responsabilità civilistica nei confronti del cliente e del terzo creditore, mentre la garanzia disposta dall’articolo 38-bis in commento è volta ad assicurare all’Erario la possibilità di recuperare il credito fiscale rimborsato, qualora se ne ravvisi successivamente la non spettanza.
Il medesimo articolo 22, disponendo che il massimale deve essere “adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati,” non contiene alcun riferimento testuale che consenta di qualificare come requisito di validità, ovvero di efficacia, la parità tra l’importo del massimale della polizza e i crediti indicati nelle dichiarazioni dei clienti e chiesti a rimborso o compensati.
Ciò posto, nel caso specifico, la società ha presentato un'istanza di rimborso corredata da visto di conformità per Euro 5.583.469,00. Il professionista abilitato a svolgere attività di assistenza fiscale ha una polizza assicurativa con massimale pari a Euro 3.000.000,00.
Al riguardo, dal combinato disposto delle norme sopra richiamate, il suddetto visto di conformità non può considerarsi privo di efficacia con la conseguenza che, non si po’ obbligare il contribuente a prestare garanzia per ottenere il credito chiesto a rimborso - né totale né parziale – salvo che lo stesso non si trovi in uno dei casi di cui al comma 4 dell’articolo 38-bis.
Concludere diversamente, oltre ad avere l’effetto di traslare l’onere del costo della garanzia in capo ad un soggetto terzo (cioè sul professionista, che dovrebbe stipulare garanzie proporzionali ai crediti chiesti a rimborso dai propri clienti), sarebbe in contrasto proprio con la ratio che ha ispirato le recenti modifiche dell’articolo 38-bis, con le quali è stato soppresso l’onere generalizzato della garanzia per ottenere i rimborsi, circoscrivendone la prestazione solo ai casi in cui ricorre uno dei rischi individuato dalla medesima norma.

******

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Annibale Dodero
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giovedì 10 novembre 2016

Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate presso le Commissioni Riunite Bilancio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

COMMISSIONI RIUNITE BILANCIO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
E
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA



AUDIZIONE DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE



Esame del disegno di legge

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"

Atto Camera 4127-bis




Roma, 7 novembre 2016 (ore 13,30 )
Camera dei Deputati - Sala del Mappamondo

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