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venerdì 22 gennaio 2016

Richiesta di cessazione fumo e odori

Quando il vicino crea fastidio creando fumi o odori sgradevoli potete chiedere all'amministratore di condominio di intervenire. Spesso avviene, sopratutto nei periodi estivi, che il vicino del piano di sotto decida di fare il barbecue sulla terrazza assieme agli amici. Ben per lui, però il fumo e gli odori salgono al piano di sopra, dove voi avete i panni stesi e la finestra aperta. Magari entrate a casa dopo il lavoro e vi sembra di avere un incendio in casa. Questo supera la normale tollerabilità, dovete intervenire e ne avete tutti i diritti. Nel caso siate voi quello del piano di sotto, prima di fare qualsiasi attività del genere, chiedete il permesso ai condomini dei piani superiori.

Un altro fatto che può richiedere questo modello è quando il vicino ha il vizio di fumare sul terrazzo e il fumo vi entra in casa a voi del piano di sopra. Potete fare ricorso, sempre attraverso l'articolo 844 del Codice Civile, e redarre questo modello.

Da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno dall'amministratore di condominio.



Amministratore di Condominio
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OGGETTO: RICHIESTA CESSAZIONE FUMO E ODORI


Egr. .............................................. ,

Le comunico che ho ricevuto segnalazioni relative ad esalazioni di fumo ed odori fastidiosi, provenienti dalla Sua unità immobilare. Queste attività hanno superato la civile tollerabilità; tale comportamento è vietato, oltre che dal regolamento condominiale, anche dall'art. 844 del Codice Civile.

La invito a provvedere alla cessazione della causa di tale disturbo. Nel caso ciò non avvenisse mi troverò costretto ad adire le vie ritenute più opportune.

Sicuro della Sua collaborazione, colgo l'occasione per porLe i miei più cari e distinti saluti.



Luogo e data
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Firma

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mercoledì 18 novembre 2015

Rumori in condominio: quali sono i limiti delle immissioni sonore?


Corte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 9660 del 12 Maggio 2015


La sentenza definisce i limiti da rispettare in tema di immissioni sonore, di disturbo alla quiete condominiale e di rispetto del decoro architettonico.
“In materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 Codice Civile”. 
Secondo il ragionamento della Corte Suprema le immissioni che, di fatto, non superino il limite consentito dalla norma in automatico non possono essere ritenute idonee a provocare un danno. 
Il giudice procederà comunque a una valutazione caso per caso al fine di verificare comunque la sussistenza di qualsiasi lesione. “Se le immissioni superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accessibilità prevista dalla normativa speciale a tutela degli interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino, ancor più esposto degli altri, in ragione della vicinanza, ai loro effetti dannosi, devono perciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell'art. 844 Codice Civile e, pertanto, illecite, anche sotto il profilo civilistico”.
Non si può prescindere dalla rumorosità di fondo; in definitiva, la valutazione ex art. 844 del Codice Civile è riferita alla “sensibilità dell’uomo medio” e della situazione del caso.
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venerdì 16 novembre 2012

Quando si può fare rumore in condominio?


Non esiste una specifica norma di legge che stabilisca quali siano gli orari entro cui debba essere rispettato il riposo delle persone, pertanto l’unico vincolo da rispettare, in qualsiasi fascia della giornata, è la cosiddetta normale tollerabilità dei rumori; salvo che il regolamento di condominio non disponga diversamente stabilendo delle precise pause orarie entro cui si considerano interdette determinate attività che comportino immissioni rumorose.
La legge pertanto lascia ampio spazio al giudice di definire cosa si possa considerare normalmente tollerabile e cosa, invece, non lo sia.
Per definire quindi la tollerabilità del rumore riveste una notevole importanza il momento del giorno in cui il rumore viene propagato.
In genere, il giudice nomina un consulente tecnico che, con una perizia fonometrica, provvede a valutare se un determinato rumore sia tale da arrecare disturbo ai condomini.
Non sempre peraltro è possibile seguire questa prassie la stessa Cassazione, con sentenza nr. 3000/1997 ha stabilito che la perizia non è sempre necessaria e che il giudice è libero di basarsi su altri elementi acquisiti come prove agli atti del processo, se questi siano sufficienti a convincerlo che vi sia stato il superamento dei limiti di tollerabilità.
La valutazione del criterio della normale tollerabilità viene, di norma, effettuata con parametri riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente in cui vengono percepiti i rumori fastidiosi ed è del tutto irrilevante l’eventuale assuefazione di altre persone, che abbiano giudicato non molesti i rumori stessi; in ogni caso si ritiene che i rumori o i suoni provenienti da altre unità immobiliari si possano considerare di disturbo delle normali attività materiali e intellettuali quando superano il rumore di fondo riscontrabile in una data abitazione di oltre tre decibel come stabilito dalla Cassazione con sentenza nr. 10735 del 03-08-2001 anche se, peraltro, va tenuta nella giusta considerazione anche la consistenza delle pareti dello stabile che potrebbero agevolare, se non correttamente insonorizzate, la propagazione dei rumori.
La soglia dei tre decibel costituisce pertanto l’unico riferimento certo a cui riferirsi in aula di tribunale.
Altro elemento essenziale per comprendere se scatti o meno il reato di disturbo del riposo delle persone è il numero dei soggetti disturbati, infatti se i rumori intollerabili disturbano una cerchia indeterminata di persone allora scatta il penale , diversamente, quando le vittime siano una o più persone individuabili come ad esempio i proprietari degli appartamenti confinanti, resta in piedi solo la tutela civilistica del risarcimento del danno.
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martedì 3 gennaio 2012

Articolo 844 c.c. - Immissioni





Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.


Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà.

Può tener conto della priorità di un determinato uso.
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