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lunedì 27 giugno 2016

SHOCK Amministratori di condominio: qualcosa non torna!

In un recente articolo su “Il Sole 24 Ore”, datato 1/6/2016, si sono analizzate le dichiarazioni dei redditi dei professionisti per l’anno 2015, confrontando i dati e le variazioni dal 2014/2013 (Fonte MEF).
Tra i professionisti che hanno avuto il maggior calo del reddito dichiarato ci sono i Laboratori di analisi cliniche con un meno 24,80% e gli amministratori di condominio con uno sconfortante secondo posto a meno 10,80%.
Ma, leggendo i numeri, la domanda sorge spontanea: come è possibile che siano 10.626 gli amministratori di condominio che hanno fatto la propria dichiarazione dei redditi?
E’ bene infatti ricordare come da alcuni studi sui numeri relativi agli amministratori esistenti sul territorio nazionale, gli amministratori che gestiscono almeno uno stabile siano circa 250.000 mentre, così come risulta dai codici fiscali attribuiti agli stabili in condominio, emersi dai modelli 770 che ogni condominio è obbligato a presentare all’Agenzia delle Entrate, gli amministratori che gestiscono più stabili, circa 35.000 siano gli amministratori di condominio che esercitano l’attività in maniera professionale.
ANACI ha, unica tra tutte le associazioni di categoria, un bilancio certificato da una primaria Società di Revisione e recentemente ha pubblicato il dato ufficiale di 8.395 iscritti alla data del 31/12/2015.
I conti non tornano, è evidente e la trasparenza e cristallinità nei confronti del fisco, a quanto pare, è lontana dal venire!
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mercoledì 1 giugno 2016

Studi di settore: l’infedeltà non chiude sempre la porta al premiale. Le novità e le linee guida per controlli a misura di compliance

L’indicazione infedele dei dati non preclude sempre l’accesso ai benefici del regime premiale. Infatti, i contribuenti che non hanno compilato correttamente i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti possono comunque accedere alle agevolazioni previste dal regime se gli errori non modificano la situazione di congruità, coerenza e normalità. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 24/E di oggi, che illustra le principali novità sugli aspetti normativi e su quelli relativi alle modalità di elaborazione e applicazione degli studi di settore per l’anno di imposta 2015. L’Agenzia apre anche sulle sanzioni previste in caso di violazioni relative al contenuto delle dichiarazioni, che si applicheranno solo nel caso in cui le informazioni errate siano rilevanti per l’applicazione degli studi.

Quando il regime premiale è ok anche se l’indicazione è infedele - La circolare dell’Agenzia delle Entrate di oggi introduce alcune importanti novità sugli studi di settore, tra cui quelle riguardanti i casi di indicazione infedele dei dati, che non sempre precludono l’accesso ai benefici del regime premiale: la permanenza nel regime risulta sussistere, infatti, se restano confermate l’assegnazione ai cluster e le condizioni di congruità, coerenza e normalità. In questi casi, quindi, porte aperte al regime premiale, l’opzione che permette ai contribuenti di beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e della possibilità di determinazione sintetica del reddito complessivo, solo nel caso in cui lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (invece che di un quinto come ordinariamente previsto). Inoltre, risultano sanzionabili (art. 8 Dlgs 471/1997) solo i casi in cui i dati e le informazioni, dichiarati in maniera infedele, risultano rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, in termini di assegnazione ai cluster di riferimento, di stima dei ricavi o dei compensi, di calcolo degli indicatori di normalità o di coerenza.
Le altre novità sugli studi di settore 2016 - Il documento di prassi fornisce chiarimenti anche in merito ad altre novità, come l’approvazione di 70 evoluzioni di studi di settore e di 5 specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica; l’aggiornamento delle analisi territoriali a seguito dell’istituzione dei nuovi comuni; l’elaborazione di 4 studi su base regionale mediante la metodologia dei “modelli misti”; la revisione congiunturale speciale (“crisi”) e alcune novità che interessano la modulistica. Infine viene confermata la centralità della fase del contraddittorio e, in particolare, le possibilità dell’utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore.

Roma, 30 maggio 2016

fonte: agenziaentrate.gov
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