La legge di Stabilità 2016 consente al contribuente la possibilità di godere dell’agevolazione fiscale sull’acquisto della prima casa, con imposta di registro al 2% per chi acquista da privati ed Iva al 4% per chi acquista da costruttore, anche se già proprietario di un’altra casa acquistata con la stessa agevolazione a condizione che la seconda casa venga venduta entro un anno.
Per godere dell’agevolazione il fabbricato acquistato deve essere classificato in catasto come abitativo nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11 mentre sono escluse pertanto le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e deve inoltre trovarsi nel territorio del comune in cui l’acquirente ha la propria residenza.
La nuova norma intende evidentemente venire incontro alle difficoltà che si incontrano nella vendita di abitazioni, a causa della crisi in atto nel settore immobiliare.
Per il 2016 sarà possibile detrarre dall’Irpef, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA relativa all’acquisto, effettuato dal primo gennaio 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
La detrazione sarà pertanto pari al 50% dell’IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto e dovrà essere ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi; all’acquirente che abbia residenza in un altro comune è comunque consentito ugualmente ottenere l’agevolazione a condizione che trasferisca detta residenza entro 18 mesi dall’acquisto. In alternativa alla residenza, l’immobile può trovarsi anche nel luogo in cui il contribuente svolge la propria attività lavorativa, professionale o di studio anche se non remunerata.
Il beneficio è ammesso anche se il precedente acquisto è avvenuto a titolo gratuito, cioè con successione o con donazione.
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