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domenica 17 gennaio 2016

Agevolazione prima casa anche a chi ha un’altra casa


La legge di Stabilità 2016 consente al contribuente la possibilità di godere dell’agevolazione fiscale sull’acquisto della prima casa, con imposta di registro al 2% per chi acquista da privati ed Iva al 4% per chi acquista da costruttore, anche se già proprietario di un’altra casa acquistata con la stessa agevolazione a condizione che la seconda casa venga venduta entro un anno.

Per godere dell’agevolazione il fabbricato acquistato deve essere classificato in catasto come abitativo nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11 mentre sono escluse pertanto le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e deve inoltre trovarsi nel territorio del comune in cui l’acquirente ha la propria residenza.

La nuova norma intende evidentemente venire incontro alle difficoltà che si incontrano nella vendita di abitazioni, a causa della crisi in atto nel settore immobiliare.

Per il 2016 sarà possibile detrarre dall’Irpef, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA relativa all’acquisto, effettuato dal primo gennaio 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. 
La detrazione sarà pertanto pari al 50% dell’IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto e dovrà essere ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi; all’acquirente che abbia residenza in un altro comune è comunque consentito ugualmente ottenere l’agevolazione a condizione che trasferisca detta residenza entro 18 mesi dall’acquisto. In alternativa alla residenza, l’immobile può trovarsi anche nel luogo in cui il contribuente svolge la propria attività lavorativa, professionale o di studio anche se non remunerata.

Il beneficio è ammesso anche se il precedente acquisto è avvenuto a titolo gratuito, cioè con successione o con donazione.
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ESENZIONE IMU PER ALCUNI SOGGETTI - Legge stabilità 2016


È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Finanziaria 2016 c.d. “Legge di stabilità 2016”, in vigore dall’1.1.2016. Il testo, composto da 1 articolo suddiviso in 999 commi, contiene una serie di interessanti disposizioni tra le quali quella che riguarda l’esenzione IMU prevista per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa degli immobili in cooperative edilizie adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ; tale esenzione viene riconosciuta anche nel caso in cui gli immobili di dette cooperative siano destinati a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito richiesto della residenza anagrafica.
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mercoledì 18 novembre 2015

L'efficienza energetica nei condomini la nuova grande sfida in Italia



Nel nostro Paese il 70% delle abitazioni sono condomini, e albergano ben 30 milioni di italiani. Per raggiungere una vera e propria efficienza energetica e abbattere i consumi è necessario quindi puntare a questi modelli abitativi.
E’ questa la proposta del progetto BuildHEAT, che vuole tagliare l’80% dei consumi energetici dei condomini aumentando l’efficienza energetica in questi immobili. Il programma, coordinato dall’Istituto per le energie rinnovabili dell’EURAC (l’Accademia europea di Bolzano), punta al milione di condomini che si trovano in Italia, circa il 70% delle abitazioni dei nostri connazionali
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Cosa si può fare quando un condomino è irreperibile, introvabile?

Condomino irreperibile, residenza sconosciuta, rapporti con la Privacy

Il d.p.r. numero 223/1989 che contiene il regolamento anagrafico stabilisce, all’articolo 33, che l’ufficiale dell’anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia, fatte salve le limitazioni di legge, pertanto è possibile rintracciare la residenza dei privati cittadini recandosi presso gli uffici comunali di riferimento senza che ciò costituisca una violazione della privacy. 
Il codice della privacy, infatti, con riferimento alla tutela dei dati personali, non nega la natura pubblica relativa alla tenuta dei registri anagrafici consentendo così la possibilità che chiunque possa consultarli. 
Peraltro nel caso in il soggetto del quale si ha interesse a conoscere la residenza l’abbia spostata in un altro comune, l’ufficiale di anagrafe può comunicare solo il nuovo comune di residenza, al quale eventualmente rivolgersi, e non l’indirizzo esatto in cui il soggetto si è trasferito, il tutto previa domanda adeguatamente motivata e qualora non lo impediscano gravi o particolari esigenze di pubblico interesse. 
L’amministratore di condominio che vuole conoscere la residenza di un condomino può pertanto, munito di marca da bollo, rivolgersi direttamente presso gli uffici dell’anagrafe e fare richiesta del relativo certificato che, generalmente, viene rilasciato immediatamente.

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