Per installare un sistema di videosorveglianza mediante l'utilizzo di telecamere a circuito chiuso con lo scopo di evitare furti e danneggiamenti è sufficiente che a favore si sia espressa la maggioranza dei presenti all'assemblea e che costoro rappresentino la metà dei millesimi non trattandosi di un'innovazione vietata.
Tale sistema di videosorveglianza non va a ledere il diritto alla privacy in quanto le aree condominiali comuni, come il garage ed i parcheggi, non rappresentano luoghi di privata dimora.
La sentenza 44701/08 della Cassazione penale ha stabilito che "l'area condominiale ed il relativo ingresso non rientrano nei concetti di domicilio o di dimora privata ai quali si riferisce l'articolo 614 del codice penale; nozioni che individuano una particolare relazione del soggetto con l'ambiente ove egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza: i luoghi sopra menzionati sono, in realtà, destinati all'uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all'art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese".
Anche il Garante per la protezione dei dati personali, in apposita guida stilata a seguito della riforma del condominio, conferma che l'impianto a circuito chiuso, così come l'apposita webcam, che riprendono la zona parcheggio, i box auto o l'ingresso della casa, non sono soggetti alla normativa del codice privacy.
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