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mercoledì 7 marzo 2018

Il voto in conflitto di interessi può generare invalidità della delibera - Cassazione 25/01/2018, N. 1853 - Il testo


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CASSAZIONE 25 GENNAIO 2018, N. 1853

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE 
SOTTOSEZIONE 2

Dott. MANNA  Felice  -  Presidente   
Dott. D'ASCOLA Pasquale  -  Consigliere  
Dott. ORICCHIO Antonio  -  Consigliere  
Dott. GRASSO Giuseppe  -  Consigliere  
Dott. SCARPA Antonio  -  rel. Consigliere  

ha pronunciato la seguente:  
                                        
ORDINANZA
sul ricorso 2026/2017 proposto da: 
C.G.,  G.F.,  N.M.S., CO.SA.,  A.R.E., elettivamente domiciliati in ROMA,, presso lo studio dell'avvocato A. T., rappresentati e difesi dall'avvocato M. S.; 
- ricorrenti - 

CONTRO
CONDOMINIO, elettivamente domiciliato in ROMA,  presso lo studio dell'avvocato F. D. C., rappresentato e difeso dall'avvocato D. S.; 
- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 1666/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/11/2016; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
             
FATTI DI CAUSA

G.F. , Co.Sa., A.R.E., C.G. e N.M.S. hanno proposto ricorso articolato in due motivi (violazione e falsa applicazione dell’art. 1394 c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2373 c.c.) avverso la sentenza 10 novembre 2016, n. 1666/2016, resa dalla Corte d’Appello di Catania, la quale, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Condominio (omissis), contro la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Catania, ha respinto l’impugnazione della deliberazione assembleare del 19 febbraio 2010.
Il Condominio (omissis), resiste con controricorso.
La Corte d’Appello di Catania ha escluso che fosse ravvisabile, in relazione all’impugnata deliberazione assembleare, un conflitto di interessi (in analogia al disposto di cui all’art. 2373 c.c.) in capo al condomino L.S. , in quanto titolare dell’impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione dell’edificio condominiale, le cui spese erano state approvate appunto con la delibera del 19 febbraio 2010. Ha sostenuto la Corte d’Appello che fosse rimasta indimostrata la circostanza che i lavori condominiali, se affidati in appalto ad altra impresa, avrebbero comportato un risparmio di spesa rispetto al corrispettivo da versare all’impresa del condomino L., sicché mancava in concreto prova dello specifico conflitto di interessi denunciato.
Ora G.F., Co.Sa., A.R.E., C.G. e N.M.S., condomini che avevano proposto due distinte azioni ex art. 1137 c.c., poi riunite, allegano, col primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1394 c.c., giacché, a differenza di quanto affermato dalla Corte di Catania, per aversi annullamento del contratto concluso da rappresentante in conflitto di interessi, non occorrerebbe prova specifica di un concreto danno arrecato al rappresentato, avendo peraltro, nella specie, l’assemblea dovuto votare "in blocco" il bilancio consuntivo degli anni 2004-2008, con indicazione dei lavori eseguiti in un’unica voce, senza neppure poter verificare la convenienza di un’eventuale diversa offerta. Col secondo motivo, i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2373 c.c., ribadendo, pure con riferimento a questa norma, come per la rilevanza del conflitto di interessi basti la potenzialità del danno, nonché un potenziale conflitto tra l’interesse del singolo condomino e quello del condominio.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Va al riguardo premesso che, come questa Corte ha già precisato, l’art. 380-bis c.p.c., modificato dall’art. 1-bis del d.l. n. 168 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016), non prevede che la "proposta" del relatore di trattazione camerale possa e debba essere motivata, potendo essa contenere sommarie o schematiche indicazioni, ritenute dal presidente meritevoli di segnalazione alle parti, al momento della trasmissione del decreto di fissazione della camera di consiglio, al fine di una spontanea e non doverosa agevolazione nell’individuazione dei temi della discussione, senza che possa riconoscersi un loro corrispondente diritto (Cass. Sez. 6 - 3, 22/02/2017, n. 4541).
I due motivi di ricorso si rivelano comunque il primo inammissibile ed il secondo infondato.
Il primo motivo rivela carenza di specificità e riferibilità della censura alla decisione impugnata. Si invoca dai ricorrenti, a parametro di legittimità della sentenza della Corte d’Appello di Catania, l’art. 1394 c.c., ma nella fattispecie astratta prevista da questa norma il conflitto di interessi si manifesta al momento dell’esercizio del potere rappresentativo, e verte sul contrasto tra l’interesse personale del rappresentato e quello, pure personale, del rappresentante, laddove, nel caso previsto dall’art. 2373 c.c., sul quale si è incentrata, piuttosto, la presente controversia, il conflitto di interessi si manifesta in sede di assemblea al momento dell’esercizio del potere deliberativo, e verte sul contrasto tra l’interesse proprio del partecipante al voto collegiale e quello comune della collettività (arg. da Cass. Sez. 1, 10/10/2013, n. 23089).
Il secondo motivo di ricorso è infondato alla stregua dell’orientamento espresso sul punto da questa Corte, che il Collegio intende riaffermare. Si è chiarito come, in tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell’intero edificio, sia ai fini del "quorum" costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (e non debbono) astenersi dall’esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all’autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio (così Cass. Sez. 2, 28/09/2015, n. 19131; Cass. Sez. 2, 30/01/2002, n. 1201). È noto come tale orientamento discenda dal presupposto dell’ammissibilità, nella disciplina delle assemblee di condominio, di una "interpretazione estensiva" (o meglio, del ricorso ad un’applicazione analogica) dell’art. 2373 c.c., norma riguardante il conflitto di interessi del socio nelle deliberazioni della società per azioni. Nel testo dell’art. 2373 c.c., conseguente alla riformulazione operatane dal d. lgs. n. 6 del 2003, è venuta meno la disposizione che portava a distinguere, in caso di conflitto di interesse, tra quorum costitutivo dell’assemblea e quorum deliberativo della stessa, e si afferma unicamente che la deliberazione approvata con il voto determinante di soci, che abbiano un interesse in conflitto con quello della società, è impugnabile, a norma dell’art. 2377 c.c., qualora possa recarle danno. Nella ricostruzione da ultimo offerta da Cass. Sez. 2, 28/09/2015, n. 19131 (ma si veda anche Cass. Sez. 2, 16/05/2011, n. 10754), dunque, soltanto se risulti dimostrata una sicura divergenza tra l’"interesse istituzionale del condominio" e specifiche ragioni personali di determinati singoli partecipanti, i quali non si siano astenuti ed abbiano, perciò, concorso con il loro voto a formare la maggioranza assembleare, la deliberazione approvata sarà invalida. L’invalidità della delibera discende, quindi, non solo dalla verifica del voto determinante dei condomini aventi un interesse in conflitto con quello del condominio (e che, perciò, abbiano abusato del diritto di voto in assemblea), ma altresì dalla dannosità, sia pure soltanto potenziale, della stessa deliberazione. Il vizio della deliberazione approvata con il voto decisivo dei condomini in conflitto ricorre, in particolare, quando la stessa sia diretta al soddisfacimento di interessi extracondominiali, ovvero di esigenze lesive dell’interesse condominiale all’utilizzazione, al godimento ed alla gestione delle parti comuni dell’edificio. In ogni modo, il sindacato del giudice sulle delibere condominiali deve pur sempre limitarsi al riscontro della legittimità di esse, e non può estendersi alla valutazione del merito, ovvero dell’opportunità, ed al controllo del potere discrezionale che l’assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei partecipanti (si veda, ad esempio, Cass. Sez. 2, 20/06/2012, n. 10199). L’impugnazione ex art. 1137 c.c., grazie anche al rinvio all’art. 1109 c.c. consentito dall’art. 1139 c.c., si amplia al più all’ipotesi in cui la delibera ecceda dai poteri dell’organo assembleare, non potendosi consentire alla maggioranza del collegio, distolta dal perseguimento di interessi particolari, di ledere l’interesse collettivo. Allorché la decisione dell’assemblea sia deviata dal suo modo di essere, perché viene formata con il voto determinante di partecipanti ispirati da finalità extracondominiali, al giudice non può quindi chiedersi comunque di controllare l’opportunità o la convenienza della soluzione adottata dal collegio, quanto, piuttosto, di stabilire che essa non costituisca il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell’organo deliberante (cfr. Cass. Sez. 6 2, 21/02/2014, n. 4216; Cass. Sez. 2, 14/10/2008, n. 25128). Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Catania ha fatto corretto uso di questi principi, motivatamente escludendo che, nell’approvare con la delibera del 19 febbraio 2010 le spese dell’appalto eseguito dall’impresa del condomino L. , l’assemblea dei condomini, supportata dal voto dello stesso L. , abbia perseguito apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione di interessi incompatibili con l’interesse collettivo alla buona gestione dell’amministrazione.
Il ricorso va perciò rigettato e i ricorrenti vanno condannati a rimborsare al Condominio controricorrente le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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Il voto in conflitto di interessi può generare invalidità della delibera - Cassazione 25/01/2018, N. 1853 - Il commento


In tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell’intero edificio, sia ai fini del "quorum" costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (e non debbono) astenersi dall’esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all’autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio (così Cass. Sez. 2, 28/09/2015, n. 19131; Cass. Sez. 2, 30/01/2002, n. 1201).

Soltanto se risulti dimostrata una sicura divergenza tra l’"interesse istituzionale del condominio" e specifiche ragioni personali di determinati singoli partecipanti, i quali non si siano astenuti ed abbiano, perciò, concorso con il loro voto a formare la maggioranza assembleare, la deliberazione approvata sarà invalida. L’invalidità della delibera discende, quindi, non solo dalla verifica del voto determinante dei condomini aventi un interesse in conflitto con quello del condominio (e che, perciò, abbiano abusato del diritto di voto in assemblea), ma altresì dalla dannosità, sia pure soltanto potenziale, della stessa deliberazione. Il vizio della deliberazione approvata con il voto decisivo dei condomini in conflitto ricorre, in particolare, quando la stessa sia diretta al soddisfacimento di interessi extracondominiali, ovvero di esigenze lesive dell’interesse condominiale all’utilizzazione, al godimento ed alla gestione delle parti comuni dell’edificio. 
Allorché la decisione dell’assemblea sia deviata dal suo modo di essere, perché viene formata con il voto determinante di partecipanti ispirati da finalità extracondominiali, al giudice non può quindi chiedersi comunque di controllare l’opportunità o la convenienza della soluzione adottata dal collegio, quanto, piuttosto, di stabilire che essa non costituisca il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell’organo deliberante (cfr. Cass. Sez. 6 2, 21/02/2014, n. 4216; Cass. Sez. 2, 14/10/2008, n. 25128).

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giovedì 22 giugno 2017

Energia - Efficienza energetica: certificazione ed etichette

Presentato lo studio Accredia-Isnova che delinea il quadro dei processi di certificazione delle competenze in ambito energetico e cambiate le etichette degli elettrodomestici che diventano più smart.

Le certificazioni accreditate da ente terzo contribuiscono sicuramente al miglioramento del mercato dei servizi energetici, con benefici energetici, ambientali, sociali e di produttività, perché sono garanzia di qualità e di aggiornamento professionale. È ciò che è emerso dall’Osservatorio Accredia “Le certificazioni accreditate per l’efficienza energetica”, realizzato dall’Ente unico italiano di accreditamento, in collaborazione con Isnova, (I’Istituto per la Promozione dell’Innovazione Tecnologica), controllato da Enea, e presentato a fine marzo a Roma dal Presidente di Accredia Giuseppe Rossi e dal Presidente di Enea, Federico Testa, insieme a rappresentanti delle imprese e della Pubblica Amministrazione.
Lo studio Accredia-Isnova delinea ruolo, benefici, criticità e aree di miglioramento dei processi della certificazione accreditata delle competenze (figure professionali e organizzazioni) e dei sistemi di gestione dell’energia ed è stato realizzato su un campione composto da soggetti e organizzazioni in possesso di certificazioni per il miglioramento della performance energetica: EGE (Esperti in gestione dell’Energia), ESCo (Società che forniscono servizi energetici) e organizzazioni certificate ISO 50001 “Sistemi di gestione dell’energia”.
La certificazione accreditata, rilasciata da un organismo verificato da Accredia, presenta maggiore credibilità e autorevolezza rispetto agli altri tipi di certificazione, come l’autodichiarazione di conformità o la qualificazione emessa da fornitori o subfornitori e presenta vantaggi per la PA, le imprese ed i consumatori.
Per le imprese, la certificazione accreditata conferisce maggiore incisività e penetrazione sul mercato, grazie al vantaggio competitivo; inoltre attraverso di essa il fornitore può dimostrare al cliente che opera in conformità alle norme nazionali e internazionali e alle prescrizioni attinenti al proprio campo di attività, il 60% delle imprese vede il processo di certificazione come opportunità per innescare l’innovazione di processo e prodotto, mentre il 72% lo identifica come strumento per misurare le proprie prestazioni energetiche. La certificazione verifica, in modo terzo e indipendente, il mantenimento e l’aggiornamento delle competenze dei professionisti o l’approccio sistemico al miglioramento continuo dei processi relativi a un sistema di gestione. In più, è facilitato l’accesso alle gare pubbliche e si accresce la reputazione aziendale e la fiducia trasmessa ai consumatori.
Questo tipo di certificazione risponde, infine, alla richiesta dei consumatori di avere garanzie sempre crescenti sull’affidabilità e sostenibilità dei beni e servizi acquistati, contribuendo all’adozione di comportamenti energeticamente consapevoli e con ricadute positive sull’ambiente.

Qualche numero
Per ciò che riguarda nello specifico, i benefici derivanti dalla certificazione accreditata, gli EGE (Esperti di Gestione dell’Energia) hanno evidenziato l’aumento della reputazione professionale (per il 48%), una maggiore visibilità sul mercato (32%), l’avanzamento professionale (11%) e la facilitazione nelle gare di appalto (10%).
Le Società che forniscono servizi energetici (ESCo) hanno identificato come benefici: l’aumento della fiducia del cliente nel prodotto o servizio offerto (per il 66%), la maggiore visibilità sul mercato (per il 64%), l’aumento della qualità dei servizi forniti (55%), la facilitazione nella partecipazione a gare d’appalto (51%) e la maggior credibilità con le istituzioni bancarie (26%).
Le organizzazioni certificate ISO 50001 hanno evidenziato come benefici l’opportunità di misurare la prestazione energetica (72%), o di innescare l’innovazione di processo, l’identificazione delle priorità in campo energetico (53%), il miglioramento delle competenze (31%).
Nel 2016 sono stati 1674 gli Esperti in Gestione dell’Energia certificati sotto accreditamento: il 44% di essi lavora nel settore dell’agricoltura, che è quello che ha il maggior numero di organizzazioni che si sono dotate di un energy manager certificato EGE, seguito da quello dell’industria e del terziario, rispettivamente con il 25%, della PA con l’11% e dei trasporti con il 7%.
Le ESCo certificate sono state 1025: il settore di attività prevalente indicato è quello industriale con il 49%, seguito da quello terziario con il 20%, dalla PA con il 18%, residenziale con l’8% e agricoltura con il 4%.
Le organizzazioni che hanno fatto certificare il loro sistema di gestione dell’energia secondo la ISO 50001, nel 2016, sono state 1269, appartenenti prevalentemente al settore dell’industria (47%), seguito dal terziario (31%) e PA (13%).

La nuova etichetta smart entro il 2019
Eravamo abituati da quasi vent’anni alle etichette energetiche di elettrodomestici e televisori, ora saranno univoche (con la stessa scala da A a G) e faranno capo a un archivio digitale di informazioni. Le nuove etichette potranno contenere un QR code o un link che permetterà ai cittadini di accedere a un archivio online. La creazione di un database dettagliato e di strumenti digitali, come ad esempio app per smartphone, permetteranno ai consumatori di fare paragoni immediati tra i prodotti presenti sul mercato. Diventerà così possibile nell’UE lo sviluppo di applicazioni per smartphone analoghe a quelle già in uso ad esempio in Australia, che consentono agli acquirenti di fare confronti immediati fra i diversi modelli e di scegliere quello che offre il maggiore risparmio rispetto alle abitudini personali di impiego. I produttori avranno inoltre la facoltà di inserire sulle etichette relative all’efficienza energetica il simbolino che indica la capacità dell’apparecchiatura di essere “smart”, cioè di essere programmata (su consenso dell’utente) per mettersi in funzione quando l’energia elettrica costa meno o è disponibile in maggiore quantità. L’etichetta stampata rappresenterà l’efficienza energetica tramite una scala univoca rappresentata dalle lettere dalla A alla G e dai colori dal verde al rosso e non ci saranno più infiniti “+” davanti alla lettera A!
Le nuove etichette saranno applicate dapprima a frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, televisori, lampadine ed entro il 2019 dovrebbero cominciare ad arrivare nei negozi, a seguire toccherà a tutti gli altri prodotti.
L’accordo informale ora dovrà essere confermato dai 28 Stati UE e successivamente dall’assemblea plenaria del Parlamento Europeo. Il nuovo regolamento sulle etichette relative all’efficienza delle apparecchiature che consumano energia entrerà direttamente in vigore in tutti gli Stati UE, senza bisogno di essere trasposto nelle legislazioni nazionali: il Parlamento Europeo avrà il controllo delle fasi di attuazione.
Le etichette relative all’efficienza energetica e l’ecodesign, ossia all’introduzione progressiva di criteri più stringenti di produzione, consentono un risparmio energetico stimato dalla Commissione europea in 175 Mtep all’anno (si tratta di 175 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) entro il 2020: all’incirca la quantità di energia consumata in un anno nel nostro Paese.

di Annalisa Galante
Membro del Comitato Scientifico Abitare Biotech
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domenica 17 gennaio 2016

Agevolazione prima casa anche a chi ha un’altra casa


La legge di Stabilità 2016 consente al contribuente la possibilità di godere dell’agevolazione fiscale sull’acquisto della prima casa, con imposta di registro al 2% per chi acquista da privati ed Iva al 4% per chi acquista da costruttore, anche se già proprietario di un’altra casa acquistata con la stessa agevolazione a condizione che la seconda casa venga venduta entro un anno.

Per godere dell’agevolazione il fabbricato acquistato deve essere classificato in catasto come abitativo nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11 mentre sono escluse pertanto le abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 e deve inoltre trovarsi nel territorio del comune in cui l’acquirente ha la propria residenza.

La nuova norma intende evidentemente venire incontro alle difficoltà che si incontrano nella vendita di abitazioni, a causa della crisi in atto nel settore immobiliare.

Per il 2016 sarà possibile detrarre dall’Irpef, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA relativa all’acquisto, effettuato dal primo gennaio 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. 
La detrazione sarà pertanto pari al 50% dell’IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto e dovrà essere ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi; all’acquirente che abbia residenza in un altro comune è comunque consentito ugualmente ottenere l’agevolazione a condizione che trasferisca detta residenza entro 18 mesi dall’acquisto. In alternativa alla residenza, l’immobile può trovarsi anche nel luogo in cui il contribuente svolge la propria attività lavorativa, professionale o di studio anche se non remunerata.

Il beneficio è ammesso anche se il precedente acquisto è avvenuto a titolo gratuito, cioè con successione o con donazione.
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